IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n.  289  che  ha  tra
l'altro disposto che: «Per una piu' efficiente ed efficace azione  di
prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da
divertimento e intrattenimento nonche' per favorire il  recupero  del
fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione,  l'importazione  e  la
gestione   degli   apparecchi   e   congegni   da   divertimento    e
intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono  soggette
a regime di autorizzazione da parte  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla
base  delle  regole  tecniche  definite  d'intesa  con  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.»; 
  Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di  pubblica
sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  le
caratteristiche degli apparecchi da divertimento  ed  intrattenimento
che erogano vincite in denaro; 
  Visto l'art. 14-bis, comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  ai  sensi  del  quale   sono   stati   individuati   i
concessionari della rete telematica degli apparecchi  e  congegni  di
cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; 
  Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388  e
successive modificazioni, che disciplina la richiesta di  nulla  osta
per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110,  comma  6  del
T.U.L.P.S.; 
  Visto il decreto interdirettoriale del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,
d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della  pubblica
sicurezza, del 4 dicembre 2003 recante «Regole tecniche di produzione
e verifica tecnica degli apparecchi e  congegni  da  divertimento  ed
intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  12
marzo 2004, concernente la  definizione  delle  funzioni  della  rete
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per  la  gestione
telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art.  110,  comma  6,
del T.U.L.P.S.; 
  Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato ed i  concessionari  di  cui  all'art.  14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, concernenti l'affidamento in concessione  dell'attivazione  e
della conduzione operativa della rete per la gestione telematica  del
gioco lecito mediante apparecchi da divertimento  ed  intrattenimento
nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse; 
  Visto l'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,
come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del
T.U.L.P.S. ha previsto, con l'introduzione delle lettere a) e b)  nel
medesimo  comma,  le  nuove  caratteristiche  degli   apparecchi   da
divertimento ed intrattenimento che erogano  vincite  in  denaro,  ai
fini della loro idoneita' per il gioco lecito; 
  Visto l'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,
che ha previsto: 
    lettera a) «... gli apparecchi di  cui  all'art.  110,  comma  6,
lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18  giugno  1931,
n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in
esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta  di  altri  giochi
autorizzati  dotati  di  apparati  per  la  connessione   alla   rete
telematica  di  cui  all'art.  14-bis,  comma  4,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  640,  e  successive
modificazioni, che garantiscano la  sicurezza  e  l'immodificabilita'
della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento  e
di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono  definiti  entro  un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;»; 
    lettera  b)  «...  il  canone  di  concessione   previsto   dalla
convenzione di concessione per la  conduzione  operativa  della  rete
telematica di cui all'art. 14-bis del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 640 del 1972, e' fissato nella misura  dello  0,8
per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007»; 
    lettera c)  «....  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007,  riconosce  ai  concessionari
della rete telematica un compenso, fino ad un importo  massimo  dello
0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione: 
      1. agli investimenti effettuati in ragione di  quanto  previsto
alla lettera a); 
      2. ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di
funzionamento degli apparecchi di gioco»; 
  Visto l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25  settembre  2008,
n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n.
184, che ha disposto: «L'art. 1, comma 530, della legge  23  dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che
l'importo dello 0,5 per cento di cui alla  lettera  c)  del  predetto
comma  costituisce  importo  aggiuntivo  e  distinto  dal  canone  di
concessione fissato contrattualmente nello  0,3  per  cento,  il  cui
totale e' dato dallo 0,8  per  cento  di  cui  alla  lettera  b)  del
medesimo comma. Tale  importo  dello  0,5  per  cento  e'  dovuto,  a
decorrere dal 1° gennaio 2007, a  titolo  di  deposito  cauzionale  a
garanzia dell'effettuazione degli investimenti  e  del  conseguimento
dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera
c), ed e' restituito  ai  concessionari,  ai  sensi  di  tale  ultima
lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli  investimenti
e i livelli  di  servizio  risultano  effettivamente  conseguiti.  Le
conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e  contenute  in
atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che  i
concessionari sottoscrivono  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»; 
  Visto il proprio decreto n. 791/CGV del  22  giugno  2009,  con  il
quale sono stati  individuati,  per  l'anno  2007,  i  criteri  e  le
modalita' di restituzione ai concessionari della rete telematica,  di
cui all'art. 14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'art. 1,  comma  530,
lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  come  interpretato
dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge  25  settembre  2008,  n.
