IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni; 
  Visti la legge 18 febbraio 1997, n.  25,  concernente  attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici  delle  Forze
armate e  dell'amministrazione  della  difesa  e  il  regolamento  di
attuazione, emanato con decreto del Presidente  della  Repubblica  25
ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni,  concernente  la   riforma   dell'organizzazione   del
Governo; 
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  1,  del  richiamato  decreto
legislativo n. 300 del 1999, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio
2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per  l'adeguamento  delle
strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi  376  e  377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n.
85 del 2008, convertito dalla legge n. 121 del 2008, il quale prevede
che  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   sono
trasferite, con le inerenti risorse  finanziarie,  strumentali  e  di
personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n. 211 concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge  9  novembre  2004,  n.  265,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004,  n.  237,  recante
interventi urgenti nel settore  dell'aviazione  civile  e  delega  al
Governo per l'emanazione di disposizioni  correttive  ed  integrative
del codice della navigazione; 
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come  modificato
dal decreto legislativo 15 marzo  2006,  n.  151,  recante  norme  di
revisione della parte aeronautica del codice della navigazione; 
  Visto in particolare, il terzo comma dell'art. 693 del codice della
navigazione, il quale  prevede  che  «I  beni  del  demanio  militare
aeronautico, non piu' funzionali ai fini militari e da destinare alla
aviazione civile in quanto strumentali  all'attivita'  del  trasporto
aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  e
trasferiti al demanio aeronautico civile per  l'assegnazione  in  uso
gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione»; 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n.  250,  recante
l'istituzione dell'Ente nazionale della navigazione civile (ENAC)  e,
in particolare l'art. 8, comma 2, il quale prevede  che  con  decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione,  di  concerto  con  i
Ministro del tesoro e delle finanze, vengono assegnati  all'ENAC,  in
uso gratuito, i beni  del  demanio  aeroportuale  per  il  successivo
affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali; 
  Visto il «Protocollo di intesa propedeutico a specifici accordi  di
programma» del 14 ottobre 2004, tra i Ministri  della  difesa,  delle
infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e  delle  finanze,
finalizzato al trasferimento al Demanio  statale,  ramo  trasporti  -
aviazione civile - di aeroporti o  sedimi  aeroportuali,  allo  stato
iscritti nel demanio della difesa; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio  2008
recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari  a  doppio
uso  militare-civile  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - serie generale - n. 57 del 7 marzo 2008); 
  Ravvisatala necessita' di dare applicazione al disposto del  citato
terzo  comma  dell'art.  693  del  codice  della   navigazione,   con
l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico  non  piu'
funzionali ai fini militari  da  destinare  all'aviazione  civile  in
quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo; 
  Ravvisatala necessita' di dare contestuale attuazione  al  disposto
del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo  n.  250  del
1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio  aeronautico
civile  per  l'assegnazione  gratuita  all'ENAC   e   il   successivo
affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico  militare
individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice
della navigazione, per  mantenere  la  necessaria  continuita'  della
gestione del traffico civile aeroportuale; 
  Visto  il  verbale  del  Ministero  della  difesa,  gabinetto   del
Ministro, recante il resoconto della riunione  tenutasi  in  data  15
luglio  2008,  del  gruppo  di  lavoro  di   vertice   composto   dai
rappresentanti dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture e dei
trasporti  e  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  degli  enti
interessati,  che  hanno  analizzato  la  dismissione  dei  beni,  in
particolare, del compendio aeroportuale di Rimini Miramare; 
  Vista la  determinazione  dello  Stato  maggiore  dell'aeronautica,
assunta con foglio n. MDAAVSMA 40141 del 14 maggio  2009,  confermata
dallo Stato maggiore della difesa, con foglio n. 141/2667/4665.5  del
10 giugno 2009, circa il cessato interesse,  ai  fini  militari,  dei
beni  individuati  nel  progetto  di  dismissione   appartenenti   al
compendio aeroportuale di Rimini Miramare; 
  Vista la determinazione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, assunta con nota n. MTRA/TRAER/002382 del 7  maggio  2009,
circa l'effettiva strumentalita' ai fini del  trasporto  aereo  degli
stessi beni descritti nel richiamato progetto di dismissione; 
  Considerato che dalla data di perfezionamento del presente  decreto
avra' immediato inizio il procedimento per il transito dei servizi di
navigazione aerea dall'aeronautica militare all'ENAV S.p.a.,  con  le
modalita' che saranno definite, in tempi rapidi, nei previsti  tavoli
tecnici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Rimini
Miramare, individuati e descritti  nell'annesso  tecnico  e  relativi
allegati, che costituiscono parte integrante  del  presente  decreto,
dichiarati non piu'  funzionali  ai  fini  militari,  sono  destinati
all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico  civile
(demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti  -  aviazione  civile)
nello stato di fatto e di diritto in cui si  trovano  alla  data  del
presente decreto, in quanto strumentali all'attivita'  del  trasporto
aereo civile. 
  2. I  beni  trasferiti  ai  sensi  del  comma  1,  sono  assegnati,
contestualmente, in uso gratuito  all'ENAC,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.