L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio del 28 ottobre 2009;
  Vista  la  legge  14  novembre  1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'»;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  l'art. 10 della direttiva 2002/22/CE (direttiva cd. servizio
universale),  che impone agli Stati membri di provvedere affinche' le
imprese  designate  forniscano  le  prestazioni  e  i  servizi di cui
all'allegato 1, parte A, in modo che gli abbonati possano sorvegliare
e controllare le proprie spese;
  Visto,  in  particolare,  l'allegato  I,  parte  A, della direttiva
2002/22/CE,  che  qualifica  lo  sbarramento  come  una  «prestazione
gratuita»  tramite  la  quale  l'abbonato  richiede  al fornitore del
servizio  telefonico l'impedimento all'effettuazione di chiamate, dal
suo apparecchio, verso determinati numeri o tipi di numeri;
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», e, in particolare:
   l'art.  60  («Controllo  delle spese»), il quale al comma 1 impone
alle  imprese  fornitrici  del  servizio  universale  il  compito  di
definire  «le  condizioni  e  modalita' di fornitura in modo tale che
l'abbonato  non  sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non
sono  necessari  o  che  non  sono  indispensabili  per  il  servizio
richiesto»  e, al comma 2, statuisce che siffatte imprese «forniscono
le  prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato n. 4, parte
A,  di  modo  che  gli  abbonati possano sorvegliare e controllare le
proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio»;
   l'art. 78, che attribuisce all'Autorita' la competenza regolatoria
sui  numeri non geografici e che prevede il sistema di cd. opt-in, in
ossequio   al   principio   per  cui  un  servizio  di  comunicazione
elettronica  non puo' essere introdotto nelle case degli utenti senza
che  questi  abbiano  prima  potuto  esprimere  il  loro  consenso al
riguardo;
   l'art.  220, che attribuisce all'Autorita' il potere di modificare
con propria deliberazione l'allegato 4, concernente l'art. 60 citato;
  Vista  la  delibera  n.  453/03/CONS  del 23 dicembre 2003, recante
«Regolamento   concernente  la  procedura  di  consultazione  di  cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28
gennaio 2004, n. 22;
  Vista   la  Raccomandazione  ECC/CEPT  07/02  del  2007,  «Consumer
protection   against   abuse  of  high  tariff  services»,  la  quale
attribuisce  alle  ANR  ampi  poteri  finalizzati alla gestione delle
numerazioni in questione e alla riduzione del fenomeno (riscontratosi
anche  in  altri Stati membri) dell'abuso e del danno patrimoniale ad
un largo numero di consumatori;
  Visto  il  Rapporto  della  Commissione europea relativo allo stato
della regolazione italiana nell'anno 2008 pubblicato in data 24 marzo
2009,  ove  si  riconosce expressis verbis l'esistenza di un annoso e
rilevante  problema che affligge il consumatore italiano, consistente
nell'uso fraudolento e scorretto dei numeri impiegati per i servizi a
sovrapprezzo;  problema  che,  evidenziato  dai  dati  ivi  riportati
relativi   al  cospicuo  numero  di  controversie  da  risolvere,  si
riconosce  essere  stato  affrontato  dall'Autorita' in questi ultimi
anni    con   plurimi   interventi   regolamentari,   tra   i   quali
l'introduzione,     apprezzata     dalla     Commissione,    relativa
all'attivazione  dei  numeri  per  servizi  a  sovrapprezzo  solo  su
espressa   richiesta   del   cliente  (sistema  cd.  di  opt-in),  in
sostituzione  del  precedente  modello di attivazione automatica (cd.
opt-out),  rivelatosi  inefficace  sotto  il profilo della tutela del
consumatore;
  Vista   la   delibera  del  15  novembre  2006  n.  662/06/CONS  di
costituzione di un tavolo permanente di confronto con le associazioni
rappresentative dei consumatori;
  Vista  la  delibera n. 418/07/CONS recante «Disposizioni in materia
di  trasparenza  della  bolletta telefonica, sbarramento selettivo di
chiamata  e  tutela dell'utenza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 169 del 16 agosto 2007;
  Vista   la   delibera  n.  97/08/CONS  recante  «Nuovi  termini  di
attuazione  delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della
delibera n. 418/07/CONS "Disposizioni in materia di trasparenza della
bolletta  telefonica,  sbarramento  selettivo  di  chiamata  e tutela
dell'utenza"   ed   ulteriori  norme  a  tutela  dell'utenza»  e,  in
particolare, l'art. 2, commi 1 e 2;
  Vista  la  delibera  n.  348/08/CONS  recante  «Nuovi  termini  per
l'attivazione   automatica   del  blocco  permanente  delle  chiamate
previsto   dalla   delibera  97/08/CONS»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio 2008;
  Vista  la  delibera n. 201/08/CONS recante «Modifica del paniere di
numerazioni  di  cui  all'allegato  1  della delibera n. 418/07/CONS»
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del 20 maggio 2008;
  Vista  la  delibera  n. 26/08/CIR recante «Piano di numerazione nel
settore  delle  telecomunicazioni  e disciplina attuativa» pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 172 del 24
luglio 2008;
  Vista  la delibera n. 34/09/CIR recante «Misure urgenti di modifica
ed  integrazione  del  Piano  Nazionale  di  Numerazione  di cui alla
delibera  n.  26/08/CIR»  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2009;
  Visti,  segnatamente,  in tema di attivazione automatica del blocco
di chiamata in modalita' silenzio-assenso:
   a) le sentenze del TAR del Lazio n. 11195/2008, n. 11197/2008 e n.
