IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222  e
223 del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale  23
luglio 2004, n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23
agosto 2004,  nel  quale  si  designa  il  Direttore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto  dirigenziale  24  luglio  2006  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati
approvati  i  requisiti  di  accreditamento  dei  soggetti  ed   enti
abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4,  comma
4, lettera a) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Visto il PDG del 7 luglio 2009  con  il  quale  e'  stato  disposto
l'accreditamento della «Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati  di
Taranto», organismo non autonomo costituito dal Consiglio dell'ordine
degli avvocati di Taranto, con sede legale in  Taranto,  via  Marche,
partita I.V.A. 80015040738, tra i soggetti e  gli  enti  abilitati  a
tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera  a)
e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Visto che nel suddetto PDG il  nominativo  del  formatore  prof.ssa
Caterino Daniela nata a Corato (Bari) il 9 novembre 1968, per  errore
materiale, e' stato indicato quale Daniela Caterina; 
  Atteso che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale; 
 
                              Dispone: 
 
  La rettifica del PDG 7 luglio 2009 di accreditamento della  «Scuola
Forense  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Taranto»,  organismo   non
autonomo costituito  dal  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  di
Taranto, con sede legale  in  Taranto,  via  Marche,  partita  I.V.A.
80015040738, tra i soggetti e gli enti abilitati a  tenere  corsi  di
formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera a) e  10,  comma  5
del decreto ministeriale 23 luglio 2004,  n.  222,  limitatamente  al
nominativo  di  uno  dei  formatori  che  deve  intendersi:  prof.ssa
Caterino Daniela nata a Corato (Bari) il 9  novembre  1968,  anziche'
Daniela Caterina. 
  L'ente iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente  tutte  le
vicende  modificative  dei  requisiti,  dei  dati  e  degli   elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comportera'
la revoca dello stesso con effetto immediato. 
    Roma, 15 luglio 2009 
 
                                       Il direttore generale: Frunzio