L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto l'accordo del 10 ottobre  1989  tra  la  Comunita'  economica
europea e  la  Confederazione  svizzera  concernente  l'assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e recante constatazione
della conformita' del diritto nazionale delle  parti  contraenti  con
detto accordo; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   modificare   la   disciplina   delle
disposizioni relative al calcolo del margine di solvibilita' e  della
quota di garanzia applicabili alle  sedi  secondarie  di  imprese  di
assicurazione con sede legale nella Confederazione elvetica; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'art. 27 del regolamento ISVAP n. 19 
                          del 14 marzo 2008 
 
  1. All'art. 27, comma 1, del regolamento ISVAP n. 19 del  14  marzo
2008 le parole: «comma 3», sono soppresse.