11194/2008,   pubblicate   in  data  10  dicembre  2008,  su  ricorso
rispettivamente  delle  societa'  «Deram», «Marketcall» e «Greentel e
altri»  in tema di blocco permanente di chiamata, che hanno annullato
per  motivi procedurali le delibere n. 97/08/CONS e n. 348/08/CONS in
materia  di blocco permanente di chiamata delle numerazioni critiche,
dichiarando   l'incompetenza  regolatoria  di  AGCOM  in  materia,  e
ravvisando  tale competenza esclusivamente in capo al Ministero dello
sviluppo economico - Comunicazioni;
   b)  i  verbali delle audizioni del 30 dicembre 2008 e del 13 marzo
2009,   alle   quali   l'Autorita'  ha  convocato  tutti  i  soggetti
direttamente coinvolti, ossia:
    gli operatori di accesso di telefonia fissa;
    le societa' ricorrenti;
    le  associazioni  di  consumatori  e  gli altri soggetti che sono
intervenuti "ad opponendum" nei giudizi presso il TAR,
audizioni  nel  corso  delle  quali  l'Autorita',  nelle  more  della
pubblicazione  del  testo  integrale delle decisioni del Consiglio di
Stato   rese   sui   ricorsi   in  appello  proposti  dall'Autorita',
quest'ultima,   stante   la   propria   incompetenza  in  materia  di
regolamentazione  dei  servizi  a  sovrapprezzo  statuita dal TAR, ha
dichiarato   di   doversi   astenere   dall'intervenire  in  materia,
invitando,  pertanto,  gli  operatori  a  presentare  i  propri piani
tecnici  di  rimozione del blocco permanente di chiamata al Ministero
dello  sviluppo  economico - Comunicazioni (dichiarato dal TAR, nelle
predette sentenze, essere l'istituzione cui spetterebbe la competenza
regolamentare  in  materia  di  accesso ai servizi a sovrapprezzo), e
richiedendo  a  siffatta  diversa  Istituzione  di  farsi  carico del
coordinamento delle attivita' susseguenti alle sentenze del TAR;
   c)  il  verbale  della  predetta  audizione del 13 marzo 2009, nel
corso   della   quale   il   Ministero  dello  sviluppo  economico  -
Comunicazioni  ha  dichiarato che ogni eventuale iniziativa, da parte
del   Ministero,   a  modifica  o  integrazione  dell'attuale  quadro
normativo rappresentato dal decreto ministeriale n. 145/2006, avrebbe
potuto  essere  intrapresa  solo dopo la pubblicazione delle sentenze
del Consiglio di Stato;
   d) le decisioni del Consiglio di Stato n. 4558 del 20 luglio 2009,
n.  4835  del  31 luglio 2009 e n. 4908 del 4 agosto 2009, rese sugli
appelli  proposti  dall'Autorita'  nelle cause rispettivamente con le
societa' «Deram», «Marketcall» e «Greentel e altri» in tema di blocco
permanente  di  chiamata,  con  le  quali,  in parziale riforma delle
relative  sentenze  del  TAR  del Lazio n. 11195/08, n. 11197/08 e n.
11194/08, il Consiglio di Stato ha statuito che:
    1)  il rilevante impatto sul mercato che la misura introdotta con
la  delibera  n.  97/08/CONS  era  destinato  ad  avere  avrebbe reso
necessaria  l'indizione della procedura di consultazione pubblica, ed
ha  quindi  confermato  sotto questo profilo l'annullamento, in parte
qua,  delle  delibere n. 97/08/CONS e n. 348/08/CONS disposto dal TAR
del Lazio;
    2)  dalla  normativa  primaria di riferimento (nel caso di specie
l'art.  1,  comma  6, lettera c), n. 2 legge n. 249/1997 e l'art. 60,
decreto  legislativo  n.  259/2003)  si evince la sussistenza in capo
all'Autorita'  di un ampio ambito di competenza in materia di accesso
(e   di  sbarramento  o  blocco)  ai  servizi  di  telecomunicazione,
dovendosi   considerare  i  limiti  contenutistici  della  competenza
riconosciuta al potere politico, i quali vanno valutati tenendo conto
del  piu' esteso ambito oggettuale del potere assegnato all'Autorita'
dalle  previsioni,  peraltro  successive  al  decreto ministeriale n.
