IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  l,  comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/114/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995),  concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Visto  il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005  e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo  n.  839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi  di  origine  vegetale  e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
  Vista  la nota n. 1/83-33-2007 del 2 settembre 2008 del Comando dei
Carabinieri    per    la   Tutela   della   Salute   NAS   -   Nucleo
Antisofisticazioni  e Sanita' di Torino relativa alla richiesta di un
provvedimento di revoca delle autorizzazioni rilasciate peri prodotti
fitosanitari,  autorizzati  a nome delle Imprese Conas S.r.l. e Simar
S.r.l.  per  i  quali  sono  state  riscontrate divergenze tra quanto
autorizzato  dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali  e quanto concretamente attuato da dette imprese ed in merito
ai  quali  e'  in corso anche un accertamento da parte dell'Autorita'
giudiziaria penale;
  Visto il decreto dirigenziale 23 giugno 2009, Gazzetta Ufficiale n.
165  del  18 luglio 2009, con il quale si e' provveduto ad effettuare
la  revoca dei prodotti fitosanitari oggetto delle succitate indagini
e  la  sospensione  cautelare  di  tutti  i  prodotti di cui le ditte
interessate  risultavano titolari al momento dei suindicati controlli
dei NAS;
  Visto il decreto dirigenziale 25 marzo 2009, con il quale l'impresa
Genetti  GmbH,  a seguito del passaggio di titolarita' effettuato con
atto   notarile   del   30   ottobre   2008,   e'  stata  autorizzata
all'immissione  in  commercio  del  prodotto Glifar nr. registrazione
9518, con la modifica di denominazione in Glorio 360 SL;
  Considerato  che il prodotto fitosanitario autorizzato con n. 9518,
risulta attualmente di proprieta' della ditta Genetti GmbH e risulta,
altresi',  denominato,  ai  sensi  del citato decreto dirigenziale 25
marzo   2009,  Glorio  360  SL,  con  le  relative  modificazioni  di
stabilimenti e taglie per la produzione;
                              Decreta:
  Dall'elenco  di  cui  all'art. 2 del decreto dirigenziale 23 giugno
2009  e'  eliminata la voce relativa al prodotto fitosanitario Glifar
registrato al n. 9518.
  Il  presente decreto verra' notificato, in via amministrativa, alle
imprese  interessate  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 settembre 2009
                                      Il direttore generale: Borrello