IL DIRETTORE GENERALE 
                     della ex direzione generale 
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1257/2003 del 15 luglio 2003,  con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre, della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto  29  settembre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre  2006,  con
il  quale  l'organismo  «3A  -   Parco   Tecnologico   Agroalimentare
dell'Umbria» con sede a Todi, frazione Pantalla, e' stato autorizzato
ad effettuare i controlli sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Alto Crotonese»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 3 novembre 2006; 
  Considerato che il Consorzio  tutela  olio  extravergine  DOP  Alto
Crotonese, pur  essendone  richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a
segnalare l'organismo di controllo da  autorizzare  per  il  triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la  denominazione  di  origine  protetta  «Alto
Crotonese» anche nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa   oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa con decreto  29  settembre  2006,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo  denominato  «3A  -  Parco  Tecnologico  Agroalimentare
dell'Umbria» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato  «3A  -  Parco
Tecnologico Agroalimentare  dell'Umbria»  con  decreto  29  settembre
2006, ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine
protetta  «Alto  Crotonese»,  registrata  con  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1257/2003 del 25 luglio 2003, e'  prorogata  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo stesso oppure  all'eventuale  autorizzazione  di  altra
struttura di controllo.