145/2006,  della  legge  istitutiva dell'Autorita' e dal Codice delle
comunicazioni  elettroniche,  nonche'  della  diversa  ratio  sottesa
all'attribuzione  di  siffatto  piu'  ampio  potere.  In particolare,
all'Autorita',  deputata  ad assicurare la trasparenza e l'efficienza
del mercato, il Consiglio di Stato ha riconosciuto, con riferimento a
tutte  le  numerazioni,  una  potesta'  da  esercitare a tutela della
concorrenza nel mercato, posta in pericolo da fenomeni abusivi idonei
a minacciarla;
  Sottolineato,  pertanto,  che  il Supremo giudice amministrativo ha
riconosciuto  con le citate decisioni la sussistenza della competenza
dell'Autorita',  esercitata nel caso di specie, alla regolamentazione
della  materia  dei  blocchi di chiamata, in specie di quelli di tipo
generalizzato;
  Visto  il verbale dell'audizione in materia di blocco permanente di
chiamata  del  6  agosto 2009, convocata dall'Autorita' in esito alla
pubblicazione  delle sentenze del Consiglio di Stato, alla quale sono
stati  invitati  i  medesimi  soggetti  gia' invitati alle precedenti
audizioni del 30 dicembre 2008 e del 13 marzo 2009, per doverosamente
comunicare  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  e chiedere agli
operatori  di  dare  seguito ai rispettivi piani tecnici di rimozione
del   Blocco  permanente  di  chiamata,  con  la  raccomandazione  di
procedere tempestivamente;
  Vista  la  nota della Direzione tutela dei consumatori, inviata con
prot.  65287  del  7  agosto  2009,  agli operatori BT Italia S.p.A.,
Eutelia  S.p.A.,  Fastweb  S.p.A.,  Infracom  Italia  S.p.A., Telecom
Italia S.p.A., Tele2 Italia - Opitel S.p.A., Tiscali S.p.A., Vodafone
Omnitel  N.V.,  Wind  Telecomunicazioni  S.p.A  e, per conoscenza, al
Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Comunicazioni  -  Direzione
servizi  di comunicazione elettronica e radiodiffusione, ale societa'
Deram  S.r.l.,  Dvbcom  S.r.l.,  e  Dreams  S.r.l.,  Greentel S.r.l.,
Marketcall  Italia S.r.l., Punto S.r.l., Telemedico S.r.l., Unitedcom
S.r.l.,  Telegate  Italia  S.r.l.,  e alle associazioni Altrocomsumo,
Assoutenti,  A.U.S.  Tel  Onlus,  Codacons,  Codici,  Confconsumatori
Movimento  Difesa  del Cittadino, nella quale, in esito all'audizione
del 6 agosto 2009, e' stato comunicato che:
   le  pronunce  giurisdizionali  del  Consiglio di Stato rendono ora
necessario  da  parte  dell'Autorita',  individuata  dal Consiglio di
Stato  quale  Istituzione  competente,  dare  esecuzione al giudicato
disponendo  la rimozione del blocco permanente su silenzio assenso di
cui alla delibera n. 97/08/CONS;
   si  invitano, pertanto, gli operatori di rete fissa ad eseguire la
rimozione  del  blocco  permanente  di  chiamata  su silenzio assenso
ripristinando  lo  status  quo  ante  con ogni possibile urgenza, pur
compatibilmente con i vincoli tecnici ed organizzativi evidenziati da
ciascun operatore nel corso dell'audizione del 6 agosto 2009;
   sara'   necessario  informare  la  clientela  dello  sblocco,  con
esplicita  comunicazione  da allegare o includere in fattura, nonche'
della  perdurante  possibilita'  di  optare  per lo sbarramento delle
chiamate  mediante  manifestazione  esplicita di volonta', cosi' come
dispone la delibera n. 418/07/CONS;
   la  rimozione  del  blocco  non dovra', tuttavia, interessare quei
clienti  che  abbiano  gia'  manifestato espressamente la volonta' di
aderire a una qualsiasi forma di blocco;
  Ricordato  che  la  delibera  n. 97/08/CONS ha introdotto il blocco
permanente  di  chiamata con effetti che, in seguito alla delibera n.
