IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei  sistemi  di
                              qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto  il  decreto  29  luglio  2004  relativo   all'autorizzazione
all'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl»,
ad effettuare i controlli sulla  denominazione  «Salame  S.  Angelo»,
protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16  gennaio
2004; 
  Considerato che l'autorizzazione di cui all'art. 5 del  decreto  di
cui al comma precedente cessa alla data di adozione di una  decisione
in merito al riconoscimento della denominazione in argomento da parte
dell'organismo comunitario; 
  Visto il regolamento (CE) n.  944/2008  della  commissione  del  25
settembre 2008 con il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla
registrazione  della  indicazione  geografica  protetta  «Salame   S.
Angelo»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006, concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati  autorizzati
con decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e  responsabile
della vigilanza sulla stessa; 
  Considerato che il Consorzio di tutela del Salame S.  Angelo,  alla
data di registrazione della denominazione  Salame  S.  Angelo,  quale
indicazione geografica protetta nel registro delle  denominazioni  di
origine protette e delle indicazioni  geografiche  protette  previsto
dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento  (CE)  n.  510/06,  non  ha
provveduto a confermare «ICQ  -  Istituto  Calabria  Qualita'»  quale
organismo di controllo da autorizzare  per  svolgere  l'attivita'  di
controllo sulla denominazione in argomento; 
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo»; 
  Considerato che l'organismo «I.C.Q. -  Istituto  Calabria  Qualita'
Srl»  ha  predisposto  il  piano  di  controllo  per  la  indicazione
geografica protetta «Salame  S.  Angelo»  conformemente  allo  schema
tipo; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e  forestali,  in  quanto  l'Autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge  526/1999,  si  e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione; 
  Considerata la necessita', espressa dal suddetto gruppo tecnico  di
valutazione, di rendere evidente  e  immediatamente  percepibile  dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi degli articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero  una  struttura  di
controllo con il compito di verificare ed attestare che la  specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 25 settembre 2009; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  L'autorizzazione  concessa  con  decreto  del   29   luglio   2004,
all'organismo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl» con  sede  in
Cosenza, via F.  Mancuso  n.  1,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione geografica protetta transitoriamente a livello  nazionale
«Salame S. Angelo»  e'  da  considerarsi  riferita  alla  indicazione
geografica protetta «Salame S. Angelo», registrata in ambito  europeo
con regolamento (CE) 944/2008 del 25 settembre 2008.