Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                                Ministri 
                                Alle Amministrazioni  centrali  dello
                                Stato 
                                Agli  Uffici  centrali  del  bilancio
                                presso  le  Amministrazioni  centrali
                                dello Stato 
                                All'Ufficio  centrale  di  ragioneria
                                presso l'Amministrazione autonoma dei
                                Monopoli di Stato 
                                Alle  Ragionerie  territoriali  dello
                                Stato 
                                Alla Banca d'Italia - Amministrazione
                                Centrale - Servizio rapporti  con  il
                                Tesoro 
                                All'Agenzia  interregionale  per   il
                                fiume Po 
                                Alla Corte dei conti 
                                Alle Sezioni  regionali  della  Corte
                                dei conti 
                                All'Avvocatura generale dello Stato 
                                Alle  Avvocature  distrettuali  dello
                                Stato 
                                Agli Uffici territoriali del governo 
                                Al Dipartimento delle finanze 
                                All'Agenzia delle entrate 
                                All'Agenzia del demanio 
                                All'Agenzia del territorio 
                                All'Agenzia delle dogane 
                                Al   Dipartimento   del   Tesoro    -
                                Direzione V 
                                Alle      Direzioni      territoriali
                                dell'economia e delle finanze 
                                Alle Poste Italiane S.p.A. 
                                e, per conoscenza: 
                                Alla  Corte  dei  conti   -   Sezioni
                                riunite in sede di controllo 
                                Alle Amministrazioni  autonome  dello
                                Stato 
                                Ai Commissari  o  Rappresentanti  del
                                Governo  per  le  regioni  a  statuto
                                speciale e le  province  autonome  di
                                Trento e 
                                Bolzano 
                                Alle  Ragionerie  delle   regioni   a
                                statuto ordinario,  delle  regioni  a
                                statuto  speciale  e  delle  province
                                autonome di Trento e Bolzano 
                                All'Associazione bancaria italiana 
 
  La presente circolare risponde all'esigenza, sempre piu' avvertita,
di consentire comportamenti univoci da parte  degli  Uffici  preposti
alle operazioni di chiusura delle  scritture  relative  all'esercizio
finanziario in gestione. 
  A tal fine gli Uffici in  indirizzo  procederanno  all'espletamento
delle attivita' per l'esercizio  2009,  avendo  come  riferimento  le
«Istruzioni» di cui all'Allegato 1 nel  quale  vengono  definiti  gli
adempimenti in materia di entrate e di spese nonche'  del  patrimonio
dello Stato connessi con la chiusura  dell'esercizio,  di  competenza
delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, cosi' come  previsto
dalla  normativa  contabile  e  dall'art.  193,  terzo  comma,  delle
Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di
chiusura relative alla gestione delle  entrate,  delle  spese  e  del
patrimonio  dello  Stato  nel  rispetto   della   vigente   normativa
contabile. 
  Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni
in particolare. 
  «Entrate». 
    Per quanto riguarda la  resa  della  contabilita'  amministrativa
delle entrate, gli  Uffici  interessati  sono  tenuti  alla  rigorosa
osservanza degli articoli 254  e  257  del  vigente  Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato. 
  Al fine di superare le difficolta'  operative  rappresentate  dalle
Ragionerie  territoriali  dello  Stato  e  dalla  Banca  d'Italia   e
consentire,  quindi,  la  corretta  contabilizzazione  delle  entrate
erariali,  si  ritiene   possibile   derogare,   limitatamente   alle
operazioni di chiusura,  alla  disposizione  contenuta  nell'art.  62
delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato riguardante le
rettifiche e l'annullamento delle quietanze - e  consentire  altresi'
che le modifiche di imputazione  possano  essere  eseguite  anche  in
mancanza dell'originale della quietanza. 
  Per le operazioni di chiusura  riguardanti  l'esercizio  2009,  gli
Uffici  riscontranti  (R.T.S.,  U.C.B.  e  U.C.R.)  continueranno  ad
avvalersi delle funzionalita' S.I.E. - «Sistema Informativo Entrate»,
accessibile dall'ambiente intranet del Dipartimento della  Ragioneria
Generale dello Stato. 
  «Spese». 
  Corre l'obbligo  di  raccomandare  alle  Amministrazioni  centrali,
nonche' agli Uffici periferici competenti  ad  emettere  aperture  di
credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge  17  agosto
1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei  fabbisogni
prima di concedere l'apertura  di  credito,  onde  evitare  che,  per
effetto di  errate  previsioni,  a  fine  esercizio  rimangano  sulle
aperture di credito cospicui fondi non utilizzati. 