348/08/CONS, sono stati fissati a partire dal 1° ottobre 2008;
  Rilevato  che  i  dati  statistici  forniti  all'Autorita',  su sua
richiesta,  sia  da  Telecom  Italia  che da alcune tra le principali
associazioni di consumatori, evidenziano l'efficacia della misura del
blocco  generalizzato  su  silenzio  assenso,  atteso l'inoppugnabile
fatto  che  l'introduzione  del  blocco permanente di chiamata con la
delibera  n.  418/07/CONS e, poi, soprattutto l'entrata in vigore del
blocco  su  silenzio  assenso,  hanno determinato un calo netto delle
segnalazioni e dei reclami degli utenti;
  Considerato,  infatti,  che  per  quanto concerne i dati forniti da
Telecom  Italia,  espressi  nei  grafici trasmessi con la nota del 24
aprile  2009,  nel  grafico  relativo  alle  segnalazioni di traffico
anomalo  si evince un netto calo, con tipico andamento «a ginocchio»,
delle segnalazioni anteriori al 1° ottobre 2008 (attestate mediamente
intorno a 5-6 mila al mese) e, invece, successive a tale data (quando
si attestano a circa 500 al mese);
  Considerato,  per quanto concerne sia i reclami che le segnalazioni
di  traffico  anomalo,  che  dalla  comparazione  dei dati di Telecom
Italia  relativi al primo trimestre 2008 (come situazione antecedente
all'introduzione  del  blocco  ex  delibera n. 97/08/CONS) con quelli
relativi  al  primo  trimestre  2009  (situazione  post  delibera  n.
97/08/CONS) si ottengono i seguenti dati riassuntivi:

=====================================================================
                | Primo trimestre | Primo trimestre |
                |      2008       |      2009       |Calo percentuale
=====================================================================
 Segnalazioni di|                 |                 |
traffico anomalo|      55420      |       1120      |       98%
---------------------------------------------------------------------
 Reclami        |                 |                 |
consumer        |      94192      |      14078      |       85%
---------------------------------------------------------------------
 Reclami        |                 |                 |
business        |      20068      |       2548      |       87%

  Considerato  che  dalle  statistiche  rese  dalle  associazioni dei
consumatori  Altroconsumo, Movimento Consumatori, Federconsumatori su
richiesta  dell'Autorita',  e  dalle  riposte di tali associazioni si
evince  chiaramente  che,  prendendo  come periodo di osservazione un
trimestre  fra  fine  2007  e  inizio  2008  (ante  blocco ex del. n.
97/08/CONS)  ed  un  analogo  trimestre  fra  fine 2008 e inizio 2009
(post-blocco ex del. n. 97/08/CONS), si rileva, in armonia con i dati
sui reclami forniti da Telecom Italia, un tracollo dei casi correlati
a numerazioni critiche, almeno dell'ordine di 10:1 (ossia del 90%);
  Considerato  che  dai  verbali  delle  predette  audizioni  del  30
dicembre  2008,  del 13 marzo 2009 e del 6 agosto 2009, si evince con
chiarezza  la  conferma  di  un  orientamento favorevole al blocco su
silenzio assenso, oltre che delle associazioni dei consumatori, anche
della  maggioranza degli operatori di accesso, alcuni dei quali hanno
comunicato  di  aver  riscontrato  presso  la  propria  clientela  la
preferenza per il blocco di default;
  Rilevata,  per  tutto  quanto precede, la necessita' di riproporre,
all'esito   dell'apposita   procedura   di   consultazione  pubblica,
l'attivazione per default con il meccanismo del silenzio-assenso, del
blocco  permanente  di chiamata sulle utenze di rete fissa, legittimo
alla  luce della riconosciuta competenza regolatoria, rendendosi cio'
necessario  in ragione della dimostrata efficacia della misura stessa
al   fine   della   riduzione  del  fenomeno  abusivo  inerente  alla
utilizzazione delle numerazioni per servizi a sovrapprezzo;
  Dato   atto   che   tale  iniziativa  costituisce  esercizio  della
competenza    regolatoria   specificamente   riconosciuta   in   capo
all'Autorita'  dal  Consiglio  di  Stato  con  le decisioni da ultimo
citate;
  Considerato  che  una  rimozione  del blocco permanente su silenzio
assenso  comporterebbe  il  concreto  pericolo della reviviscenza del
fenomeno abusivo sulle numerazioni critiche;
  Considerato  che  siffatto  tipo  di  attivazione costituirebbe una
opportunita'  aggiuntiva  messa  a  disposizione  della clientela per
esprimere,  sia  pure  in modo tacito, la propria volonta' negoziale:
sicche'  la  relativa previsione, ben lungi dal realizzare un'ipotesi
di  blocco indipendente dalla manifestazione di volonta' del cliente,
riflette   comunque   un  comportamento  negoziale  di  quest'ultimo,
assicurando  che  l'assetto di ogni rapporto individuale sia conforme
alla volonta' del singolo utente interessato;
  Rilevato, in particolare, che la natura negoziale del meccanismo di
blocco  su silenzio assenso e' stata riconosciuta anche dal Consiglio
di  Stato  nelle  decisioni  precitate,  ove  il  Supremo Consesso ha
espressamente  rilevato che «il nuovo quadro regolatorio [la delibera
n.  97/08/CONS,  n.d.r.]  determina  una  non  negabile  ricaduta sul
mercato  di  riferimento, che si avvale della rete di telefonia fissa
con  offerta  di  servizi resi con numerazione a costo aggiuntivo, la
cui  accessibilita'  resta  condizionata ad una espressa e preventiva
manifestazione   di   volonta'  negoziale  diretta  ad  escludere  il
meccanismo  di  blocco  generalizzato»  (cosi'  nella decisione Cons.
