IL DIRETTORE DELL'AREA CENTRALE
             gestione tributi e rapporto con gli utenti

  Visto  l'art.  24  del  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte sulla  produzione  e  sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504;
  Visto  il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico
che  prevede  l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati
per  l'azionamento  delle  autoambulanze destinate al trasporto degli
ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di
pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione
finanziaria;
  Visto  il  decreto  31  dicembre  1993,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  10  del  14  gennaio  1994,  con  il  quale sono state
stabilite  le modalita' per la concessione, mediante buoni d'imposta,
del menzionato beneficio fiscale;
  Visto  il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto
19  ottobre  1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 10 dicembre 1994;
  Visto  il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane,
deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000;
  Vista  la  determinazione  prot.  n. 39468/V/AGT del 18 marzo 2009,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2009, con la
quale  altri  enti  di  assistenza  e  di  pronto soccorso sono stati
ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;
  Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dalle  competenti Direzioni
regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate
della   prescritta   documentazione,  con  le  quali  altri  enti  di
assistenza  e  di  pronto  soccorso hanno chiesto di essere ammessi a
fruire della menzionata agevolazione fiscale;
  Tenuto  conto  che  i  predetti enti sono in possesso dei requisiti
necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;
                               Adotta
                     la seguente determinazione:


                               Art. 1.


  1.  All'elenco  degli  enti  di assistenza e di pronto soccorso che
hanno  titolo  alla  agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della
tabella  A  allegata  al  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26  ottobre  1995,  n.  504  e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31
dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento
delle  autoambulanze  destinate  al  trasporto  degli  ammalati e dei
feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:
   1391) «S.O.S. Valceresio Onlus», con sede in Besano (Varese);
   1392) «Berra soccorso Onlus», con sede in Serravalle (Ferrara);
   1393)  «Organizzazione  di  volontariato  per l'utilita' sociale -
O.V.U.S.», con sede in Corciano (Perugia);
   1394)  «Sardegna  Solidarity - Associazione volontari del soccorso
Onlus», con sede in Sestu (Cagliari);
   1395)  «Associazione  vigili  volontari  di  protezione civile del
soccorso sardo», con sede in Sassari.
  La   presente   determinazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 26 ottobre 2009

                           Il direttore dell'area centrale: De Santis