IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n.  47,  convertito  dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e
sbarco sulle merci trasportate per via aerea; 
  Vista la legge 5 maggio  1976,  n.  324,  recante  nuove  norme  in
materia di diritti per  l'uso  degli  aeroporti  aperti  al  traffico
civile, e sue modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,  convertito
dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento
in concessione dei servizi di sicurezza per il cui  espletamento  non
e'  richiesto  l'esercizio  di  pubbliche  potesta'  o  l'impiego  di
appartenenti alle forze di polizia; 
  Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e  l'art.  1
del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito  dalla  legge  3
agosto 1995, n. 351, come modificati dall'art. 2, commi  188  e  189,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge  finanziaria  1997),  che
hanno  disposto  in  materia  di  gestione  degli  aeroporti   e   di
realizzazione delle relative infrastrutture; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.  250,  istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.); 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a
questo Comitato la definizione  delle  linee  guida  e  dei  principi
comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in  materia  di
regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando  le
competenze delle autorita' di settore; 
  Visto il decreto legislativo 13  gennaio  1999,  n.  18,  attuativo
della direttiva n. 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei
servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunita', e  sue
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) 2320/2002, in data 16 dicembre 2002,  che
ha  introdotto,  a  decorrere   dal   1°   gennaio   2003   l'obbligo
dell'espletamento dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli  da
stiva; 
  Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,
secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  codice  unico  di
progetto (CUP), e viste le  delibere  attuative  adottate  da  questo
Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96,  riguardante  la
revisione della parte aeronautica del  codice  della  navigazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,   che   ha
parzialmente  modificato  il  sistema  di  tariffazione  dei  servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva; 
  Vista la comunicazione della Commissione UE 2005/C-213-01 in data 9
dicembre  2005,  recante  «Orientamenti  comunitari  concernenti   il
finanziamento degli aeroporti e  gli  aiuti  pubblici  di  avviamento
concessi alle compagnie operanti su aeroporti regionali»; 
  Visto il decreto legislativo  15  marzo  2006,  n.  151,  che  reca
ulteriori modifiche ed integrazioni alla parte aeronautica del codice
della navigazione e che, in particolare, sostituisce  l'art.  704  di
detto codice, prevedendo che l'E.N.A.C. ed il  gestore  stipulino  un
contratto  di  programma  che  recepisca  la  disciplina  regolatoria
emanata da questo Comitato per il settore aeroportuale in materia  di
investimenti, corrispettivi e  qualita'  e  quella  recata  dall'art.
11-nonies del citato  decreto-legge  n.  203/2005,  convertito  dalla
legge n. 248/2005; 
  Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo
ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a  mobilita'
ridotta nel trasporto aereo; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007) e visti in particolare: 
    l'art. 1, comma 258, concernente l'aumento del canone  annuo  per
l'uso dei beni del demanio dovuto dalle societa' di gestione totale e
parziale aeroportuale; 
    l'art. 1, comma 1328, che istituisce un apposito fondo al fine di
ridurre il costo, a carico dello Stato, del servizio antincendi negli
aeroporti; 
  Visto il decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,  convertito  dalla
legge 2  aprile  2007,  n.  40,  che,  all'art.  3,  reca  specifiche
disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di
garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei  costi
del servizio; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito  dalla
legge 29 gennaio 2009, n. 2, che  all'art.  3  dispone,  sino  al  31
dicembre 2009, tra l'altro, la sospensione  dell'efficacia  di  norme
che impongono adeguamenti automatici di diritti, contributi o tariffe
a carico di persone fisiche o  persone  giuridiche  in  relazione  al
tasso d'inflazione  ovvero  ad  altri  meccanismi  automatici,  fatta
eccezione per i provvedimenti volti al  recupero  dei  soli  maggiori
oneri effettivamente sostenuti; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  27
gennaio  1994,  recante  principi  sull'erogazione  dei  servizi   di
pubblica utilita', e visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1998, concernente  lo  «Schema  generale  di
riferimento per la predisposizione della carte dei  servizi  pubblici
del settore dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione
emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, il 12 novembre 1997,
n. 521, concernente il  regolamento  in  materia  di  concessioni  di
gestioni aeroportuali; 
  Visto   lo   statuto   dell'E.N.A.C.,   approvato    con    decreto
interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T; 
  Vista la propria delibera del 24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n.