Stato n. 4835/09 precitata, a pag. 8);
  Rilevato  che il meccanismo del silenzio assenso e' particolarmente
utile  per  quegli utenti che non hanno alcun interesse ne' abitudine
alla  fruizione dei servizi a sovrapprezzo, e comunque per gli utenti
meno  esperti,  senza  quindi  comportare  necessariamente detrimento
alcuno per i gestori dei servizi stessi;
  Per quanto concerne, in particolare, la revisione del paniere delle
numerazioni alle quali si applica il blocco permanente di chiamata:
  Richiamata l'opportunita' di procedere ad una revisione del paniere
di  numerazioni  di cui all'Allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS,
gia' modificato come da Allegato 1 della delibera 201/08/CONS, per le
seguenti motivazioni principali:
   a)  aggiornamento delle tipologie di numerazioni piu' critiche, in
esito   all'analisi  dei  dati  statistici  richiesti  ai  principali
operatori,  riguardo  a  reclami  per  addebiti  in  fattura  e  casi
classificati   come   di  «traffico  anomalo»,  e  all'analisi  delle
richieste  di  disconoscimento  del  traffico  da  parte degli utenti
pervenute all'Autorita';
   b)  adeguamenti  conseguenti all'entrata in vigore del nuovo Piano
nazionale  di  numerazione, ai sensi della delibera n. 26/08/CIR, che
prevede,   in  particolare,  l'introduzione  di  nuove  tipologie  di
numerazioni a sovrapprezzo;
  Sentiti  in  audizione,  in  data  9  settembre  2008,  il Comitato
Telethon,  la Fondazione Arete' Onlus del S. Raffaele, l'Associazione
italiana  per  la  ricerca sul cancro e il WWF Italia, sulle istanze,
pervenute  da  tali  enti,  di  esclusione  dal  blocco permanente di
chiamata delle numerazioni utilizzate per campagne di raccolta fondi,
mediante donazione, a fini benefici;
  Vista  la  relazione del funzionario responsabile del procedimento,
in  data  7  ottobre  2008,  relativa  all'analisi  delle numerazioni
critiche,  ai  fini della revisione del paniere del blocco permanente
di chiamata, che ha tenuto conto:
   a)  delle  segnalazioni  per maxi-bollette, recanti in allegato il
dettaglio   delle  numerazioni,  pervenute  in  Autorita'  nel  corso
dell'anno corrente;
   b) dei dati statistici, riguardo a reclami per addebiti in fattura
e  casi  classificati  come  di  «traffico  anomalo», pervenuti dagli
operatori BT Italia, Eutelia, Fastweb, Tele2, Telecom Italia, Tiscali
e    Wind,   a   riscontro   della   relativa   specifica   richiesta
dell'Autorita';
  Consultati, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della delibera
n.  418/07/CONS,  in  data  22  ottobre  2008 gli operatori di cui al
tavolo tecnico previsto dall'art. 6 della medesima delibera, nonche',
in data 3 aprile 2009, le associazioni di consumatori nell'ambito del
tavolo  permanente  di  cui  alla delibera n. 662/06/CONS, al fine di
presentare  e  acquisire osservazioni sulla proposta di nuovo paniere
di  numerazioni  elaborata  a  seguito  della  predetta analisi sulle
numerazioni  critiche e sulla base delle nuove numerazioni introdotte
dalla delibera n. 26/08/CIR;
  Rilevato dall'analisi delle numerazioni critiche che:
   la  percentuale  piu' rilevante continua ad essere quella relativa
alla tipologia 899, che pertanto deve confermarsi nel blocco;
   la  percentuale  di  chiamate di tipo 892 e' in costante riduzione
(dell'ordine   dell'1%)   e  pertanto  e'  ragionevole  disporre  una
definitiva esclusione di tale tipologia dal blocco;
   l'utilizzazione  illecita  delle numerazioni di tipo 178 e 199 per
finalita' eversive rispetto a quelle cui esse sono destinate ai sensi
del  vigente  Piano  di  numerazione (che le dedica ai numeri unici e
personali)  risulta  di  percentuale  non  trascurabile  in  tutte le
statistiche  esaminate;  pur  tuttavia,  essendo  la  definizione del
servizio  di  numero unico o personale chiara ed inequivocabile nella
delibera  n.  26/08/CIR relativa al nuovo Piano di numerazione e tale
da  escludere  la  possibilita'  di erogare servizi a sovrapprezzo su
tali  numerazioni,  non  si  ritiene  opportuno  includere nel blocco
permanente  le  numerazioni  medesime,  anche in considerazione delle
evidenti  ripercussioni  negative  nella sfera giuridica ed economica
dei  soggetti che le utilizzano virtuosamente, tenuto conto anche del
fatto  che  al  fine di contrastare le condotte abusive perpetrate su
siffatte  numerazioni  e'  in  corso  un'attivita'  sanzionatoria  ad
iniziativa  della competente struttura dell'Autorita' e del Ministero
dello sviluppo economico - Comunicazioni;
   per  le  altre  tipologie  di  numerazioni,  in particolare per le
numerazioni  in  codice  144, 166, 709, internazionali e satellitari,
non si apprezzano fenomeni tali da indurre a cambiare quanto previsto
nell'allegato  1)  alla  delibera  n.  201/08/CONS  in relazione alla
rispettiva esclusione o inserimento nel paniere;
  Sottolineato   che   nell'ambito   della   presente   procedura  di
consultazione   sara'   possibile   acquisire   elementi  informativi
ulteriormente aggiornati;
  Considerato   che  l'art.  19  dell'allegato  A  alla  delibera  n.
