IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
relative  alla  riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003,
n.    385,    concernente    il    Regolamento    di   organizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Vista  la  legge  13  maggio  1999, n. 133, recante disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
recante  norme  per  l'istituzione  del  gioco  del  Bingo  ai  sensi
dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista  la  direttiva  del Ministro delle finanze 12 settembre 2000,
con  la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco del
Bingo  e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
  Visto  il  decreto  direttoriale  16  novembre  2000,  e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  l'approvazione  del
regolamento di gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  legge  28  aprile  2009, n. 39, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  concernente
interventi  urgenti  in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici  nella  regione  Abruzzo  nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile;
  Visto  il  decreto  legge  1°  luglio  2009, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  concernente
provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini;
  Considerato  che  l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39
(Norme  di  carattere  fiscale in materia di giochi), come modificato
dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102  ha stabilito che con decreto
dirigenziale  l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato puo'
disporre,  in  via  sperimentale  e  fino  al  31  dicembre 2010, che
nell'ambito  del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al
decreto  del  Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme
giocate  vengano  destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso
dell'affidatario  del  controllo centralizzato del gioco, prevedendo,
inoltre, la possibilita' per il concessionario di versare il prelievo
erariale  sulle  cartelle  di  gioco  in  maniera  differita e fino a
sessanta  giorni  dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia
della   copertura  fideiussoria  gia'  prestata  dal  concessionario,
eventualmente  integrata  nel caso in cui la stessa dovesse risultare
incapiente;
  Sentite le Associazioni di categoria dei concessionari del Bingo;
  Considerata  l'opportunita'  di adottare le precitate disposizioni,
al  fine di sviluppare il gioco nonche' di consentire al settore piu'
sostenibili   condizioni   economico-finanziarie,   con   conseguente
sostegno del livello del relativo gettito erariale;
                              Decreta:


                               Art. 1.


  1.  Fino  al  31  dicembre  2010,  in via sperimentale, il prelievo
erariale  ed  il compenso per il controllore centralizzato del gioco,
di  cui agli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000,
n.  29, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell'11 per cento
e  dell'1  per  cento del prezzo di vendita delle cartelle, mentre il
montepremi di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000
n.  29,  e' stabilito in almeno il 70 per cento del prezzo di vendita
della totalita' delle cartelle vendute in ogni partita.
  2.  Fino  al  31  dicembre  2010, in via sperimentale, l'art. 9 del
decreto  direttoriale  16 novembre 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante  regolamento  del  gioco  del  Bingo, e' cosi'
sostituito:
                              «Art. 9.