118/1996), recante linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita'; 
  Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale
n.  138/1996),  e  9  luglio  1998,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
199/1998),  che  hanno  istituito  e  regolamentato  il   Nucleo   di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione  dei
servizi di pubblica utilita' (N.A.R.S); 
  Vista la delibera 4 agosto  2000,  n.  86  (Gazzetta  Ufficiale  n.
225/2000), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole
in ordine allo schema di  riordino  della  tariffazione  dei  servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  38  (Gazzetta  Ufficiale  n.
221/2007), con la quale questo Comitato  ha  approvato  il  documento
tecnico denominato «Direttiva in materia  di  regolazione  tariffaria
dei servizi aeroportuali  offerti  in  regime  di  esclusiva»  e  che
sostituisce il citato schema di riordino alla  luce  delle  modifiche
normative nel frattempo intervenute; 
  Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 51 (Gazzetta  Ufficiale
n. 128/2008), con la quale, in relazione ai contenuti della  sentenza
n. 51/2008 della Corte costituzionale e preso atto  del  parere  reso
della Conferenza unificata in data 26 marzo 2008, questo Comitato  ha
riapprovato con limitate modifiche il documento tecnico allegato alla
citata delibera n. 38/2008; 
  Viste le  «Linee  guida»  applicative  della  citata  direttiva  in
materia  di   regolazione   dei   servizi   aeroportuali,   elaborate
dall'E.N.A.C. ed approvate, previo parere  del  NARS,  dal  Ministero
delle infrastrutture  e  trasporti  con  decreto  10  dicembre  2008,
emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
NARS e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da  parte  dello
stesso  Nucleo,  dell'applicazione,  nei   contratti   di   programma
sottoposti a questo Comitato, dei principi in materia di  regolazione
tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la nota 25 maggio 2009, n.  2737,  successivamente  integrata
con nota n. 3708 del 17 luglio 2009, con la quale il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, gli  schemi
dei contratti di programma tra E.N.A.C. e  la  Societa'  di  gestione
(Aeroporti di Puglia), degli scali aeroportuali di  Bari  e  Brindisi
per il periodo 2009/2012, corredati da documentazione di supporto; 
  Visto il parere n. 4/ 2009 reso dal NARS nella seduta del 21 luglio
2009; 
  Viste le delibere n. 44 e 45, entrambe del 26 giugno 2009, con  cui
questo Comitato, nell'esprimere parere favorevole, con  prescrizioni,
rispettivamente in ordine agli schemi di contratto di  programma  tra
l'E.N.A.C. e le societa' di gestione degli  scali  di  Pisa  «Galileo
Galilei» e Napoli Capodichino, tra l'altro ha: 
    sottolineato la necessita' di effettuare l'analisi dei  contratti
di programma con i gestori aeroportuali  nel  contesto  di  un  Piano
nazionale degli aeroporti integrato  con  il  Piano  nazionale  della
logistica in modo da poter  valutare  sia  la  coerenza  interna  che
quella  esterna  dei  singoli   contratti   di   programma   con   la
pianificazione  di  respiro  nazionale,  rilevando  che  uno   studio
propedeutico a tali fini e' stato commissionato, ad aprile 2009,  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da E.N.A.C.; 
    evidenziato gli elementi caratterizzanti il sistema aeroportuale,
tra  i  quali  assumono  particolare   rilievo:   una   significativa
differenziazione  degli  scali  aeroportuali;  lo  sviluppo  di   una
concorrenza tra gli scali  stessi,  anche  per  effetto  dell'avvento
delle compagnie low cost, basata  sull'offerta  di  servizi  di  tipo
point to point  piuttosto  che  di  tipo  hub  and  spoke  e  tariffe
competitive  rispetto  ai  vettori  tradizionali;  un  rilevante  gap
infrastrutturale rispetto ai grandi aeroporti europei;  un  rilevante
ritardo nello sviluppo del  traffico  merci  rispetto  ai  principali
competitors europei; 
    evidenziato i benefici per la competitivita' degli scali italiani
che potranno derivare dalla durata quarantennale delle concessioni di
gestione totale dei medesimi scali e dalla applicazione di meccanismi
tariffari incentivanti di tipo price cap; 
    rilevato l'attuale mancanza, a livello nazionale di  un  campione
significativo di gestori tra loro  confrontabili  in  relazione,  tra
l'altro,  al  sussistere  di  differenti  regimi  concessori   e   di
differenti assetti dei servizi prestati; 
    raccomandato di  coinvolgere  il  NARS  nell'elaborazione  di  un
documento di certificazione della contabilita' regolatoria  condiviso
che, da un lato, possa semplificare gli adempimenti normativi ex art.