26/08/CIR  introduce le nuove numerazioni con codice 894, per servizi
di  chiamate  di massa, e 895, per servizi di assistenza e consulenza
tecnico-professionale,   verso  le  quali  dovranno  progressivamente
migrare,  comunque  entro  il 31 dicembre 2009, i servizi attualmente
erogati su 163 e 164;
  Considerato  che la struttura delle nuove numerazioni per servizi a
sovrapprezzo  894  e  895,  ai  sensi  dell'art. 19 della delibera n.
26/08/CIR,  prevede  archi  a  6 cifre e archi a «n» cifre, con n > 6
(fino  a  8-10),  i  quali  ultimi  possono  raggiungere un numero di
assegnazioni sensibilmente elevato, con uno scenario non dissimile da
quello  che  si presenta, attualmente, relativamente alle numerazioni
di tipo 899;
  Considerato  pertanto  che per i codici 894 e 895 coesistono numeri
brevi  «pregiati»  e  numeri lunghi, sui quali ultimi, senza adottare
misure  preventive  di blocco, si possono verificare, come dimostrato
dalle  passate  esperienze  sui  codici  899,  la nascita e il rapido
radicamento  di  «dialers» e di altri fenomeni di natura truffaldina,
malgrado   la  inequivocabile  destinazione  d'uso  (sia  di  servizi
professionali  come  di  servizi di chiamate di massa) assegnata loro
dal nuovo Piano;
  Viste,  a  tale  proposito,  le  numerose  segnalazioni pervenute a
partire  da  febbraio  2009,  data in cui il Ministero dello sviluppo
economico  -  Comunicazioni, ha iniziato ad assegnare i diritti d'uso
delle  nuove numerazioni in codice 895, in particolare da parte della
Lega  Consumatori e, con diverse note, da Telecom Italia, di utilizzo
illegittimo   per   servizi  a  sovrapprezzo  di  intrattenimento  di
numerazioni  in  codice 895, tutte con lunghezza superiore a 6 cifre,
rispetto alla esclusiva e legittima destinazione d'uso per servizi di
assistenza  e  consulenza  tecnico-professionale, in violazione delle
norme di cui alla delibera n. 26/08/CIR;
  Ritenuto  di poter adottare, per i codici 894 e 895, il criterio di
escludere  dal  blocco  le  sole  numerazioni brevi, cioe' quelle a 6
cifre  di  cui all'art. 19, comma 2, lettera b1) dell'allegato A alla
delibera  n.  26/08/CIR, sulle quali, vista la relativa esiguita' dei
numeri  (massimo  500 per ciascuna numerazione), sono attuabili forme
puntuali di controllo periodico;
  Ritenuto  tuttavia opportuno effettuare una verifica entro sei mesi
dalla  data  di  entrata in vigore del presente provvedimento ai fini
dell'eventuale  esclusione  dal paniere di numerazioni a sovrapprezzo
che  dovessero  dimostrarsi esenti da fenomeni anomali per un congruo
periodo di tempo;
  Considerato che l'art. 9 dell'allegato A alla delibera n. 26/08/CIR
prevede che le numerazioni in codice 40, 41 e 42 siano utilizzate per
servizi interni di rete;
  Ritenuto  che  le  numerazioni  in  codice  40  e 41 debbano essere
escluse  dal  blocco permanente di chiamata, in quanto la delibera n.
