IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di grande evento per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 con la quale, al fine di ottimizzare la capacita' operativa della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, la struttura stessa e' stata ricostituita, quale Unita' tecnica di missione operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3774 in data 28 maggio 2009 e l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 in data 17 giugno 2009; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante l'istituzione del Fondo regionale di protezione civile, cosi' come rifinanziato dal dall'art. 25, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, annualita' 2008, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2009 recante la disciplina dei criteri e delle modalita' di trasferimento del Fondo regionale di protezione civile per l'anno 2008; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di assicurare la tempestiva istruttoria delle procedure di rimborso alle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto di funzionari delle regioni e province autonome, nel limite massimo complessivo di tre unita', assegnati temporaneamente al Dipartimento della protezione civile per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni e comunque non oltre il 20 dicembre 2009. 2. In considerazione alle accresciute necessita' di disporre di personale tecnico-amministrativo in relazione alle emergenze in atto, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto di funzionari del Ministero delle infrastrutture nel limite massimo complessivo di 3 unita', assegnate temporaneamente al Dipartimento della protezione civile per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. 3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 spetta il trattamento economico di missione dal luogo di residenza ed il compenso di cui all'art. 22, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo nazionale della protezione civile ed anticipati dall'Amministrazione di appartenenza del personale di che trattasi.