IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo  rurale  e
                           della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 607/2009  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina  il  settore
agricolo e forestale; 
  Vista  la   domanda   inoltrata   dalla   Federazione   provinciale
coltivatori diretti di Novara e Verbano Cusio per  il  tramite  della
regione  Piemonte,  intesa  ad  ottenere  il   riconoscimento   della
denominazione di origine controllata per i vini  «Valli  Ossolane»  e
l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il parere favorevole  espresso  dalla  regione  Piemonte,  in
merito alla richiesta sopra indicata; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda  di  riconoscimento
della denominazione di origine controllata dei vini «Valli  Ossolane»
e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 181 del 6 agosto 2009; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; 
  Ritenuto pertanto necessario doversi  procedere  al  riconoscimento
della denominazione di origine controllata dei vini «Valli  Ossolane»
e  all'approvazione  del  relativo  disciplinare  di  produzione,  in
conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata  dal  sopra
citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini   «Valli
Ossolane» e' riconosciuta ed  e'  approvato,  nel  testo  annesso  al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 
  2. La denominazione di  origine  controllata  «Valli  Ossolane»  e'
riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti nel disciplinare di  produzione  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a  decorrere
dalla vendemmia 2010.