IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286  del  6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio  2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6  giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno  2009;  n.  3789  e  n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009
n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810
del  21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29
settembre 2009 e n. 3814 del 2 ottobre 2009;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui  si  dispone  che  i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Ravvisata  l'esigenza  di  integrare  il  novero delle disposizioni
suscettibili di deroga da parte del commissario delegato nominato con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, al
fine di evitare aggravi procedurali e carichi di lavoro insostenibili
per  la  struttura commissariale, tenuto conto dell'elevato numero di
procedimenti amministrativi gravanti sulla medesima struttura, le cui
risorse  devono  essere  indirizzate  prioritariamente  alla gestione
della situazione emergenziale in atto;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2009, n. 77 con cui si
dispongono  misure urgenti per lo stoccaggio, trasporto e smaltimento
dei materiali provenienti da demolizioni;
  Visti  gli  articoli  1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei   Ministri  13  maggio  2009,  n.  3767,  19  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797;
  Di   concerto  il  Ministro  dell'ambiente  e  per  la  tutela  del
territorio  e del mare per quanto concerne le disposizioni in materia
di stoccaggio provvisorio di rifiuti e sentito l'ISPRA;
  Vista  la  nota del 21 settembre 2009 del commissario straordinario
della Croce Rossa Italiana;
  Vista la nota del 25 settembre 2009 del Ministero dell'interno;
  Vista   la   nota   del   28   settembre  2009  del  Provveditorato
interregionale  per  le  opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la
Sardegna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1.  L'art.  8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e' soppresso e sostituito dal
seguente: «I compensi spettanti agli amministratori di condominio per
le  prestazioni  professionali  rese  ai  sensi  delle  ordinanze del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  emanate  per consentire la
riparazione  o  la  ricostruzione  delle  parti comuni degli immobili
danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi  sismici  del 6 aprile 2009,
rientrano  tra  le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo
del 2% della somma ammessa a contributo.».