IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Fardella Marcelo Alejandro nato a Villa Ballester (Argentina) il 30 luglio 1969, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «Ingeniero Industrial» ai fini dell'accesso ed esercizio In Italia della professione di ingegnere, sez. A, settore industriale; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Ingeniero Industrial», conseguito presso 1'«Universidad Tecnologica Nacional» 14 ottobre 2004; Considerato inoltre che e' iscritto presso il «Cosejo professionale de Ingenieria Industrial» dal 15 agosto 2008, matricola n. 4603; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 24 aprile 2009; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza di servizi sopra citata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sez. A, settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) costruzioni di macchine; 2) energetica e macchine a fluido; 3) impianti chimici; 4) (solo orale) ordinamento e deontologia professionale; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta: Art. 1. Al sig. Fardella Marcelo Alejandro nato a Villa Ballester (Argentina) il 30 luglio 1969, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.