  La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle  aperture
di credito alle effettive necessita' dei  funzionari  delegati,  trae
anche giustificazione - specialmente  per  i  capitoli  con  gestione
esclusivamente  delegata -  dal  fatto  che  la  riduzione  piuttosto
consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di
residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione,
con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore
agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli  stanziamenti  di  cassa
del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per  l'emissione  di
ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-bis  C.
G. o di mod. 62 C.G. 
  Va peraltro precisato che una  valutazione  piu'  attenta  di  tali
necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi  il  capitolo
interessato per le necessita' proprie delle Amministrazioni  centrali
e  periferiche.  Analoghe  considerazioni  vanno  svolte  in   ordine
all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2  della  citata
legge n. 908/1960. 
  In particolare tale norma,  nel  disporre  che  le  Amministrazioni
centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le  somme  stanziate
sui singoli capitoli di spesa tra  i  dipendenti  Uffici  periferici,
prevede la possibilita' di effettuare, nel corso  dell'esercizio,  le
variazioni che si rendessero necessarie alle  ripartizioni  medesime.
Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento  delle  risorse
in relazione alle effettive necessita'  dei  singoli  Uffici  e,  nel
contempo, di evitare che da un lato rimangano  somme  non  impegnate,
quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro  che  i  fondi
assegnati risultino insufficienti per  far  fronte  ai  pagamenti  di
competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo  di
segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in  sede  di  bilancio
consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata  legge  n.
908/1960, sono  state  rilevate  numerose  economie  sulle  quote  di
stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre  sugli  stessi
capitoli  sono  state  registrate  eccedenze  di  spesa  sulle  quote
mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali. 
  Al  fine  di  evitare  il  ripetersi  del  problema  segnalato,  si
raccomanda a queste  ultime  di  procedere,  ove  occorra  nel  corso
dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei
titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione
delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle  variazioni  che  si
rendessero necessarie, quindi anche riducendo le  assegnazioni  degli
Uffici periferici per la parte non impegnata  ad  integrazione  della
quota a se stesse riservata. 
  Si  reputa  essenziale  rivolgere  invito  agli  Uffici  periferici
affinche' comunichino tempestivamente  alla  propria  Amministrazione
centrale  gli  eventuali  esuberi  di   assegnazioni   ricevute   per
consentire  a  ciascuna  di  esse  di  procedere   alle   conseguenti
variazioni,  prima  della  predisposizione  dei  D.A.R.  di   propria
competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio  rimangano  sulle
aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e  per  ridurre  al
minimo la formazione dei residui passivi ed  il  trasporto  al  nuovo
esercizio di ordinativi su ordini di  accreditamento,  e'  necessario
che tutti gli uffici ed i  funzionari  preposti  alla  ordinazione  e
liquidazione delle spese adottino le opportune  e  tempestive  misure
perche' la liquidazione ed il pagamento delle medesime  avvengano  al
piu'  presto,  senza  attendere  gli  ultimi  giorni   dell'esercizio
finanziario in corso. 
  Si segnala, inoltre, la necessita' di  effettuare  la  sistemazione
contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi  precedenti  e
tuttora scritturati al conto sospeso  «collettivi»  presso  la  Banca
d'Italia. Tali titoli, emessi a  carico  del  bilancio  dello  Stato,
rappresentano pagamenti che le Tesorerie  hanno  gia'  addebitato  al
«conto disponibilita'» per i quali le suddette Tesorerie non  possono
rendicontare fino a quando non e' disponibile la nuova imputazione al
bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo. 
  La sistemazione contabile in parola dovra' procedere a partire  dai
titoli di epoca piu' remota, secondo le indicazioni e  la  tempistica
riportata  nelle  sopraindicate  «Istruzioni»  al  titolo  Spese   da
sistemare, lettera  B  «Spese  in  gestione  ai  funzionari  delegati
rimaste insolute». 
  Per quanto concerne le contabilita' speciali intestate a funzionari
delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo
di somme accreditate su  un  capitolo  per  far  fronte  a  spese  di
pertinenza di altro capitolo deve  configurarsi  esclusivamente  come
mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi
per ricostituire la disponibilita' dei capitoli in questione. 
  Sara',  pertanto,  cura   del   funzionario   delegato   richiedere
tempestivamente   alla   propria   amministrazione    centrale    gli
accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon  fine
essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza. 
  «Patrimonio». 
