L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del 6 ottobre 2009;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n.
197, supplemento ordinario, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n. 259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
  Vista  la  delibera  n.  33/06/CONS  recante  «Mercati al dettaglio
dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti  residenziali  e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e
n. 2 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE):
identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di
imprese  con  significativo potere di mercato ed individuazione degli
obblighi  regolamentari»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 10 febbraio 2006, n. 34;
  Vista   la   delibera   n.   694/06/CONS,   recante  «Modalita'  di
realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS»
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297
del  29  novembre 2006, con cui sono state peraltro definite le linee
guida per la realizzazione del servizio WLR;
  Vista  la delibera n. 114/07/CIR recante «Approvazione dell'offerta
di  riferimento  di  Telecom  Italia  per l'anno 2007 per il servizio
Wholesale  Line  Rental  (WLR)»  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2008;
  Vista  la  delibera n. 48/08/CIR recante «Approvazione dell'offerta
di  riferimento  di  Telecom  Italia  per l'anno 2008 per il servizio
Wholesale  Line  Rental  (WLR)»  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  190  del 14 agosto 2008, supplemento
ordinario n. 194;
  Vista  la  delibera n. 35/09/CIR recante «Approvazione dell'offerta
di  riferimento  di  Telecom  Italia  per l'anno 2009 per il servizio
Wholesale  Line  Rental  (WLR)»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n. 203 del 2 settembre 2009, supplemento
ordinario n.  161,  ed  anticipata sul sito web dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni in data 6 agosto 2009;
  Considerato  che  Telecom  Italia  S.p.A. ha ripubblicato, ai sensi
dell'art.  3, comma 1 della delibera n. 35/09/CIR, la propria offerta
di riferimento per il servizio Wholesale Line Rental (WLR) per l'anno
2009 in data 4 settembre 2009;
  Considerato  che  l'art.  2,  comma  8  della delibera n. 35/09/CIR
dispone  che  Telecom Italia adegui la propria offerta di riferimento
WLR  2009  a  quanto previsto dall'art. 14, comma 7 della delibera n.
694/06/CONS,  esplicitando  che  per un ritardo di ripristino del WLR
superiore alle 10 ore la penale e' pari al 200% del costo complessivo
del  canone  mensile  del  servizio richiesto piu' il 100% del canone
mensile per ogni ora di ritardo successiva alla decima;
  Considerato  che  l'art.  14, comma 7 della delibera n. 694/06/CONS
prevede  le  seguenti  modalita'  per  il  calcolo  delle  penali  di
assurance:

=====================================================================
Ritardo (ore solari) |Penale come % del costo complessivo del canone
=====================================================================
         < 5         |                      30%
         5-8         |                     100%
        8-10         |                     150%
        > 10         |      200% + 100% per ogni ora di ritardo

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          Tabella  1  - Penali di assurance del servizio WLR previste
          dalla delibera n. 694/06/CONS.

