IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale  si  e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001,
n.  343,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n.  401,  alla  dichiarazione di grande evento per il complesso delle
iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150°
Anniversario dell'Unita' d'Italia;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772
del  19 maggio 2009 con la quale, al fine di ottimizzare la capacita'
operativa   della  Struttura  di  missione  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  15  giugno  2007,  la
struttura  stessa  e'  stata  ricostituita,  quale  Unita' tecnica di
missione  operante  presso  il Segretariato generale della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  nonche'  l'art.  10 dell'ordinanza del
Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3774 in data 28 maggio 2009
e  l'art.  4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3783 in data 17 giugno 2009;
  Visto  il  decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 90, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art.  19  del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato
prorogato  fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore
dei  rifiuti  nella  regione  Campania  e le successive ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante l'istituzione del Fondo regionale di protezione civile, cosi'
come  rifinanziato dal dall'art. 25, comma 2-bis del decreto-legge 1°
ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con modificazioni, in legge 29
novembre  2007,  n. 222, annualita' 2008, e il decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 24 luglio 2009 recante la disciplina dei
criteri  e  delle  modalita'  di trasferimento del Fondo regionale di
protezione civile per l'anno 2008;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:


                               Art. 1.


  1.  Al fine di assicurare la tempestiva istruttoria delle procedure
di  rimborso alle organizzazioni di volontariato di protezione civile
ai  sensi  degli  articoli  9  e  10 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  194/2001,  il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto di
funzionari  delle  regioni  e  province  autonome, nel limite massimo
complessivo  di tre unita', assegnati temporaneamente al Dipartimento
della  protezione  civile  per un periodo di tempo non superiore a 30
giorni e comunque non oltre il 20 dicembre 2009.
  2.  In  considerazione  alle  accresciute necessita' di disporre di
personale tecnico-amministrativo in relazione alle emergenze in atto,
il  Dipartimento  della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi
in via del tutto eccezionale del supporto di funzionari del Ministero
delle  infrastrutture  nel  limite  massimo  complessivo di 3 unita',
assegnate temporaneamente al Dipartimento della protezione civile per
un periodo di tempo non superiore a 60 giorni e comunque non oltre il
31 dicembre 2009.
  3.  Al  personale  di  cui  ai  commi  1  e 2 spetta il trattamento
economico  di  missione  dal luogo di residenza ed il compenso di cui
all'art.  22,  comma  1, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. I relativi oneri
sono  posti  a  carico del Fondo nazionale della protezione civile ed
anticipati  dall'Amministrazione di appartenenza del personale di che
trattasi.