IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.  2,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  5,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'accordo  sottoscritto  in  data  29  aprile  2009,  tra  il
Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  e  la
regione Sardegna che stabilisce che il  trattamento  di  sostegno  al
reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un  contributo
connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro
di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed e' posto a carico del
FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 22 giugno
2009, relativo alle «Basi NATO e USA»  per  le  quali  sussistono  le
condizioni previste  dalla  normativa  sopra  citata  ai  fini  della
concessione e della proroga del trattamento di mobilita',  in  deroga
alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 195  unita'
lavorative in forza presso gli stabilimenti di La Maddalena,  Aviano,
Vicenza,  Verona,  Camp  Darby  (Pisa),  Napoli  Bagnoli   e   Napoli
Capodichino, Gaeta, Sigonella, per il periodo dal 1º gennaio 2009  al
31 dicembre 2009; 
  Vista la nota del 13 luglio 2009 con la quale la  regione  Sardegna
si assume l'impegno all'erogazione  della  propria  quota  parte  del
sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori
dipendenti dalla predetta societa', in conformita'  con  gli  accordi
siglati  presso  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali; 
  Visti gli elenchi, presentati  dalle  organizzazioni  sindacali  in
data 7 settembre 2009, dei lavoratori beneficiari del trattamento  di
mobilita' in deroga, ai sensi della sopracitata normativa, dipendenti
presso le «Basi NATO e USA» della regione Sardegna (La Maddalena); 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  e  la
proroga  del  trattamento  di  mobilita'  in  favore  dei  lavoratori
interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.
203 e dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.  2,
come modificato  dall'art.  7-ter,  commi  5,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, sono autorizzate, per il periodo dal  1º  gennaio
2009 al 31 dicembre 2009, la concessione e la proroga del trattamento
di  mobilita',  come  definito  nell'accordo  intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in  data
22 giugno 2009, in favore di un  numero  massimo  di  145  lavoratori
dipendenti delle «Basi  NATO  ed  USA»  della  regione  Sardegna  (La
Maddalena). 
  A valere sullo stanziamento di cui  all'art.  2,  comma  36,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per  l'occupazione  vengono
imputate: 
    per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 30  aprile  2009,  l'intera
contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito  spettante
al lavoratore; 
    per il periodo dal 1º maggio 2009 al 31 dicembre  2009,  l'intera
contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al  reddito  spettante
al lavoratore. 
  Il predetto trattamento e' integrato, per il periodo dal 1º  maggio
2009  al  31  dicembre  2009,  da   un   contributo   connesso   alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE-POR regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
per l'occupazione sono disposti nel  limite  massimo  complessivo  di
euro 2.044.872,00.