IL CAPO DIPARTIMENTO 
              delle politiche europee e internazionali 
 
  Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008,  n.  5396,  con  il
quale  sono  state  adottate  le  disposizioni  di   attuazione   dei
regolamenti  CE  n.  479/2008  e  n.  555/2008  per  quanto  riguarda
l'applicazione della misura  della  distillazione  dei  sottoprodotti
della vinificazione; 
  Visto, in particolare, l'art. 5, paragrafo  2  del  citato  decreto
ministeriale 27 novembre 2008  che  prevede,  a  seguito  di  istanza
avanzata da parte delle regioni o province autonome, la  possibilita'
di  individuare  ulteriori  categorie  di  produttori  per  l'esonero
dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione; 
  Considerato che la regione Toscana, con  nota  n.  268166G.50.40.20
del 16 ottobre  2009,  ha  manifestato  la  necessita'  di  esonerare
ulteriori  categorie  di  produttori  dall'obbligo  di  consegnare  i
sottoprodotti della vinificazione alla distillazione; 
  Ritenuta l'urgenza di accogliere la richiesta della regione Toscana
al fine di evitare danni ai produttori stessi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni
riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato
in premessa.