IL DIRETTORE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Zambaldi Martin, nato il 1° giugno 1975 a Bolzano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settori industriale, civile ambientale e dell'informazione, e l'esercizio in Italia della medesima professione; Considerato che ha conseguito un titolo accademico quinquennale «Diplom-Ingenieur (Univ.)» presso la «Technische Universitat Munchen» nel maggio 2000; Considerato inoltre che ha conseguito il titolo di «Doktor der Naturwissenschaften» nell'ottobre 2008 presso la «Universitat Paderborn»; Considerato altresi' che ha documentato possesso di esperienza professionale; Considerato che questo titolo accademico, secondo la attestazione della Autorita' competente tedesca, configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, lettera e) della direttiva 2005/36/CE; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 10 luglio 2009, in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademica non e' assolutamente assimilabile, e la difformita' e' tale da non poter essere colmata con applicazione di misure compensative; Visto inoltre che, nella medesima seduta, e' stata accolta la richiesta di iscrizione nella sezione A settore dell'informazione, senza l'applicazione di misure compensative, in quanto la formazione accademica e professionale documentata risulta essere completa; Visto altresi' che, nella stessa conferenza, e' stata accolta la richiesta di iscrizione nella sezione A settore industriale, ma in considerazione delle carenze riscontrate e' necessaria l'applicazione di misure compensative; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta: Art. 1. Al sig. Zambaldi Martin, nato il 1° giugno 1975 a Bolzano, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della medesima professione in Italia.