L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto l'accordo del 10 ottobre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e recante constatazione della conformita' del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; Ritenuta la necessita' di modificare la disciplina delle disposizioni relative al calcolo del margine di solvibilita' e della quota di garanzia applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale nella Confederazione elvetica; Dispone: Art. 1 Modifiche all'art. 27 del regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 1. All'art. 27, comma 1, del regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 le parole: «comma 3», sono soppresse.