IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

                                  e

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368 recante
«Attuazione   della   direttiva   93/16/CEE   in  materia  di  libera
circolazione  dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli»;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  35,  che prevede che, con cadenza
triennale  ed  entro  il  30  aprile  del terzo anno, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative
esigenze  sanitarie  e  sulla  base di una approfondita analisi della
situazione   occupazionale,  individuano  il  fabbisogno  dei  medici
specialisti  da formare, comunicandolo al Ministero del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali ed al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
  Visti  gli  articoli 37 e seguenti del medesimo decreto legislativo
17  agosto  1999,  n.  368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione
alle  scuole  di  specializzazione  medica,  i  medici specializzandi
stipulano    uno    specifico   contratto   annuale   di   formazione
specialistica;
  Visto  l'art.  117,  comma 3, del titolo V della Costituzione, come
novellato  dalla  legge  costituzionale  18  ottobre  2001, n. 3, che
annovera  tra  le  materie  di  potesta'  legislativa  concorrente la
«tutela della salute» e «le professioni»;
  Considerato  che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, a partire
dall'anno  accademico  2006/2007,  l'applicazione  dei  contratti  di
formazione specialistica;
  Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal titolo VI del decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.  368, si provvede nei limiti delle
risorse  previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,
n.  428  e  dall'art.  1  del  decreto-legge  2  aprile  2001, n. 90,
convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento
della  formazione  dei  medici  specializzandi,  incrementate  di  70
milioni  di  euro  per  l'anno  2006 e di 300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
7  marzo  2007, che fissa il costo di ciascun contratto di formazione
specialistica in € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso
ed in € 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;
  Viste  le  note n. prot. A00GRT/73190/A.060.050 del 12 marzo 2008 e
n.  A00GRT/294588/A.060.050  del  7  novembre  2008  con  le quali le
regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano hanno comunicato,
per  l'anno accademico 2008/2009, un fabbisogno di medici specialisti
da formare pari a complessive 8.895 unita';
  Preso  atto  che  nel  corso dell'incontro tecnico della Conferenza
Stato-regioni  in  data  23 febbraio 2009 si e' recepita la richiesta
del  coordinamento  interregionale di integrare i dati del fabbisogno
relativi   alla  regione  Umbria  con  tre  unita'  per  la  medicina
d'emergenza ed urgenza;
  Considerato  che dal fabbisogno complessivo devono essere sottratti
sei posti relativi alla scuola di psicologia clinica, in ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4483 del 25 maggio 2007;
  Vista  la  nota  prot.  004238  del 23 gennaio 2009 con la quale il
Ministero  dell'economia  e delle finanze ha reso noto che le risorse
disponibili  ai sensi dell'art. 1, comma 300 della legge n. 266/2005,
stanziate   per   la   formazione   specialistica  relativa  all'anno
accademico  2008/2009  e  comprensive  delle risorse rivenienti dalla
mancata  assegnazione  di  contratti  di formazione specialistica per
l'anno  accademico  2007/2008,  sono  pari  ad  euro 631.752.301,00 e
consentono,  per  l'anno  accademico  2008/2009,  il finanziamento di
complessivi  21.923  contratti di formazione, di cui 5000 riferiti al
primo anno di corso;
  Vista  la nota di indirizzo del 14 gennaio 2009, n. 67 con la quale
il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca ha
impartito   indicazioni  circa  la  necessita'  di  procedere  ad  un
convenzionamento   delle  scuole  di  specializzazione,  al  fine  di
assicurare   che   ciascuna   di   esse  abbia  almeno  piu'  di  uno
specializzando  per  anno di corso, secondo quanto disposto dall'art.