26/08/CIR  prevede  che  le  numerazioni  di tipo 40 siano gratuite e
quelle  di tipo 41 siano caratterizzate da una tariffazione allineata
a  quella  di  corrispondenti  chiamate  interurbane,  e  quindi  non
elevata;
  Ritenuto  che  con  riguardo  alle numerazioni in codice 42, per le
quali  la  delibera  n.  26/08/CIR  prevede diversi tipi di soglia di
prezzo,  sia  a tempo che forfetaria, si debbano escludere dal blocco
permanente di chiamata tutte quelle numerazioni la cui tariffazione a
tempo sia dell'ordine di quella prevista per le numerazioni in codice
41,  nonche'  i  numeri  che  danno accesso a servizi in abbonamento,
supplementari  al contratto principale di fornitura della linea o del
servizio telefonico;
  Considerato   che  l'art.  21  dell'allegato  A  alla  delibera  n.
26/08/CIR  introduce ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo
SMS/MMS e trasmissione dati in relazione ai codici 43, 44, 46, 47, 48
e 49;
  Ritenuto che le numerazioni in codice 44 debbano essere escluse dal
blocco  permanente  di  chiamata,  in quanto la delibera n. 26/08/CIR
prevede   che   esse   siano   destinate   a   servizi  di  carattere
sociale-informativo,  espletati  ad  una contenuta tariffa forfetaria
con soglia massima di 0,25 euro;
  Ritenuto  invece,  relativamente alle numerazioni in codice 43, 46,
47,  48  e 49, di utilizzare il generale criterio di includerle tutte
nel  blocco  permanente  di  chiamata,  in  ragione  sia  della  loro
destinazione  d'uso quali numeri per servizi a sovrapprezzo sia della
loro  criticita',  in  analogia  a quanto disposto per le numerazioni
critiche in decade 8;
  Ritenuto,  per  quanto  riguarda  le  numerazioni  verso direttrici
internazionali/satellitari,  di confermare la norma precedente di cui
alla delibera n. 201/08/CONS, cioe' della forchetta di prezzo tra 2 e
3  cent  €/secondo,  entro la quale e' lasciata discrezionalita'
all'operatore  di bloccare la numerazione qualora vengano rilevate su
di  essa  eventuali criticita' o fenomeni anomali di traffico; mentre
le numerazioni con tariffazione oltre i 3 cent €/secondo saranno
obbligatoriamente inserite nel blocco;
  Considerato  che la delibera n. 34/09/CIR del 9 luglio 2009 recante
«Misure  urgenti  di  modifica ed integrazione del Piano Nazionale di
Numerazione  di  cui  alla  delibera  n.  26/08/CIR» ha introdotto il
codice  455,  per  servizi  di  raccolta  fondi  per fini benefici di
utilita'  sociale  da  parte  di  enti, organizzazioni e associazioni
senza  fini  di  lucro e di amministrazioni pubbliche, e ha prorogato
fino  alla  data  del  1°  febbraio  2010  i termini entro i quali e'
consentita  la  prosecuzione delle utilizzazioni di numeri a codice 4
in atto alla data di pubblicazione della delibera n. 26/08/CIR;
  Ritenuto,  per  quanto riguarda le numerazioni per donazioni a fini
benefici,  attualmente  realizzate  sull'arco  485xy  (utilizzate per
donazioni forfetarie fino a un massimo di 10 Euro, IVA inclusa, verso
taluni  enti  no  profit,  molti  dei  quali  operano nel campo della
ricerca,  che  da anni usano tali numerazioni sulla base di specifici
accordi  con  i  principali operatori d'accesso di rete fissa e con i
principali  operatori  di rete mobile) di prevederne l'esclusione dal
blocco  permanente  di  chiamata, almeno fino al termine dell'attuale
regime transitorio per le numerazioni in decade 4, ai sensi dell'art.
30,  comma  3,  dell'allegato  A  alla  delibera  n.  26/08/CIR e sua
successiva modificazione di cui all'art.1, comma 11 della delibera n.
34/09/CIR;
  Ritenuto,  altresi',  di  dover  confermare l'esclusione dal blocco
permanente  di  chiamata  di  qualsiasi numerazione di tipo 455xy che
dovesse  essere utilizzata per donazioni a fini benefici, in aggiunta
o  in  luogo  di quelle in codice 485xy, sia durante l'attuale regime
transitorio per le numerazioni in decade 4 che al termine di esso, ai
sensi dell'art. 1, comma 11 e comma 12 della delibera n. 34/09/CIR;
  Ritenuto,  infine,  opportuno  prevedere  la  possibilita'  di  una
periodica   revisione  o  integrazione  del  paniere  di  numerazioni
allegato  alla  presente  delibera,  a  fronte  di  proposte motivate
presentate  dai  titolari  delle  numerazioni  nell'ambito del tavolo
tecnico  previsto  dall'art.  6 della delibera n. 418/07/CONS o dalle
associazioni  dei  consumatori  del  tavolo  permanente  di  cui alla
delibera n. 662/06/CONS;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  60,  comma  1, del decreto
legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259, - Codice delle comunicazioni
elettroniche - l'utente ha diritto a non pagare prestazioni o servizi
che  non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio
richiesto;
  Considerata  la competenza dell'Autorita' a disciplinare il diritto
dell'utente ad usufruire di adeguati strumenti per il controllo della
spesa,  ai sensi degli articoli 1, comma 6, lettera c), n. 2 legge n.
249/1997  e  60,  comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259,  -  Codice  delle comunicazioni elettroniche, riconosciuta dalle
decisioni del Consiglio di Stato gia' richiamate;
  Vista  la  propria  delibera  n. 476/09/CONS del 14 settembre 2009,
recante «Consultazione pubblica concernente ulteriori disposizioni in
materia  di blocco permanente di chiamata di cui all'allegato 1 della
delibera  n.  418/07/CONS»,  procedimento  il  cui  avvio e' avvenuto
contestualmente  alla  pubblicazione della delibera sul sito internet
dell'Autorita' avvenuta in data 18 settembre 2009;
  Visti  i  contributi  presentati  e  le  posizioni  espresse, anche
nell'ambito    delle    audizioni,    da    parte   degli   operatori
Brennercom/Infracom/AEMCOM.,   BT   Italia  S.p.A.,  Eutelia  S.p.A.,
Intermatica  S.p.A.,  Noatel S.p.A., Telecom Italia S.p.A (contributo
pervenuto  oltre  i termini), Teleunit S.p.A., Tiscali Italia S.p.A.,
TWT  S.p.A.  e  da  parte  di  ASSOSERVIZI  (Associazione  di  centri
servizi),   C.O.S.T.T.   (Comitato  operatori  servizi  telefonici  e
telematici),  Marketcall  Italia  S.r.l.,  NUMERO  Italia  S.r.l., in
qualita'  di gestori di centri servizi e da JET MULTIMEDIA (Fornitore
di  contenuti  a sovrapprezzo) e MARCONI S.r.l. (contributo pervenuto
oltre i termini);
  Vista la proposta della Direzione tutela dei consumatori;
  Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Roberto Napoli,
relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
  Tutto cio' premesso;

                              Delibera:


                               Art. 1.

                  Sbarramento selettivo di chiamata

  1.  Gli operatori di telefonia fissa attivano in maniera automatica
agli  abbonati  che  entro il 31 dicembre 2009 non abbiano comunicato
alcuna  diversa  opzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere l) ed
m)  dell'allegato  A  alla  delibera  n.  418/07/CONS, lo sbarramento
selettivo  delle  chiamate  in  uscita  di  cui  all'art. 1, comma 1,
lettera  n),  dell'allegato  A  alla  delibera n. 418/07/CONS (blocco
permanente di chiamata) con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
  2. Le modalita' di attivazione delle diverse opzioni di sbarramento
selettivo  devono  essere  tali  da assicurarne l'immediata efficacia
verso  tutte  le  numerazioni  comprese  nei  panieri  previsti dalla
delibera  n.  418/07/CONS senza necessita' di ulteriori operazioni da
parte dell'utente.
  3. Nel caso dell'opzione dello sbarramento selettivo di chiamata di
cui all'art. 1, comma 1, lettera m), dell'allegato A alla delibera n.
418/07/CONS, le eventuali modalita' che gli operatori della telefonia
mettono  a disposizione dell'utenza per disinserire autonomamente dal
paniere   una   o   piu'   numerazioni   debbono   essere  facilmente
comprensibili ed attuabili.
  4.  L'utenza che fruisca dello sbarramento selettivo delle chiamate
in  uscita  ha  la facolta' di richiedere all'operatore di accesso in
ogni  tempo  la  modifica  della tipologia di sbarramento e quella di
revocare  il  consenso, espresso o tacito, allo sbarramento medesimo.
L'operatore  e'  tenuto  ad  eseguire  la richiesta dell'utente entro
cinque giorni lavorativi.
  5.  Gli  operatori di telefonia fissa informano in via preventiva i
propri  abbonati,  tramite  la documentazione di fatturazione o altra
apposita   comunicazione   individuale  scritta,  nonche'  attraverso
apposito  messaggio  individuale  in fonia e con comunicati su almeno
tre  quotidiani  a  tiratura  nazionale,  che  agli  abbonati che non
avranno   manifestato  espressamente  alcuna  opzione  inerente  allo
sbarramento  selettivo  di  chiamata entro il 31 dicembre 2009, sara'
attivato,  a  partire dal 1° gennaio 2010 e in maniera automatica, lo
sbarramento selettivo di cui al comma 2.
  6.  Le  misure  disposte  dai commi precedenti con riferimento alle
numerazioni  comprese nei panieri previsti dalla delibera 418/07/CONS
devono  essere  automaticamente  adeguate dagli operatori alle future
modifiche dei panieri medesimi.