IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;
  Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n.
223 del 23 luglio 2004;
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23
luglio  2004  n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del
23  agosto  2004,  nel  quale  si designa il Direttore generale della
giustizia  civile  quale  responsabile  del  registro degli organismi
deputati  a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  24  luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  35,  del 12 febbraio 2007, con il quale sono
stati  approvati  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  registro degli
organismi  deputati  a  gestire  i tentativi di conciliazione a norma
dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
  Visto  il PDG 29 gennaio 2009 con il quale l'organismo non autonomo
costituito  dalla  associazione  «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale
per  l'Arbitrato»,  con  sede legale in Pellezzano Salerno, localita'
Corgiano  20/D,  codice  e  fiscale  e  partita  IVA  n. 03023510658,
denominato   «Organismo   Internazionale   di   Conciliazione   &
Arbitrato»,  e'  stato iscritto al n. 24 del registro degli organismi
deputati  a  gestire  tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Vista  l'istanza  del 30 aprile 2009 prot. DAG 12/05/2009.0065981.E
con  la  quale il dott. Giovanni Pecoraro nato a Mercato San Severino
(Salerno)  il  21  ottobre 1945, in qualita' di legale rappresentante
della   associazione   «A.N.P.A.R.   -   Associazione  Nazionale  per
l'Arbitrato»  ha  chiesto  l'inserimento  di  un ulteriore nominativo
nell'elenco dei conciliatori;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  1,  lettera  e) del decreto
ministeriale  23  luglio  2004,  n. 222 il conciliatore e' la persona
fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del
servizio di conciliazione;
  Che  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  lettera  f  ) del decreto
ministeriale  23  luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare
la  disponibilita'  a  svolgere  le  funzioni  di  conciliazione  per
l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;
  Che  ai  sensi  dell'art.  6,  comma 1, del decreto ministeriale 23
luglio  2004,  n.  222  l'organismo  di  conciliazione richiedente e'
tenuto   ad   allegare   alla  domanda  di  iscrizione  l'elenco  dei
conciliatori  che  si  dichiarano  disponibili  allo  svolgimento del
servizio;
  Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma
4, lettera a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per il
conciliatore:
   dott. De Franciscis Luca, nato a Salerno il 20 settembre 1946;

                               Dispone

la  modifica  del  PDG  29  gennaio 2009 con il quale l'organismo non
autonomo  costituito  dalla  associazione  «A.N.P.A.R. - Associazione
Nazionale  per l'Arbitrato», con sede legale in Pellezzano - Salerno,
localita' Corgiano 20/D, codice fiscale e partita IVA n. 03023510658,
denominato   «Organismo   Internazionale   di   Conciliazione   &
Arbitrato»  e' stato iscritto nel registro degli organismi deputati a
gestire  tentativi  di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto
legislativo  17 gennaio 2003, n. 5, limitatamente alla parte relativa
all'elenco dei conciliatori.
  Dalla  data  del  presente  provvedimento l'elenco dei conciliatori
previsto  dall'art.  3,  comma  4,  lettera  a)i  e  b)i  del decreto
ministeriale  23  luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di una
ulteriore unita' nella persona di:
   dott. De Franciscis Luca nato a Salerno il 20 settembre 1946.
  Resta  ferma  l'iscrizione al n. 24 del registro degli organismi di
conciliazione  con  le  annotazioni  previste dall'art. 3 comma 4 del
decreto ministeriale n. 222/2004.
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le  vicende  modificative  dei  requisiti,  dei  dati e degli elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione.
  Il   responsabile   del   registro  si  riserva  di  verificare  il
mantenimento   dei   requisiti  nonche'  l'attuazione  degli  impegni
assunti.
   Roma, 20 maggio 2009

                                       Il direttore generale: Frunzio