3,  comma  4  del  decreto  ministeriale 1 agosto 2005, in materia di
«Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;
  Visto  l'accordo  tra il Governo, le regioni e le province autonome
di   Trento   e  di  Bolzano,  del  25  marzo  2009,  concernente  la
determinazione  del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di
medici  specialisti  da formare per il triennio 2008/2011, nonche' la
ripartizione  dei  contratti di formazione specialistica da assegnare
per  l'anno accademico 2008/2009, in ragione delle risorse economiche
disponibili  e  dei criteri utilizzati per la determinazione di detto
riparto,  ai  medici  da  formare  nelle  scuole  di specializzazione
mediche;
  Considerato  che  con  il  predetto  accordo,  in conseguenza della
menzionata   nota   di   indirizzo   ed   al   fine   di   consentire
l'individuazione  di  criteri  guida  necessari  per  le procedure di
convenzionamento,  si  e'  stabilito  di  rinviare  al  prossimo anno
accademico   l'attivazione  delle  nuove  scuole  di  tipologia  gia'
esistente,  nonche' l'avvio delle scuole di specializzazione di nuova
tipologia,  ad eccezione della scuola di specializzazione in medicina
d'emergenza e urgenza;
  Ritenuto,  pertanto,  di  espungere,  dalle  tabelle  inviate dalle
regioni  con  le  citate  note n. prot. A00GRT/73190/A.060.050 del 12
marzo  2008  e  n.  A00GRT/294588/A.060.050  del  7 novembre 2008, le
richieste  per  le scuole di specializzazione in medicina termale, in
medicina aeronautica e spaziale ed in statistica sanitaria;
  Considerato  che,  in  tal modo, il fabbisogno complessivo espresso
dalle  regioni  per l'anno accademico 2008/2009 risulta essere pari a
8.848 unita';
  Ritenuto   che,  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  1,  del  decreto
legislativo  n.  368/1999  la  programmazione della formazione medico
specialistica  e'  definita  su  base  triennale e che, pertanto, nel
corso  del  prossimo  anno,  ferma  restando  la  determinazione  del
fabbisogno  globale  di  medici  specialisti,  sara'  necessaria  una
rimodulazione  della  ripartizione  dei  contratti,  anche al fine di
tener  conto  delle  nuove tipologie di scuole, il cui avvio e' stato
rimandato al prossimo anno accademico;
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1189 del 19 marzo 2008,
secondo  la  quale  non  puo'  sussistere, ai fini dell'ammissione ai
posti  riservati  delle  scuole  di  specializzazione,  un discrimine
quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata
o  con  un professionista operante per accreditamento nell'ambito del
Servizio    sanitario   nazionale,   in   quanto   con   il   sistema
dell'accreditamento,  la  struttura  o  il singolo professionista, in
possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorrono
nella  gestione  del  servizio  pubblico  di  assistenza  e cura, nel
rispetto   delle  scelte  e  per  il  perseguimento  degli  obiettivi
stabiliti dalla programmazione sanitaria;
  Ritenuto,  pertanto,  che,  ai  sensi  dell'art.  35,  comma 4, del
decreto  legislativo  17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze
del  Servizio sanitario nazionale, puo' essere ammesso alle scuole di
specializzazione,   nel   limite  del  10%  in  piu'  del  fabbisogno
complessivo  per  ciascuna  specialita'  e  della capacita' recettiva
delle  singole  scuole,  il  personale  medico titolare di rapporto a
tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del
Servizio  sanitario  nazionale  diverse da quelle inserite nella rete
formativa della scuola;
  Ritenuto  di  autorizzare anche per l'anno accademico 2008/2009, il
ricorso  a  risorse finanziarie comunque acquisite dalle Universita',
da  parte  delle regioni e province autonome o di altri soggetti, per
la  stipula  di  contratti  di  formazione  specialistica  aggiuntivi
rispetto a quelli finanziati dallo Stato;
  Ritenuto  che  le regioni e le province autonome, ove non insistano
le  facolta'  di medicina e chirurgia nel proprio territorio, possono
attivare  apposite  convenzioni  con  Universita' di altre regioni al
fine  di  destinare  contratti di formazione specialistica aggiuntivi
per  la  formazione  di  ulteriori  medici  specialisti  al  fine  di
corrispondere alle esigenze della programmazione sanitaria regionale;
  Viste le note del 13 novembre 2008, n. prot. 850/A A.6/13-6475, del
16  marzo 2009, n. prot. 850/A. 6/13-1294 del Ministero dell'interno,
nonche'  la  nota  n. prot. 23641, del 12 dicembre 2008 del Ministero
della  difesa,  con  le  quali, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del
decreto  legislativo  n.  368/1999, e' stato comunicato il numero dei
posti  da  riservare nelle scuole di specializzazione per le esigenze
della Polizia di Stato e per la Sanita' militare;
  Vista  la  nota in data 3 febbraio 2009 prot. n. 339/P/38790 con la
quale  il  Ministero  degli  affari  esteri,  ai  sensi  del  comma 3
dell'art.  35  del  decreto legislativo n. 368/1999, ha comunicato la
sospensione dell'erogazione di fondi per posti da riservare ai medici
stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo;
  Ritenuto  che  i  periodi  di formazione specialistica che i medici
possono    svolgere   all'estero,   nell'ambito   dei   rapporti   di
collaborazione   didattico-scientifica  tra  Universita'  italiane  e
straniere, ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 17
agosto  1999,  n. 368, non possono essere superiori ai diciotto mesi,
come  stabilito  dall'accordo tra il Governo le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano del 18 aprile 2007;
  Visto  il  decreto  ministeriale 15 luglio 2008, recante «Delega di
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  al  Sottosegretario  di  Stato  prof.  Ferruccio Fazio, per
taluni atti di competenza dell'amministrazione»;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  E'  recepito l'accordo tra il Governo, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano del 25 marzo 2009, relativo alla
determinazione  del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di
medici specialisti da formare per il triennio 2008/2009 - 2009/2010 -
2010/2011,  nonche'  alla  ripartizione  dei  contratti di formazione
specialistica  da  assegnare,  in  ragione  delle  risorse economiche
disponibili,  ai  medici  da formare nelle scuole di specializzazione
mediche per l'anno accademico 2008/2009.