11-noniese  e  11-decies  della  legge  n.  248/2005  e,  dall'altro,
rispondere al meglio alle prescrizioni della delibera  n.  38/2007  e
delle «linee guida»; 
  Considerato che, anche a  seguito  di  osservazioni  contenute  nel
citato parere del NARS, l'E.N.A.C., con nota n.  49297/DIRGEN/EAN  in
data 28 luglio 2009,  ha  fornito  ulteriori  chiarimenti  in  merito
all'individuazione degli indicatori di qualita' del servizio e vista,
in particolare, la circolare E.N.A.C. APT 31 in data 8  giugno  2009,
allegata alla citata nota, che nel  riconoscere  la  centralita'  del
gestore nella erogazione dei servizi aeroportuali  anche  per  quelli
non direttamente svolti e la necessita'  di  perseguire  la  migliore
utilizzazione degli impianti aeroportuali, ha definito un «cruscotto»
di indicatori sulla qualita' dei servizi, all'interno  del  quale  e'
inserito   l'indicatore    specifico    «Bagagli    disguidati    per
malfunzionamento BHS», 
  Considerato che l'E.N.A.C. ha  dichiarato  di  aver  verificato  la
completezza  e  la  rispondenza  della  documentazione  ricevuta  dal
gestore rispetto alle prescrizioni contenute nelle «Linee guida»; 
  Considerato  che  e'  in  via  di  perfezionamento   la   direttiva
interministeriale, firmata dal Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale
si autorizza  l'E.N.A.C.,  anche  in  considerazione  delle  esigenze
emerse  nel   corso   delle   consultazioni   svolte   con   l'utenza
aeroportuale,  a  individuare  criteri  di   riparto   del   «margine
commerciale» tra i  vari  diritti  aeroportuali,  diversi  da  quello
«pro-quota» inizialmente previsto dalle citate «Linee guida»; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             Prende atto 
 
delle risultanze dell'istruttoria svolta e in particolare: 
  che sulla base delle previsioni del Piano regionale dei  trasporti,
adottato con del. G.R. n. 1719 del 6 novembre 2002,  il  Master  Plan
per lo sviluppo del  sistema  aeroportuale  redatto  dal  gestore  ha
assegnato ai quattro aeroporti regionali le seguenti specializzazioni
funzionali: 
    Bari: pluralita' di  funzioni  (traffico  di  linea  e  merci  in
express delivery); 
    Brindisi: traffico  di  linea  (low-cost)  e  charter,  attivita'
complementari (merci e logistica umanitaria); 
    Foggia: traffico charter (turismo a  destinazione  Gargano  e  S.
Giovanni Rotondo); 
    Taranto:  traffico  cargo  in  relazione  al  Taranto   Container
Terminal - TCT, manutenzioni aeronautiche; 
  che lo scalo aeroportuale di Brindisi, gia'  qualificato  aeroporto
militare aperto al  traffico  civile,  e'  stato  riconfigurato,  con
decreto  interministeriale,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale   n.
289/2008, quale «aeroporto civile appartenente allo Stato»; 
  che il traffico passeggeri nel 2007, secondo  fonti  riferibili  al
Gestore, e' stato pari a 2.367.466 unita' per  lo  scalo  di  Bari  e
924.447 per lo scalo di Brindisi, con  un  tasso  di  crescita  medio
annuo nel periodo 1995-2007 pari  a  circa  il  10,6  per  cento  per
l'aeroporto di Bari e il 7,7 per cento per l'aeroporto di Brindisi; 
  che il tasso di crescita del  traffico  stimato  dal  Gestore,  per
entrambi gli scali e per l'intero periodo regolatorio, e' pari a poco
meno del 17 per cento, con un tasso di crescita medio annuo del 4 per
cento e che dette stime  trovano  conferma  e  validazione  nei  dati
previsionali  dei  maggiori  operatori  internazionali  del   settore
(Eurocontrol, IATA, ICAO); 
  che, con convenzione 40 del 25 gennaio 2002 - approvata con decreto
n.  4269/2003  emanato  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro della difesa  -  la  Societa'  Esercizio  Aeroporti
Puglia (S.E.A.P.), costituita nel 1984, e partecipata per oltre il 99
per cento dalla Regione Puglia, ha assunto la gestione  totale  degli
aeroporti Pugliesi (Bari, Brindisi, Foggia e Bari); 
  che,  con  decreto  interministeriale  n.  4270/2003  emanato   dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