  Si  richiamano  le  disposizioni  in  materia  di   rendicontazione
patrimoniale recate dalla  legge  3  aprile  1997,  n.  94  e  quelle
contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n.  279  del
1997, nonche' il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30  gennaio  2003,  relativo  alla
«Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio
dello Stato e loro criteri di valutazione». 
  Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del  documento
contabile convergono sulla necessita' di  rispondere  alle  leggi  di
riforma sotto il profilo di  una  sua  maggiore  significativita'  in
riferimento  all'economicita'  della  gestione   patrimoniale.   Come
indicato, poi, dalla  circolare  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato n. 13 del 12 marzo  2003,  il  documento  espone
distintamente  i  conti  accesi  ai  componenti  attivi   e   passivi
significativi  del  patrimonio   dello   Stato   raccordandoli   alla
classificazione delle poste attive e passive  riportate  nel  SEC  95
(Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita'). 
  Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in  particolare,  si
ricorda che tale classificazione non sostituisce  la  distinzione  in
«categorie» dei beni dello Stato, ma e' aggiuntiva ad essa;  cio'  in
quanto,   dovendosi   esprimere   una   logica   economica   per   la
rappresentazione dell'attivo  patrimoniale,  si  e'  reso  necessario
affiancare  alla   tradizionale   distinzione   in   «categorie»   la
classificazione secondo i criteri dettati dal SEC 95. 
  A  cio'  si  aggiunga  che  con  l'art.  3  del  suddetto   decreto
interministeriale sono  stati  definiti  i  criteri  di  valutazione,
basati su principi di carattere economico  degli  elementi  attivi  e
passivi del patrimonio dello Stato. Tali criteri, ai sensi del citato
art. 14, comma 2, sono applicabili anche ai beni  immobili  demaniali
di cui all'art. 822 del codice civile suscettibili  di  utilizzazione
economica. 
  Riguardo, poi, alla chiusura delle contabilita' dei beni mobili  di
proprieta' dello Stato, va  ricordato  che  a  seguito  dell'avvenuta
integrazione  con  il  S.I.R.G.S.  della   procedura   informatizzata
«GE.CO. - Sistema  informatico  di  gestione  e  controllo  dei  beni
mobili», di cui  alla  circolare  n.  41  del  15  novembre  2002,  i
consegnatari che la utilizzano sono sollevati dall'obbligo di inviare
agli uffici riscontranti il prospetto delle  variazioni  annuali  dei
beni mobili - mod. 98 C.G., nonche' i  relativi  buoni  di  carico  e
scarico, a conferma delle registrazioni effettuate, pur  rimanendo  a
loro carico l'adempimento  della  trasmissione  della  documentazione
giustificativa delle variazioni nella consistenza  dei  beni  nonche'
dell'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti
o  del  titolare  dell'ufficio   periferico   attestante   l'eseguita
validazione delle risultanze del mod. 98 C.G. 
  Gli uffici  riscontranti  potranno  operare  la  validazione  delle
risultanze contabili  presenti  al  Sistema  informativo,  verificate
sulla base della documentazione ricevuta. 
  Si rende noto che nel corso  dell'esercizio  finanziario  2009,  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  ha  attivato  il
nuovo sistema in ambiente web, denominato SIGMA-DAP,  concernente  la
gestione della contabilita' del materiale degli Istituti penitenziari
del Ministero della giustizia. 
  Inoltre, relativamente ai beni  immobili,  l'avvenuta  integrazione
dei sistemi informativi dell'Agenzia del demanio e  del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello  Stato,  consente  al  S.I.R.G.S.  di
ricevere telematicamente le informazioni, che andranno vistate  dalle
singole Ragionerie territoriali dello Stato e che determineranno,  ai
fini della  rendicontazione  patrimoniale,  le  risultanze  contabili
connesse alle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare. 
  Infine, per quanto attiene alla contabilizzazione e alle variazioni
eventualmente  intervenute  nella  consistenza  dei   beni   immobili
appartenenti   al   demanio   storico-artistico    suscettibili    di
utilizzazione  economica,  si  ricorda  l'avvenuta  introduzione  del
modello 91-DSA (circolare n. 8 dell'11 febbraio 2009). 
  In relazione poi all'operativita'  delle  procedure  che  attengono
alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti  alla  resa
delle  contabilita',  viene   altresi'   riportato   nelle   predette
Istruzioni  il  «Calendario  degli  adempimenti»  per  consentire  il
rispetto dei termini previsti per  l'espletamento  degli  adempimenti
legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili. 
  La presente circolare infine e' disponibile nella  specifica  area,
accessibile attraverso il sito «www.rgs.mef.gov.it». 
    Roma, 30 ottobre 2009 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio