L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 6 ottobre 2009; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata  nel  supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante  «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 -  supplemento
ordinario n. 150/L; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge  finanziaria  2008),
ed, in particolare l'art. 2, comma 301; 
  Vista la legge 28 febbraio 2008, n.  31,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
recante proroga di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e
disposizioni urgenti in materia finanziaria»; 
  Vista la propria  delibera  n.  129/02/CONS  del  24  aprile  2002,
recante «Informativa economica di sistema», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002; 
  Vista la propria  delibera  n.  66/09/CONS  del  13  febbraio  2009
recante «Regolamento in materia  di  obblighi  di  programmazione  ed
investimento a favore di opere  europee  e  di  opere  di  produttori
indipendenti adottato ai sensi degli articoli  6  e  44  del  decreto
legislativo 31  luglio  2005,  n.  177»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2009; 
  Considerato che ai sensi degli articoli 6 e 44 del  citato  decreto
legislativo n. 177 del 2005, come modificati dalle leggi n.  244  del
2007 e n.  31  del  2008,  l'Autorita'  stabilisce  le  modalita'  di
comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 44  del
decreto legislativo n. 177 nel rispetto dei principi di  riservatezza
previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, e le sanzioni in caso di inadempienza; 
  Considerato che ai sensi dell'art.  9,  comma  1,  del  regolamento
approvato con delibera n. 66/09/CONS, le modalita'  di  comunicazione
degli obblighi di diffusione e di investimento di cui agli articoli 6
e 44 del Testo unico e  del  citato  regolamento  sono  definite  con
separato provvedimento  di  modifica  dell'Informativa  economica  di
sistema  di  cui  alla  delibera  n.  129/02/CONS,  da  sottoporre  a
preventiva consultazione degli operatori interessati; 
  Rilevata  pertanto  la  necessita'  di  deliberare   con   apposito
provvedimento le necessarie modifiche  all'Informativa  economica  di
sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS, al fine di aggiornare  i
modelli per la comunicazione dei dati  concernenti  gli  obblighi  di
diffusione e di investimento alle nuove previsioni  della  disciplina
in materia di tutela della produzione europea ed indipendente; 
  Rilevata   l'opportunita'   di   adeguare    i    citati    modelli
dell'Informativa economica di  sistema  al  fine  di  raccogliere  le
informazioni necessarie per  la  compilazione  della  relazione  alla
Commissione europea sull'applicazione degli  articoli  4  e  5  della
direttiva 89/552/CEE; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 della delibera n.
129/02/CONS le informazioni relative all'adempimento  degli  obblighi
di diffusione e di investimento sono contenute  nei  modelli  «q1»  e
«q2» dell'Informativa economica di sistema; 
  Considerato che, stante  la  rilevanza  della  materia  oggetto  di
regolamentazione e in ragione dell'elevato  numero  di  soggetti  che
hanno potenzialmente interesse a far conoscere le proprie valutazioni
in  merito,  l'Autorita',  nel  rispetto  dei  principi  generali  di
trasparenza  e  partecipazione,  ritiene  di   dover   sottoporre   a
consultazione  lo  schema  dei  modelli  q1  e  q2   dell'Informativa
economica   di   sistema,   esclusivamente   nella   parte   relativa
all'attivita'  televisiva,  e  lasciando  invariato  il  modello  per
l'elenco dei produttori e distributori, anche al fine di acquisire le
osservazioni degli operatori tenuti alla  compilazione  dei  predetti
moduli  ai  sensi  dell'art.  4,  commi  2  e  3  della  delibera  n.
129/02/CONS; 
  Ritenuto opportuno fissare in sessanta giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorita',
il termine per la  trasmissione  delle  comunicazioni  da  parte  dei
soggetti interessati a seguito dei quali si provvedera'  altresi'  ad
aggiornare  le  note  della  «Guida  alla  compilazione  dei  modelli
telematici della I.E.S.»; 
  Udita la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore  ai
sensi  dell'art.   29,   comma   1,   del   regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'Autorita' adotta gli schemi di modello  «q1»  e  «q2»  di  cui
all'art. 4, commi 2 e 3 della delibera n. 129/02/CONS. 
  2. Gli schemi di modello indicati  nell'allegato  A  alla  presente
delibera sono sottoposti a consultazione pubblica. 
  3.  I  contributi  dei  soggetti  interessati  alla   consultazione
pubblica   devono   pervenire,   secondo   le   modalita'    indicate
nell'allegato B, entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente delibera nel sito web dell'Autorita'. 
  La presente delibera e' pubblicata, priva degli  allegati  A  e  B,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  ed  integralmente
nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'. 
    Roma, 6 ottobre 2009 
 
                                              Il presidente: Calabro' 
Il commissario relatore: Sortino