IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

   Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  G.U.  n. 145 del 23 giugno 1995)
concernente  «Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita   di   prodotti   fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,  in
particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;
  Visti  il  decreto  legislativo  14  marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005  e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo  n.  839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi  di  origine  vegetale  e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 marzo 2006
n.189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione
del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.244»,  che  ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
   Vista  la  domanda  presentata in data 8 gennaio 2009 dall'impresa
Chemia  S.p.A.,  intesa  ad ottenere Autorizzandone all'immissione in
commercio del prodotto fitosanitario denominato Ramin 30 DF uguale al
prodotto  di  riferimento denominato Kuprum Top 30 WG, registrato con
D.D.  al  n.12754  in data 20 agosto 2008 dell'impresa Ambechem Ltd -
Liverpool   (UK),  successivamente  modificato  con  decreto  di  cui
l'ultimo 1° luglio 2009;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che:
   il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato Kuprum
Top 30 WG dell'impresa Ambechem Ltd;
   sussiste  un  legittimo  accordo  con  il titolare del prodotto di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
Consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo   di   adeguamento   alle   conclusioni  delle  valutazioni
comunitarie  riguardanti  l'inclusione  della  sostanza  attiva  rame
nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;

                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 20 agosto
2013 l'impresa CHEMIA S.p.A. con sede in Dosso (Ferrara), via Statale
327,   e'   autorizzata   ad   immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario Pericoloso per l'ambiente denominato Ramin 30 DF con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente   decreto,   fatto   salvo  l'obbligo  di  adeguamento  alle
conclusioni  delle  valutazioni  comunitarie riguardanti l'inclusione
della  sostanza  attiva  rame nell'Allegato I del decreto legislativo
n. 194/1995.
  Il     prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    g
50-100-150-200-250-500 e kg 1-5-10-20-25-50.
  Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa  Chemia  S.p.A.  in  S. Agostino (Ferrara); importato in
confezioni pronte per l'impiego dall'impresa Agri-Estrella, S De R.L:
de C.V. in Chihuahua (Mexico).
  Il prodotto suddetto e' registrato al n.14579.
  E approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta
allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 ottobre 2009

                                      Il direttore generale: Borrello