IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  4,  comma  1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2,  recante  «Misure  urgenti  per  il  sostegno  a famiglie, lavoro,
occupazione  e  impresa  e  per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro  strategico  nazionale»,  il  quale,  per  la realizzazione di
iniziative  a  carattere  nazionale  volte  a  favorire  l'accesso al
credito  delle  famiglie  con  un figlio nato o adottato nell'anno di
riferimento,  istituisce  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri   un   apposito   fondo  rotativo,  dotato  di  personalita'
giuridica,  denominato:  «Fondo di credito per i nuovi nati», con una
dotazione  di  25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010,
2011,   finalizzato   al   rilascio   di   garanzie   dirette,  anche
fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;
  Visto  il comma 1-bis del medesimo art. 4, che prevede che il Fondo
di cui al precedente comma 1 sia integrato di ulteriori 10 milioni di
euro  per  l'anno  2009, per la corresponsione di contributi in conto
interessi  in  favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati
nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare;
  Visto  il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ed in particolare il
comma  5  dell'art.  19,  il quale stabilisce che «le amministrazioni
dello  Stato,  cui  sono  attribuiti  per  legge  fondi  o interventi
pubblici,  possono  affidarne  direttamente la gestione, nel rispetto
dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente  pubblico,  su cui le predette amministrazioni esercitano
un  controllo  analogo  a  quello  esercitato su propri servizi e che
svolgono  la  propria  attivita'  quasi  esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento  degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi»;
  Considerato che il citato art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 185
del  2008,  dispone  che  con decreto di natura non regolamentare del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio
e di operativita' delle garanzie;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno  2008  con  il  quale  il  Sottosegretario di Stato sen. Carlo
Amedeo  Giovanardi  e'  stato  delegato  a  esercitare le funzioni in
materia di politiche per la famiglia;
  Ritenuta  la necessita' che l'amministrazione competente ad attuare
le  misure  di  cui  al predetto art. 4, commi 1 e 1-bis, non essendo
dotata  di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga ai sensi
del  citato  art. 19, comma 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 di una
societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla
stessa l'esecuzione di attivita' relative alla gestione del Fondo;

                              Decreta:


                               Art. 1.

             Attuazione e gestione del Fondo di garanzia

  1.  Il  Fondo  di  credito  per i nuovi nati, (di seguito: «Fondo»)
istituito   presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento   per   le   politiche   della   famiglia  (di  seguito:
«Dipartimento») e' destinato alle finalita' di cui all'art. 2.
  2.   Il  Fondo,  dotato  di  personalita'  giuridica,  e'  soggetto
patrimoniale autonomo e separato.
  3.   Il   Dipartimento   e'  l'amministrazione  responsabile  degli
interventi  di  cui al presente decreto e, per le operazioni relative
alla  gestione amministrativa del Fondo, si avvale ai sensi dell'art.
19,  comma  5, del decreto-legge n. 78 del 2009, della prestazione di
una societa' a capitale interamente pubblico (di seguito: «Gestore»),
affidandole direttamente l'esecuzione delle seguenti attivita':
   a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;
   b)  pagamento  ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso
di intervento della garanzia del Fondo;
   c) pagamento dei contributi agli interessi di cui all'art. 8;
   d) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'art. 7.
  4.   Per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  3  il
Dipartimento  emana  un  apposito disciplinare, da sottoscriversi per
accettazione dal gestore, con il quale vengono stabilite le modalita'
di  svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche'
le forme di vigilanza sull'attivita' del gestore, tali da configurare
un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri
servizi. In particolare:
   a)  il  Dipartimento  esercita nei confronti del Gestore poteri di
indirizzo,  impartendo  direttive  ed  istruzioni  anche di carattere
tecnico-operativo  e  puo'  disporre  ispezioni,  anche  al  fine  di
verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al gestore;
   b)  il  gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e
le   informazioni   concernenti  la  regolarita',  la  tempestivita',
l'efficienza   e   l'efficacia  del  servizio,  con  la  periodicita'
richiesta dal Dipartimento.