IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e
l'allegato B;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
7   settembre   2005  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali  cosi'  come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
  Visto,  in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo
che  stabilisce  le  condizioni  per  il riconoscimento dei titoli di
formazione;
  Vista  l'istanza,  corredata  della relativa documentazione, con la
quale  la  sig.ra  Fickenscher  Nadja,  cittadina  tedesca, chiede il
riconoscimento   del  titolo  di  «Physiotherapeutin»  conseguito  in
Germania   presso   la   «Berufsfachschule   fur  Physiotherapie  des
Krankenhauszweckverbandes  Ingolstadt»  -  Scuola  professionale  per
fisioterapia  dell'Associazione  del centro professionale ospedaliero
Ingolstadt di Monaco, in data 25 luglio 2003, al fine dell'esercizio,
in Italia, dell'attivita' professionale di fisioterapista;
  Considerato  che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo  identico  a quello per il quale e' stato gia' provveduto,
possono  applicarsi  le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
  Accertata  la  completezza  e  la  regolarita' della documentazione
prodotta dalla richiedente;
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Germania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;
  Accertata   la   sussistenza   dei   requisiti   di  legge  per  il
riconoscimento del titolo in questione;
  Ritenuto   che   la  formazione  della  richiedente  non  necessita
dell'applicazione di misure compensative;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Il  titolo  «Physiotherapeutin» conseguito in Germania il giorno 25
luglio  2003  presso  la  «Berufsfachschule  fur  Physiotherapie  des
Krankenhauszweckverbandes  Ingolstadt»  -  scuola  professionale  per
fisioterapia  dell'Associazione  del centro professionale ospedaliero
Ingolstadt di  Monaco,  con  autorizzazione ad esercitare l'attivita'
professionale  di  «Physiotherapeutin» a partire dal giorno 1° agosto
2003,  dalla  sig.ra Fickenscher Nadja nata a Starnberg (Germania) il
giorno  24  maggio  1980, e' riconosciuto quale titolo abilitante per
l'esercizio  in Italia dell'attivita' professionale di fisioterapista
(decreto ministeriale n. 741/1994).
  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo  9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 28 settembre 2009
                                      Il direttore generale: Leonardi