difesa, sulla base dell'istanza presentata ad  E.N.A.C.  nel  gennaio
1999, e dunque in data  antecedente  alla  entrata  in  vigore  della
revisione della parte aeronautica del Codice  della  navigazione,  la
S.E.A.P. e'  divenuta  affidataria  della  gestione  degli  aeroporti
pugliesi per una durata pari a 40 anni (con scadenza all'11  febbraio
2043); 
  che in data 4 aprile 2006, con  documento  di  rep.  n.  39383,  la
societa' S.E.A.P. ha cambiato la propria denominazione  in  Aeroporti
di Puglia S.p.a. (AdP); 
  che, come esposto in premessa, i contratti di programma in  oggetto
sono riferiti al periodo regolatorio  2009/2012  e  stabiliscono  per
ciascun servizio regolamentato: 
    il  livello  iniziale  di  riferimento  dei  corrispettivi  e  le
attivita' che tali corrispettivi remunerano; 
    i piani di investimento per i servizi soggetti a regolazione, con
importi previsti e relativi cronoprogrammi, oggetto di  consultazione
con i soggetti di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
nelle forme stabilite dalla normativa vigente; 
    gli obiettivi annuali di qualita' e  di  tutela  ambientale,  ivi
incluse le  modalita'  di  misurazione  dei  risultati  conseguiti  e
conseguenti valori dei parametri q(t) e α(t) associati; 
    i parametri che definiscono il profilo temporale  della  dinamica
dei  corrispettivi  nel  corso  del  periodo  regolatorio,  il  quale
coincide con il periodo di vigenza del contratto di programma; 
  che il piano  degli  investimenti  che  il  gestore  si  impegna  a
realizzare nel periodo 2008-2012 ammonta: 
    per l'aeroporto di Bari, a circa 103 milioni di euro, di cui 88,1
milioni di euro  nel  periodo  regolatorio  2009-2012  (di  cui  82,7
milioni di euro coperti da finanziamenti pubblici); 
    per l'aeroporto di Brindisi, a circa 121 milioni di euro, di  cui
95 milioni di euro nel  periodo  regolatorio  2009-2012  (di  cui  91
milioni di euro coperti da finanziamenti pubblici); 
  che tali investimenti, miranti  soprattutto  all'adeguamento  delle
infrastrutture esistenti (lato airside per Bari - che  ha  inaugurato
la nuova aerostazione passeggeri nel  2005  -  e  lato  landside  per
Brindisi, la cui dotazione airside appare gia' adeguata rispetto alla
domanda di trasporto da soddisfare), sono previsti all'interno di  un
quadro concessorio di durata quarantennale e che la  loro  anticipata
realizzazione  e'  resa  possibile  dall'attuale  disponibilita'   di
cofinanziamenti comunitari; 
  che il fatturato del gestore nel 2007, individuato quale  anno-base
ai fini della costruzione della dinamica di costi e tariffe, e' stato
pari a  45,4  milioni  di  euro  per  l'intero  sistema  aeroportuale
(compresi gli  scali  di  Foggia  e  Grottaglie),  come  da  dati  di
bilancio, e che, in particolare, il totale dei ricavi da contabilita'
regolatoria e' stato pari a 33,6 milioni  di  euro  per  il  medesimo
sistema aeroportuale (per gli scali di Bari e Brindisi  e'  risultato
rispettivamente pari a 24,5 e 8,3 milioni di euro),  come  dichiarato
dalla societa' di certificazione che ha attestato sia la  correttezza
del  prospetto  di  riconciliazione  della  contabilita'  regolatoria
stessa con i dati di bilancio; 
  che,   come   anche    specificato    dall'E.N.A.C.    nel    corso
dell'istruttoria, la Societa' non ha fruito  di  contributi  pubblici
sulle immobilizzazioni; 
  che la AdP  S.p.A.,  pur  avendo  inizialmente  chiesto  la  deroga
all'applicazione della norma sul margine commerciale per  i  servizi,
ha,  successivamente,  rinunciato  alla  concreta   possibilita'   di
avvalersene; 
  che il  margine  netto  complessivo  portato  ad  abbattimento  dei
diritti aeroportuali risulta  pari  (nel  limite  del  50  per  cento
fissato dalle Linee guida) a 440.042  euro  per  Bari  e  60.658  per
Brindisi, da ripartire tra i  vari  diritti  aeroportuali  secondo  i
criteri - diversi da quello «pro-quota» inizialmente  previsto  dalle
citate «Linee guida» - contenuti  nella  direttiva  interministeriale
citata in premessa; 
