IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto   il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato e in particolare gli articoli 74 e seguenti;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  recante  il
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato e in particolare gli articoli 178 e
seguenti;
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,   concernente   le  norme  regolamentari  per  l'applicazione  e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modifiche  ed  integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica
sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma
2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante riforma dell'organizzazione
del governo;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che  reca norme sull'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
  Vista  la  legge  18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi
per  il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art 12, commi 1 e
2,  concernente  il  riordino  delle  funzioni  statali in materia di
organizzazione  e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  decreto-legge  8  luglio  2002,  n. 138, convertito, con
modificazioni,  con  legge  8  agosto  2002, n. 178, che ha attributo
all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
relative  alla  riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle
finanze  e  delle  agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6
luglio 2002, n. 137;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003,
n.    385,    concernente    il    regolamento    di   organizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 19
giugno  2003,  n.  179,  e  successive modificazioni ed integrazioni,
concernente   il  regolamento  recante  la  disciplina  dei  concorsi
pronostici su base sportiva;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione
di nuove scommesse a totalizzatore;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dall'art.  1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma
14,  concernente  la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore
nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali,
i  quali  possono  provvedervi  direttamente  ovvero  a mezzo di enti
pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  dell'8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto
al  riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle
corse  dei  cavalli  per  quanto  attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 4, comma 5, del citato regolamento
che  demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche
su  proposta  dell'UNIRE,  la  determinazione  della  tipologia delle
scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di
svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 3
giugno  2004,  emanato  di  concerto  con il Ministro delle politiche
agricole  e  forestali  che  istituisce  le  tipologie  di  scommessa
effettuabili sulle corse dei cavalli;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  del  25  ottobre 2004, emanato di
concerto  con  il  capo  del Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e
forestali,  recante  regolamentazione delle scommesse sulle corse dei
cavalli;
  Visto  l'art.  1,  comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  ha  previsto  l'istituzione,  con provvedimento direttoriale del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole
e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
e  dei  servizi,  di  una  nuova  scommessa  ippica  a totalizzatore,
proposta  dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le
disposizioni  attuative  relative  alla  nuova  scommessa  ippica, da
effettuarsi  nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici,
delle agenzie ippiche e sportive, nonche' degli ippodromi;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  del  15 dicembre 2005, emanato di
concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del
Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, in attuazione del
citato  art.  1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
istituisce una nuova scommessa ippica a totalizzatore, strutturata in
piu'  formule  di  scommessa e disciplinata da appositi provvedimenti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005 che ha approvato i
requisiti  tecnici  delle  formule,  della  nuova  scommessa ippica a
totalizzatore,   denominate   «Vincente   nazionale»  ed  «Accoppiata
nazionale»;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato
i  requisiti  tecnici  della  formula, della nuova scommessa ippica a
totalizzatore, denominata «Nuova Tris nazionale»;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato
i  requisiti  tecnici  delle  formule, della nuova scommessa ippica a
totalizzatore, denominate «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale»;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato del 10 marzo 2008 che ha approvato le
modalita'  di  gestione  delle  formule di gioco denominate «Vincente
internazionale», «Accoppiata internazionale» e «Tris internazionale»;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 12 maggio 2008 che ha approvato le
modalita' attuative del concorso pronostici su base ippica denominato
«V7»;
  Visto  il decreto interdirettoriale del 3 aprile 2003 del direttore
generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato e del
capo  del  Dipartimento  della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei  servizi  del  Ministero delle politiche agricole e forestali, il
quale   ha,   tra  l'altro,  esteso  alle  agenzie  di  scommesse  la
possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva
in  attuazione  dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
  Viste  le  convenzioni  di  concessione  stipulate  a seguito delle
procedure  di  selezione  di  cui  all'art.  38,  commi  2  e  4, del
decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed
integrazioni  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevedono, tra i
giochi   oggetto  di  concessione,  i  concorsi  pronostici  su  base
sportiva,  le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse
dei  cavalli  e  le  scommesse ippiche di cui al citato art. 1, comma
498,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311; nonche' le convenzioni di
concessione  stipulate  a seguito delle procedure di selezione di cui
all'art.   1-bis   del  decreto-legge  25  settembre  2008,  n.  149,
convertito  con  modificazioni  dalla legge 19 novembre 2008, n. 184,
come  modificato  dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre
2008,  n.  203, che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione, i
concorsi pronostici su base sportiva e le scommesse ippiche di cui al
citato art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto   il   decreto   direttoriale   del   18   giugno   2007,  n.
21429/giochi/GST,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana 29 giugno 2007, n. 149, e i decreti direttoriali
dell'8  agosto  2007,  n.  28018/giochi/GST  e  n.  28019/giochi/GST,
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana 18
agosto  2007, n. 191, con i quali sono state emanate disposizioni per
assicurare  correttezza,  trasparenza  ed  efficienza  al  sistema di
tesoreria  e  di  cassa  prescelti  in  relazione  anche  ai rapporti
bancari, ai flussi finanziari e alle modalita' di rendicontazione per
la   gestione,   rispettivamente,  della  nuova  scommessa  ippica  a
totalizzatore,  dei  concorsi pronostici sportivi e delle scommesse a
totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
  Considerato  che  occorre  ridefinire  l'attuale assetto dei flussi
finanziari  dei  concorsi  pronostici  sportivi,  delle  scommesse  a
totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli e della nuova
scommessa  ippica  a totalizzatore, al fine di perseguire l'obiettivo
della  sostanziale  integrazione fra giochi su base ippica e sportiva
come previsto all'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre
2008,  n.  149,  convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre
2008, n. 184, come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge
22 dicembre 2008, n. 203;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:


                               Art. 1.


