IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo dellla qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19, che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997, con il quale
l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre,
della denominazione di origine protetta «Bruzio»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il  decreto  10  novembre  2006,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 272 del 22 novembre 2006, con
il  quale  l'organismo  «Suolo e Salute S.r.l.» con sede in Fano, via
Paolo  Borsellino  n.  12,  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i
controlli sulla denominazione di origine protetta «Bruzio»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  10  novembre  2006, data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio
extravergine  di oliva DOP Bruzio, ha comunicato di confermare «Suolo
e  Salute  S.r.l.»  quale  organismo di controllo e di certificazione
della  denominazione di origine protetta «Bruzio» ai sensi dei citati
articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la denominazione di origine protetta «Bruzio»
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al fine di consentire
all'organismo  «Suolo  e  Salute S.r.l.» la predisposizione del piano
dei controlli;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  10 novembre 2006, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo denominato «Suolo e Salute S.r.l.»;
                              Decreta:


                               Art. 1.


  L'autorizzazione   rilasciata  all'organismo  denominato  «Suolo  e
Salute  S.r.l.»  con  decreto  10  novembre  2006,  ad  effettuare  i
controlli   sulla   denominazione   di   origine  protetta  «Bruzio»,
registrata  con  il regolamento della commissione (CE) n. 1065/97 del
12  giugno  1997,  e'  prorogata  fino  all'emanazione del decreto di
rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.