IL DIRETTORE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Zambaldi Martin, nato il 1° giugno 1975 a
Bolzano,  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.
16  del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo
professionale   di   ingegnere   conseguito   in   Germania  ai  fini
dell'accesso   all'albo   degli   ingegneri   sezione   A  -  settori
industriale,  civile ambientale e dell'informazione, e l'esercizio in
Italia della medesima professione;
  Considerato  che  ha  conseguito  un titolo accademico quinquennale
«Diplom-Ingenieur (Univ.)» presso la «Technische Universitat Munchen»
nel maggio 2000;
  Considerato  inoltre  che  ha  conseguito  il titolo di «Doktor der
Naturwissenschaften»   nell'ottobre   2008   presso  la  «Universitat
Paderborn»;
  Considerato  altresi'  che  ha  documentato  possesso di esperienza
professionale;
  Considerato  che  questo titolo accademico, secondo la attestazione
della   Autorita'   competente   tedesca,  configura  una  formazione
regolamentata  ai  sensi  dell'art.  3,  lettera  e)  della direttiva
2005/36/CE;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nella seduta
del  10 luglio 2009, in cui con il conforme parere del rappresentante
del  Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza
volta  ad  ottenere  l'iscrizione  nella  sezione  A - settore civile
ambientale   dell'albo  degli  ingegneri,  in  quanto  la  formazione
accademica  non  e'  assolutamente  assimilabile, e la difformita' e'
tale   da  non  poter  essere  colmata  con  applicazione  di  misure
compensative;
  Visto  inoltre  che,  nella  medesima  seduta,  e' stata accolta la
richiesta  di  iscrizione  nella sezione A settore dell'informazione,
senza  l'applicazione di misure compensative, in quanto la formazione
accademica e professionale documentata risulta essere completa;
  Visto  altresi'  che,  nella stessa conferenza, e' stata accolta la
richiesta  di  iscrizione  nella sezione A settore industriale, ma in
considerazione delle carenze riscontrate e' necessaria l'applicazione
di misure compensative;
  Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Al  sig.  Zambaldi  Martin,  nato  il  1°  giugno  1975  a Bolzano,
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Ingenieur»  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo degli
«ingegneri» sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della
medesima professione in Italia.