IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto
legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  e  successive modificazioni,
secondo  cui,  le  imprese  agricole  di cui all'art. 2135 del codice
civile,  ivi  comprese  le  cooperative  che  svolgono l'attivita' di
produzione   agricola,   iscritte   nel   registro  delle  imprese  o
nell'anagrafe  delle  imprese  agricole  istituita presso le province
autonome,  che  abbiano  subito, a causa degli eventi calamitosi come
definiti  dall'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo, danni
superiori  al  trenta  per  cento  della  produzione lorda vendibile,
possono  beneficiare,  al  fine  di  favorire  la ripresa economica e
produttiva delle stesse, degli aiuti ivi previsti ove ricadenti nelle
zone  delimitate  ai sensi del successivo art. 6 del medesimo decreto
legislativo n. 102 del 2004 e successive modificazioni;
  Visto l'art. 8 del menzionato decreto legislativo n. 102 del 2004 e
successive   modificazioni,  che  prevede,  a  favore  delle  imprese
agricole  in possesso dei requisiti di cui al citato art. 5, comma 1,
del  medesimo  decreto  legislativo, iscritte nella relativa gestione
previdenziale,  la  concessione, a domanda, dell'esonero parziale del
pagamento  dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per
i  lavoratori  dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla
data in cui si e' verificato l'evento;
  Visto,  in  particolare,  il comma 1 del richiamato art. 8 che, tra
l'altro,  demanda  ad  un  decreto  del  Ministro  del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  la  determinazione,  fino  ad  un massimo del cinquanta per
cento, della percentuale del predetto esonero;
  Ravvisata l'esigenza di determinare la percentuale di detto esonero
in proporzione all'entita' dei danni subiti dalle aziende;
  Visto  l'art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.
85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
                              Decreta:


                               Art. 1.


  A  decorrere  dal  20  maggio  2008  alle  imprese  agricole di cui
all'art.  2135  del  codice  civile,  ivi comprese le cooperative che
svolgono  l'attivita'  di  produzione agricola, iscritte nel registro
delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso
le province autonome, iscritte nella relativa gestione previdenziale,
in  possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo  29  marzo  2004,  n. 102, e successive modificazioni, e'
concesso,  a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi
previdenziali  ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti,
in  scadenza  nei  dodici  mesi  successivi  alla  data  in cui si e'
verificato  l'evento  calamitoso, come definito dall'art. 1, comma 2,
del medesimo decreto, nelle seguenti misure percentuali:
   diciassette  per  cento per le aziende che abbiano subito danni in
misura  superiore al trenta per cento ed inferiore o pari al settanta
per cento della produzione lorda vendibile;
   cinquanta  per  cento  per  le aziende che abbiano subito danni in
misura  superiore  al  settanta  per  cento  della  produzione  lorda
vendibile.