                  Oggetto del decreto e definizioni


  1.  Il  presente  decreto disciplina le modalita' di gestione degli
importi  dovuti  dai  concessionari  all'Amministrazione autonoma dei
monopoli    di    Stato,    la    loro   allocazione   nel   bilancio
dell'Amministrazione,  le  modalita'  ed  i  tempi  del versamento di
quanto  dovuto  agli aventi diritto nonche' gli adempimenti contabili
del  concessionario  derivanti dalla gestione dei concorsi pronostici
su base sportiva di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  19  giugno  2003,  n.  179,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni;  delle  scommesse a totalizzatore di cui al decreto del
Ministro   delle   finanze  2  agosto  1999,  n.  278,  e  successive
modificazioni   ed  integrazioni;  della  nuova  scommessa  ippica  a
totalizzatore  di  cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311, cosi' come attuato dal decreto del direttore generale
dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con
il  capo  del  Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  del  15 dicembre 2005 e dai
relativi  decreti di disciplina tecnica del Ministero dell'economia e
delle  finanze;  delle  formule  di  scommessa ippica a totalizzatore
organizzate  congiuntamente  alle competenti amministrazioni di altri
Stati  dell'Unione  europea di cui all'art. 1, comma 293, della legge
30  dicembre  2004,  n.  311,  cosi'  come  attuato  dal  decreto del
direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato  del  10  marzo  2008  e  del nuovo concorso pronostici su base
ippica  di cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,   cosi'   come   attuato  dal  decreto  del  direttore  generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato del 12 maggio
2008.
  2. Ai fini del presente decreto si intende per:
   a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
   b)  concessionario,  l'operatore  di  gioco selezionato da AAMS in
base  a procedura pubblica, per l'affidamento di attivita' e funzioni
pubbliche   relative   ai   concorsi  pronostici,  alle  scommesse  a
totalizzatore e alle scommesse ippiche;
   c)  concessione,  l'atto  di  affidamento  di attivita' e funzioni
pubbliche   relative   ai   concorsi  pronostici,  alle  scommesse  a
totalizzatore e alle scommesse ippiche;
   d)  concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva di
cui  al  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno
2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni;
   e)  scommesse  a  totalizzatore,  le  scommesse a totalizzatore su
eventi diversi dalle corse dei cavalli di cui al decreto del Ministro
delle  finanze  2  agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed
integrazioni;
   f)  scommesse ippiche, le scommesse ippiche a totalizzatore di cui
all'art.  1, commi 293 e 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
il  nuovo concorso pronostici su base ippica di cui all'art. 1, comma
87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   g)  settimana contabile, il periodo che intercorre tra la giornata
di lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana;
   h)  mese  contabile, comprende le settimane contabili per le quali
la domenica ricade nel mese di riferimento;
   i)  incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte per i
concorsi chiusi nella settimana o nel mese contabile di riferimento;
   j)  incasso  totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti
dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti
nella settimana o nel mese contabile di riferimento;
   k)   saldo   settimanale,   il   valore  risultante,  per  ciascun
concessionario  e  distinto  per tipologia di gioco, dalla differenza
tra   l'incasso   della  raccolta  dei  punti  vendita  collegati  al
concessionario  per  i  concorsi  chiusi nella settimana contabile di
riferimento e le seguenti voci:
    I.  le vincite pagate dai punti vendita nell'arco della settimana
contabile di riferimento;
    II. i rimborsi pagati dai punti vendita nell'arco della settimana
contabile di riferimento;
    III.  il  compenso dei punti vendita, relativo all'incasso totale
lordo della settimana contabile di riferimento;
    IV. il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso
totale  lordo  della settimana contabile di riferimento, nella misura
prevista dagli atti di concessione.
   l) saldo mensile, distinto per tipologia di gioco, indica la somma
dei saldi settimanali compresi nel mese contabile di riferimento;
   m)  saldo  mensile  unificato,  la  somma  dei  saldi  mensili dei
concorsi pronostici e delle scommesse a totalizzatore;
   n)  terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal
concessionario  e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione
dei  pronostici,  l'acquisizione  delle schedine di gioco e la stampa
delle ricevute da restituire ai partecipanti;
   o)  totalizzatore  nazionale, il sistema di elaborazione centrale,
organizzato  da  AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici, delle
scommesse a totalizzatore e delle scommesse ippiche;
   p)   punto   di   vendita,   l'esercizio   collegato  ad  uno  dei
concessionari  di  cui  all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  2006, n. 248, ovvero ad uno dei concessionari di cui all'art.
1-bis  del  decreto-legge  25  settembre 2008, n. 149, convertito con
modificazioni  dalla  legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato
dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.