149, convertito con modificazioni dalla legge 19  novembre  2008,  n.
184; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale  n.
791/CGV  del  22  giugno  2009,  che   ha   rinviato   a   successivi
provvedimenti di AAMS l'onere di individuare i criteri e le modalita'
di restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530,
lettera c) della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  relativamente  alle
annualita' 2008, 2009 e 2010; 
  Considerato che nel citato decreto direttoriale 22 giugno  2009  e'
stato stabilito, per l'anno 2007, che la restituzione in  favore  dei
concessionari di rete, fino  all'importo  massimo  dello  0,5%  delle
somme giocate, dovesse essere condizionata e proporzionata: 
    all'effettiva  realizzazione  delle  misure   tecniche   atte   a
garantire la sicurezza e l'immodificabilita'  della  registrazione  e
trasmissione dei dati di funzionamento e di  gioco,  in  misura  pari
alla meta' dello 0,5%; 
    all'effettivo conseguimento di idonei livelli di  servizio  nella
raccolta dei dati di funzionamento  degli  apparecchi  da  gioco,  in
misura pari alla meta' dello 0,5%; 
  Considerato che le misure tecniche atte a garantire la sicurezza  e
l'immodificabilita' della registrazione e trasmissione  dei  dati  di
funzionamento e di gioco individuate, sulla base  delle  disposizioni
di legge e convenzionali, nella sostituzione  e/o  aggiornamento,  da
parte dei concessionari, dei PDA sono  state  completamente  adottate
alla data del 31 dicembre 2007; 
  Considerato quindi che per il 2008 e gli anni  successivi  residua,
quale unico criterio disponibile onde procedere alla restituzione del
deposito cauzionale, quello di cui alla  lettera  c)  del  comma  530
dell'articolo predetto; 
  Considerato che sulla legittimita' dell'utilizzo di tale  esclusivo
criterio di cui alla lettera c), comma 530 citato, e' stato richiesto
apposito parere all'Avvocatura generale dello Stato che, in  data  16
ottobre 2009, si e' espressa nel senso di ritenere legittimo che, con
riferimento agli anni 2008 e  successivi,  per  l'individuazione  dei
criteri e delle modalita' di restituzione del deposito cauzionale  di
cui all'art. 1, comma 530, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
debba  farsi   riferimento   «...   unicamente   all'altro   criterio
legislativamente  previsto  ...»,  ovvero  a   quello   relativo   al
conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta  dei  dati
di funzionamento degli apparecchi di gioco; 
  Visti gli  atti  aggiuntivi  ed  integrativi  alla  convenzione  di
concessione per l'affidamento  dell'attivazione  e  della  conduzione
operativa della rete per la  gestione  telematica  del  gioco  lecito
mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche'  delle
attivita' e funzioni connesse, sottoscritti nel  corso  del  mese  di
gennaio 2009 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  ed
i dieci concessionari  della  rete  telematica  per  dare  attuazione
all'art. 1-ter, comma 2, citato; 
  Ritenuto che, quanto alla  condizione  posta  dalla  legge  per  la
restituzione del deposito cauzionale relativa ai livelli di  servizio
conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli  apparecchi
da gioco, non possa che farsi riferimento alle prescrizioni contenute
nelle convenzioni di concessione  che  hanno  previsto,  come  misura
minima dei livelli di servizio, che almeno il  70%  degli  apparecchi
attivi  abbia  trasmesso  le  comunicazioni  richieste  dalle  stesse
convenzioni di concessione; 
  Considerato che nella richiesta di parere all'Avvocatura  generale,
al  fine  di  esporre  una  mera  simulazione  della  situazione   da
disciplinare e stata ipotizzata, rispettivamente per gli anni 2008  e
2009 le percentuali del 71  per  cento  e  del  72  per  cento  degli
apparecchi che abbiano trasmesso le comunicazioni richieste; 
  Ritenuto opportuno, in considerazione del  fatto  che  il  criterio
consistente nella percentuale degli apparecchi che abbiano  trasmesso
