IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                 ed 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 9 giugno 1964, n.  615  e  successive  modificazioni
sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e  dalla
brucellosi; 
  Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296,  che  stabilisce
che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro
ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio  di  ogni
anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei  bovini  infetti
da tubercolosi e brucellosi  e  degli  ovini  e  caprini  infetti  da
brucellosi; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n.  218  e  successive  modificazioni
concernente misure per la lotta contro  l'afta  epizootica  ed  altre
malattie epizootiche degli animali; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358 e
successive  modificazioni  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
luglio 1996, n. 160, recante  il  regolamento  concernente  il  piano
nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n.  651
e successive modificazioni pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
novembre 1994, n. 277, recante il regolamento  concernente  il  piano
nazionale per la  eradicazione  della  brucellosi  negli  allevamenti
bovini; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 15  dicembre  1995,  n.
592 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
maggio 1996, n. 125, regolamento concernente il piano  nazionale  per
la  eradicazione  della  tubercolosi  negli  allevamenti   bovini   e
bufalini; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453 e
successive  modificazioni  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
novembre 1992, n. 276, regolamento concernente il piano nazionale per
la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini; 
  Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente  fra  l'altro  il
rifinanziamento della  bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla
tubercolosi e dalla brucellosi; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  14  giugno  1968  e
successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  237
del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione  delle
indennita' di abbattimento dei bovini infetti; 
  Visti i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto  del  Ministro
della sanita' 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
228 del 1° ottobre 1986 per  la  determinazione  delle  misure  delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 4 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 2 febbraio 2009 concernente la determinazione della  misura
delle indennita' di abbattimento degli animali della  specie  bovina,
bufalina, ovina e caprina per l'anno 2008; 
  Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli
istituti zooprofilattici sperimentali competenti, specifici piani  di
sorveglianza  per  la  tubercolosi,  brucellosi   e   leucosi   negli
allevamenti bovini da ingrasso; 
  Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo  di  bovini
da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto
l'esiguo  numero  di  questi  ultimi  eventualmente  interessati   da
provvedimenti di abbattimento; 
  Considerato  che  le  spese  relative  alla  corresponsione   delle
indennita' di cui trattasi gravano sugli  stanziamenti  previsti  dal
Fondo sanitario nazionale; 
  Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno  2009
della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini  e  bufalini
infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli
ovini e caprini infetti da brucellosi; 
  Visto il parere espresso dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali con la nota n. 5783 del 5 marzo 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da  corrispondere  ai
proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da  tubercolosi,  da
brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in € 428,66
con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali  abbattuti  nel  corso
dell'anno 2009. 
  2. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere  per
i bovini quando le carni ed  i  visceri  debbono  essere  interamente
distrutti e' stabilita in € 786,19 con decorrenza 1° gennaio 2009 per
gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2009. 
  3. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da  corrispondere  ai
proprietari dei bufalini abbattuti perche'  infetti  da  tubercolosi,
brucellosi e leucosi, e' stabilita  in  € 431,47  con  decorrenza  1°
gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009. 
  4. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere  per
i bufalini quando le carni ed i visceri  debbono  essere  interamente
distrutti, e' stabilita in € 790,72 con decorrenza  1°  gennaio  2009
per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009. 
  5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del  50%  per
capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non  superano  i  dieci
capi. 
  6. Nelle tabelle allegate  al  presente  decreto  sono  fissate  le
indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e
bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.