  che l'E.N.A.C. ha riconosciuto ad AdP un  valore  dell'equity  beta
pari a 1,14, in ragione di un rapporto Debt/Equity pari a circa 60/40
corrispondente, a sua volta, ad una leva finanziaria specifica di AdP
S.p.a. pari a circa 1,44; valore superiore alla percentuale soglia di
tale leva indicata dalle parti all'art. 6 di entrambi gli  Schemi  di
Contratto di  programma  (pari  o  inferiore  a  0,75),  per  rendere
maggiormente virtuoso il comportamento del gestore  nel  contenimento
del rapporto di leva finanziaria; 
  che il WACC  riconosciuto  alla  AdP  per  il  periodo  regolatorio
2009-2012 e' pari a 9,98 per cento (WACC pre tax nominale) e  che,  a
fronte  della   struttura   finanziaria   dell'AdP,   particolarmente
sbilanciata verso l'indebitamento, al gestore viene  riconosciuto  un
premio al debito pari a 6,69 per cento, corrispondente, come previsto
dalle «Linee  guida»,  al  risk  free  rate  2008  (4,69  per  cento)
maggiorato  di  due  punti   percentuali   e   inferiore   al   costo
dell'indebitamento risultante dal bilancio d'esercizio (pari al  6,95
per cento); 
  che gli obiettivi di crescita  della  produttivita'  tengono  conto
della prevista evoluzione dei volumi di  traffico  e  della  dinamica
della produttivita' specifica del gestore nei cinque anni  precedenti
il periodo regolatorio e sono  stati  determinati  in  riferimento  a
valori di elasticita' delle voci di costo, la maggior parte dei quali
registra una diminuzione rispetto al dato storico segnando  cosi'  un
percorso di avvicinamento ai valori indicati nelle «Linee guida»; 
  che per quanto concerne i parametri di qualita' del servizio: 
    l'indicatore «Bagagli disguidati a causa di malfunzionamento BHS»
e'  stato  inserito,  su  indicazione   di   E.N.A.C.,   tra   quelli
obbligatoriamente imposti e  monitorato  ai  fini  del  Contratto  di
programma,  portando  complessivamente  il  numero  degli  indicatori
obbligatori da quattro a cinque e  che  tale  scelta,  come  chiarito
formalmente  da  E.N.A.C.,   trova   riscontro   nella   riconosciuta
centralita' del gestore nella  erogazione  dei  servizi  aeroportuali
anche per quelli  non  direttamente  svolti  e  nella  necessita'  di
perseguire la migliore utilizzazione degli impianti  aeroportuali  in
linea con la recente circolare E.N.A.C. APT 31  dell'8  giugno  2009,
citata in premessa; 
    gli indicatori a scelta sono 8 di cui: 
      3 misurabili in termini quantitativi; 
      5 misurabili come percezione (soddisfazione degli utenti); 
  che  l'equilibrio  tra  indicatori  relativi   alla   funzionalita'
dell'aeroporto  e  quelli  relativi   al   comfort   dell'utenza   e'
rispettato, cosi' come quello  relativo  agli  indicatori  misurabili
fisicamente  e  per  il  tramite  di  sondaggi,  anche  tenuto  conto
dell'incremento del numero di indicatori da considerare obbligatori; 
  che  per  quanto  riguarda  i  valori  obiettivo  fissati  per   il
quadriennio: 
    sia  le  «Linee  guida»  che  il  contratto  di  programma   tipo
stabiliscono che in ciascun  contratto  di  programma  gli  obiettivi
siano fissati  ed  espressi  in  termine  di  incremento  percentuale
rispetto all'anno base, essendo cosi' inseriti nella formula,  e  non
in valore assoluto, da utilizzarsi invece per la Carta dei servizi  e
che tale osservazione  era  stata  gia'  condivisa  da  E.N.A.C.  per
Contratti di programma, gia' sottoposti all'esame di questo Comitato; 
    piu' specificatamente, i valori obiettivo, di cui  sopra,  devono
essere  indicati,  per  il  quadriennio  2009-2012,  come  incremento
rispetto all'anno ponte 2008 e che il relativo prospetto deve  quindi
contenere in tutto 5 colonne e gli incrementi in termini  percentuali
devono essere esposti solo per i quattro anni del contratto, rispetto
all'anno base  2008,  eliminando,  pertanto,  la  tabella  riprodotta
all'allegato n. 5 l'anno 2007; 
    il totale dei pesi attribuiti ai singoli indicatori  di  qualita'
deve essere pari a 1 e non 0,998; 
  che per quanto riguarda gli indicatori di qualita' ambientale: 