le comunicazioni richieste risulta  parametro  esclusivo,  richiedere
per gli anni 2008, 2009 e 2010 piu' che adeguati livelli di servizio,
rispetto a quelli minimi previsti dalla convenzione di concessione ed
a quelli assunti come parametri per l'anno 2007; 
  Ritenuto quindi che per gli esercizi 2008,  2009  e  2010,  per  la
determinazione dell'an e del quantum della restituzione del  deposito
cauzionale, fino ad un massimo dello 0,5%  delle  somme  giocate  nei
medesimi,  si  abbiano  a  riferimento   le   superiori   percentuali
rispettivamente al 78%, al 79% ed all' 80%  degli  apparecchi  attivi
che abbiano trasmesso le comunicazioni previste dalle convenzioni  di
concessione; 
  Considerato che le premesse che precedono  fanno  parte  integrante
del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente decreto individua, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i
criteri e le modalita' di restituzione ai  concessionari  della  rete
telematica,  di  cui  all'art.  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  del  deposito  cauzionale  di   cui
all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre  2005,  n.
266, come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla  legge  19
novembre 2008, n. 184. 
  2. L'importo del deposito di cui al comma 1, da restituire fino  ad
un massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate,  e'  definito  in
relazione all'effettivo conseguimento di idonei livelli  di  servizio
nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco. 
  3. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per: 
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
    b) apparecchio/i, un apparecchio di cui all'art.  110,  comma  6,
del T.U.L.P.S; 
    c) apparecchi attivi, apparecchi di cui all'allegato  3-bis  alla
«Convenzione di  concessione  per  l'affidamento  dell'attivazione  e
della conduzione operativa della rete per la gestione telematica  del
gioco lecito mediante apparecchi da divertimento  ed  intrattenimento
nonche' delle attivita' e funzioni connesse»,  che  abbiano  raccolto
gioco almeno per un giorno in ciascun mese di riferimento; 
    d) importo massimo restituibile, importo  previsto  nell'art.  1,
comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come
interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla  legge  19  novembre
2008, n. 184, pari allo 0,5 per cento delle somme  giocate  nell'anno
di riferimento; 
    e)  importo  da  restituire,   importo   riconosciuto   ad   ogni
concessionario  sulla  base  dei  criteri  definiti  per  l'anno   di
riferimento; 
    f)   comunicazione/i,   messaggi   inviati   dal   concessionario
contenenti i dati dei contatori di cui all'allegato A,  paragrafo  1,
lettere a), b), c), d), e), f) e g) del decreto  interdirettoriale  4
dicembre  2003  come  modificato  dal  decreto  interdirettoriale  19
settembre 2006  concernente  integrazioni  e  modifiche  alle  regole
tecniche degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6,  del
T.U.L.P.S.; 
    g) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640; 
    h) concessione, l'istituto attraverso il  quale  AAMS  affida  le
attivita' e le funzioni pubbliche per l'attivazione e  la  conduzione
operativa della rete per la  gestione  telematica  del  gioco  lecito
mediante  apparecchi  di  gioco  nonche'  le  attivita'  e   funzioni
connesse; 
    i) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di
trasmissione  dati,  attivata  dal  concessionario  ed  affidata   in
conduzione al concessionario stesso, che collega  gli  apparecchi  di
gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema
centrale di AAMS; 
    l) somme giocate, valore sul quale si applica la percentuale  per
il calcolo del deposito cauzionale, determinate in via definitiva con
le modalita' previste all'art. 3, comma 4 del decreto  del  direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  del  12
aprile 2007 (modalita' di assolvimento del PREU).