  Considerato che, nelle predette modalita', non e' stato esplicitato
se  il  canone da porre a base per il calcolo delle penali sia quello
giornaliero o mensile;
  Considerato  che,  con  riferimento alle penali di provisioning, la
delibera  n. 694/06/CONS, all'art. 14, comma 6, adotta una tabella di
calcolo   analoga   a   quella   relativa   all'assurance,   tuttavia
specificando che trattasi di «Penale come % del costo complessivo del
canone mensile»;
  Considerato   che  l'Autorita'  aveva  ritenuto  di  richiedere  la
modifica  di  cui  all'art. 2, comma 8 della delibera n. 35/09/CIR al
fine  di  allineare la modalita' di calcolo della penale di assurance
WLR  a  quanto  disposto,  in  relazione alle penali di provisioning,
all'art.  13  della  delibera  n. 48/08/CIR e richiamato nel punto 97
della  stessa  delibera,  laddove  si  specifica  che l'incremento e'
valutato in percentuale del canone mensile;
  Vista l'istanza di revisione dell'art. 2, comma 8 della delibera n.
35/09/CIR  presentata dalla societa' Telecom Italia S.p.A. in data 16
settembre 2009;
  Considerato,   in  particolare,  che  la  societa'  Telecom  Italia
richiede  che  venga rivisto il passaggio della delibera n. 35/09/CIR
laddove  si  dispone  che  «per  un  ritardo  di  ripristino  del WLR
superiore  alle  10  ore,  la  penale  e'  pari  al  200%  del  costo
complessivo  del  canone  mensile del servizio richiesto piu' il 100%
del  canone mensile, per ogni ora di ritardo successiva alla decima»,
ritenendo la penale, cosi' come formulata, non proporzionata;
  Ritenuto  che  l'istanza di revisione della societa' Telecom Italia
presenti  elementi  di fondatezza, laddove si considerino gli effetti
quantitativi   dell'applicazione   della  norma  in  questione,  come
interpretata   nella   delibera  n.  35/09/CIR,  e  si  pongano  tali
valutazioni  quantitative  a  confronto  con analoghe penali di altri
servizi all'ingrosso;
  Considerato  che  le  penali  di  assurance  WLR, calcolate secondo
quanto  disposto  dalla delibera n. 35/09/CIR, risultano di un ordine
di  grandezza  superiori  alle  analoghe  penali dei servizi retail e
degli  altri  servizi  wholesale, a parita' di entita' del ritardo di
ripristino;
  Considerato  che  le modalita' di calcolo delle penali di assurance
per gli altri servizi all'ingrosso evidenziano:
   1)  la  definizione  di  una  base  temporale, rispetto alla quale
vengono  calcolati  i  ritardi  di  ripristino, specifica per ciascun
servizio   di   accesso.   Ad  esempio,  per  i  servizi  di  accesso
completamente  disaggregato alla rete metallica, accesso disaggregato
alla  sottorete  metallica e accesso disaggregato condiviso alla rete
metallica,  il  ritardo  e' misurato su base giornaliera mentre per i
servizi  bitstream,  canale  numerico, prolungamento dell'accesso, il
ritardo e' misurato in ore;
   2)  l'adozione  di  due  modalita'  per il calcolo dell'incremento
marginale  della  penale  di  assurance:  per  i  servizi con ritardo
marginale  calcolato  su  base  giornaliera l'incremento marginale di
penale  e'  calcolato in percentuale del canone mensile, mentre per i
servizi  con  ritardo marginale calcolato su base oraria l'incremento
marginale   di   penale   e'  calcolato  in  percentuale  del  canone
giornaliero;
  Considerato,   di   conseguenza,  che  il  calcolo  dell'incremento
marginale  delle penali di assurance del servizio WLR, per un ritardo
superiore alle dieci ore, calcolato in percentuale del canone mensile
risulterebbe un'eccezione rispetto a quanto avviene per altri servizi
di  accesso,  comportando,  rispetto  a  questi  ultimi,  un tasso di
crescita  delle  penali  molto  maggiore  (anche di diversi ordini di
grandezza);
  Ritenuto  che  il  suddetto  aggravio delle penali WLR, rispetto ad
altri  servizi  intermedi, non sia giustificato da ragioni tecniche o
economiche,  a  maggior  ragione  se  poste  a confronto con analoghe
penali  di  servizi  intermedi  che  comportano  piu'  alti  costi di
infrastruttrazione e conseguenti maggiori rischi di investimento;
  Considerato  che  la  valutazione,  dell'incremento marginale delle
penali  di assurance del WLR per un ritardo superiore alle dieci ore,
come  percentuale  del canone giornaliero, e' conforme alle modalita'
di  calcolo  delle  penali di servizi analoghi, fornendo, per ritardi
superiori  alle dieci ore, penali e un tasso di crescita delle stesse
confrontabili  (e in alcuni casi persino superiori) a quelle di altri
servizi intermedi;
  Ritenuto,  alla  luce  di  quanto  sopra  riportato,  opportuna una
applicazione della tabella di cui all'art. 14, comma 7 della delibera
n.  694/06/CONS  basata,  piuttosto che su una lettura tesa a rendere
omogenea  la  modalita'  di  calcolo della penale di assurance con la
penale  di  provisioning, di cui al comma 6 dello stesso articolo, su
una  lettura  che  renda  gli  effetti quantitativi del calcolo della
penale  di  assurance  WLR  in linea con le penali di assurance degli
altri servizi intermedi;
  Ritenuta,  pertanto,  giustificata  l'istanza  di  revisione  della
societa'  Telecom Italia e, quindi, opportuna l'interpretazione della
tabella  di  cui  all'art.  14, comma 7 della delibera n. 694/06/CONS
secondo  cui  con  il  termine  «canone»,  presente nella quota parte
addizionale  di  penale  generata  da  ritardi oltre le 10 ore, ci si
riferisce  al  canone giornaliero del servizio e pertanto che «per un
ritardo  di  ripristino  del  WLR superiore alle 10 ore, la penale e'
pari  al  200%  del costo complessivo del canone mensile del servizio
richiesto  piu'  il  100%  del  canone  giornaliero,  per ogni ora di
ritardo successiva alla decima»;
  Udita  la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese,
relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:

                               Art. 1.

Modifica  dell'art.  2,  comma 8 della delibera n. 35/09/CIR relativo
all'algoritmo  di  calcolo  delle penali di assurance dell'offerta di
riferimento  2009  di  Telecom  Italia per il servizio Wholesale Line
                               Rental
  1. L'art. 2, comma 8 della delibera n. 35/09/CIR e' modificato come
segue:   «Telecom  Italia  riformula  l'offerta  di  riferimento  WLR
precisando  che,  per un ritardo di ripristino del WLR superiore alle
10  ore,  la  penale e' pari al 200% del costo complessivo del canone
mensile  del  servizio richiesto, piu' il 100% del canone giornaliero
per ogni ora di ritardo successiva alla decima».