                                Premi

  1.  In  ogni partita i premi sono la «cinquina» e il «bingo» e sono
assegnati ai giocatori che realizzano le combinazioni vincenti di cui
all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
  2. Il premio «bingo» si articola nelle categorie:
   a) «superbingo»;
   b) «bingo oro»;
   c) «bingo argento»;
   d) «bingo bronzo»;
   e) «bingo one».
  3. Il premio «superbingo» e' assegnato in ogni partita, in aggiunta
al  premio  «bingo»,  al  giocatore che ha realizzato il bingo con un
numero di palline estratte eguale o inferiore a 38.
  4.  I  premi  «bingo  oro»,  «bingo  argento»,  «bingo bronzo» sono
assegnati,  nelle  partite  speciali  effettuate  dal  concessionario
previo  annuncio  in sala, in aggiunta al premio «bingo» al giocatore
che  ha  realizzato  il  bingo  entro  il  numero di palline estratte
compreso tra:
   a) 39 e 43 per il «bingo oro»;
   b) 44 e 46 per il «bingo argento»;
   c) 47 e 54 per il «bingo bronzo»;
  5.  Il  premio  «bingo  one»  e'  assegnato,  in aggiunta al premio
«bingo»,  nella partita successiva a quella in cui il fondo di cui al
comma   8,   lettera   d),   ha  raggiunto  l'importo  stabilito  dal
concessionario  con  le modalita' di cui la comma 6, al giocatore che
ha  realizzato  il «bingo» con un numero di palline estratte eguale o
inferiore  al  numero-soglia  46.  Qualora  in  tale  partita  non si
realizza  il  «bingo»  con  un  numero  di  palline estratte eguale o
inferiore  a  46,  il premio «bingo one» e' assegnato nella partita o
nelle  partite immediatamente successive al giocatore che realizza il
«bingo»  con  un  numero  di  palline  estratte eguale o inferiore al
numero-soglia 46 incrementato di una unita' in ciascuna delle partite
immediatamente  successive.  Nelle  partite di cui al presente comma,
non sono attribuibili i premi di cui al comma 4.
  6.  Il  concessionario  comunica  all'Amministrazione  autonoma dei
monopoli  di  Stato,  nei  dieci giorni precedenti l'inizio del mese,
l'importo di cui al comma 5, che ha validita' per tutta la durata del
mese stesso. In caso di omessa comunicazione si intende confermata la
validita' dell'importo del mese precedente;
  7.  L'importo  di  cui al comma 5 puo' assumere un valore, multiplo
intero di cinquanta, compreso tra € 50 ed € 4.000;
  8.  La  somma  da ripartire a titolo di montepremi e' costituita da
almeno  il  70  per  cento  dell'importo della relativa vendita delle
cartelle con l'attribuzione:
   a) del 7 per cento alla «cinquina»;
   b) del 53 per cento al «bingo»;
   c)  del  6 per cento al fondo per l'erogazione dei premi di cui ai
commi 3 e 4;
   d)  del 4 per cento al fondo per l'erogazione del premio di cui al
comma 2, lettera e).
  Gli  importi  eccedenti il 70 per cento dell'importo della relativa
vendita  delle  cartelle, che potranno essere destinati a montepremi,
saranno  attribuiti  a scelta del concessionario ai fondi di cui alle
lettere  c)  e/o  d);  tali  quote  dovranno obbligatoriamente essere
comunicate  nei dieci giorni precedenti l'inizio del mese, ed avranno
validita'   per   tutto   il  mese  successivo.  In  caso  di  omessa
comunicazione  si  intende  confermata  la validita' dell'importo del
mese precedente;
  9.  Il  fondo  di  cui  al comma 8, lettera c), e' attribuito nella
misura del:
   a) 60 per cento al «superbingo»;
   b) 20 per cento al «bingo oro»;
   c) 10 per cento al «bingo argento»;
   d) 5 per cento al «bingo bronzo».
  10. Il premio «bingo one» e' pari all'importo di cui al comma 5.
  11. Il concessionario provvede ad effettuare il pagamento immediato
dei premi all'interno della sala.
  12.  I  premi  sono  in  contanti. Sono vietati premi di differente
natura. Il pagamento in contanti puo' essere sostituito con pagamento
in  assegno,  a richiesta del giocatore vincente, nel caso di vincite
superiori a euro 500.
  13.  I premi sono pagati alla fine di ogni partita previa opportuna
verifica  e  su  consegna  delle  relative cartelle che devono essere
intere  e  senza  manipolazioni  di  sorta.  I  premi  non  pagati ai
giocatori   per   irregolarita'   delle  cartelle  sono  versati  dal
concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le
cartelle vincenti sono annullate ed allegate al verbale.
  14.  Qualora  si  verifichino,  nella  stessa partita, piu' vincite
della  stessa tipologia, i premi sono distribuiti in parti uguali. La
vincita  dei premi «superbingo», «bingo oro», «bingo argento», «bingo
bronzo»,  «bingo  one»  viene assegnata solo se reclamata a voce alta
entro il numero-soglia di estrazione stabilito dai commi 4 e 5.
  15.  Le  cartelle vincenti sono conservate, insieme al verbale, per
un periodo di due anni e possono essere distrutte una volta trascorso
detto periodo, tranne quelle da conservare a seguito di contestazioni
formali da parte di giocatori, fino alla definizione delle stesse.».