    tali indicatori sono conformi a  quelli  stabiliti  dalle  «Linee
guida»; 
    il totale dei pesi attribuiti ai singoli indicatori  deve  essere
pari a 1 e non 1,002; 
 
                      Esprime parere favorevole 
 
sugli  schemi  di  Contratto  di  programma  E.N.A.C.-AdP   2009-2012
relativi agli scali aeroportuali di Bari  e  Brindisi,  a  condizione
che: 
  le premesse del Contratto  di  programma  siano  integrate  con  il
richiamo  alla  comunicazione  della  Commissione  UE,  gia'  citata,
recante «Orientamenti comunitari concernenti il  finanziamento  degli
aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle  compagnie
operanti su aeroporti regionali»; 
  l'art. 4 sia integrato con una clausola  di  carattere  transitorio
che, in attuazione del disposto riportato nelle premesse dell'art.  3
del decreto-legge n. 185/2008,  convertito  dalla  legge  n.  2/2009,
preveda: a) l'applicazione della formula tariffaria per il 2009 senza
la componente contrassegnata con Pt (tasso di inflazione  programmato
per il 2009 dal DPEF 2009-2013); b) la determinazione  delle  tariffe
valide dal 1° gennaio 2010, tenendo conto  del  tasso  di  inflazione
programmato cumulato a partire dal 2009; 
  il gestore aeroportuale, relativamente al valore soglia della  leva
finanziaria cosi come inserito all'art. 6 dello Schema  di  contratto
di programma, nel periodo regolatorio 2009-2012 ponga in essere  ogni
misura ritenuta idonee a consentire, almeno in  via  tendenziale,  il
raggiungimento di tale obiettivo in modo tale da assicurarne, in ogni
caso, l'effettivo e concreto  conseguimento  a  partire  dal  periodo
regolatorio successivo a quello in esame; 
  l'art. 12  sia  integrato  in  modo  da  prevedere  che  tutti  gli
interventi inclusi nel piano degli investimenti siano dotati di CUP; 
  sia prevista una clausola, simmetrica a quella recata dal  comma  3
dell'art. 14, e che quindi, conformemente  a  quanto  previsto  dalle
«Linee guida»,  consenta  il  recupero  a  tariffa  degli  interventi
realizzati nell'anno 2008, considerato «anno-ponte», e  ne  determini
le modalita' della relativa valutazione; 
  l'allegato 5 allo schema  di  contratto  (Piano  della  qualita'  e
dell'ambiente),  indichi  i  valori  obiettivo,  per  il  quadriennio
2009-2012, come incremento rispetto all'anno ponte 2008; 
  per quanto attiene ai valori obiettivo fissati per il  quadriennio,
il totale dei pesi attribuiti ai singoli indicatori di qualita'  deve
essere pari a 1 e non 0,998; 
  per quanto attiene agli indicatori di qualita' ambientale il totale
dei pesi attributi ai singoli indicatori ambientali deve essere  pari
a 1 e non 1,002; 
 
                               Invita 
 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: 
  a trasmettere a questo Comitato la direttiva interministeriale  che
autorizza l'E.N.A.C. a individuare criteri  piu'  flessibili  per  il
riparto del margine commerciale ai fini del calcolo della misura  dei
diritti aeroportuali; 
  a vigilare affinche' E.N.A.C. provveda  ad  effettuare  adeguate  e
puntuali  verifiche  sul  rispetto  delle  previsioni  contenute  nel
Contratto di programma da parte del gestore aeroportuale, assicurando
nel contempo un monitoraggio costante; 
  a trasmettere a questo Comitato lo schema di Contratto di programma
valido per il successivo quadriennio regolatorio 2013-2016, corredato
da una relazione nella quale siano riportati gli esiti complessivi di
tali verifiche e rappresentate eventuali criticita'; 
  ad attivarsi affinche' nella costruzione delle dinamiche tariffarie
da effettuare in occasione dei prossimi contratti di programma  venga
effettuata un'analisi di benchmark  anche  su  societa'  operanti  in
altri settori del comparto dei trasporti. 
    Roma, 31 luglio 2009 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
Il segretario del CIPE: Micciche' 
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2009 
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari,  registro  n.  5
Economia e finanze, foglio n. 167