L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del 6 ottobre 2009;
  Vista  la  legge  14  novembre  1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'»;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  Garanzie  nelle  Comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n. 259, recante
«Codice  delle  comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e
integrazioni, ed in particolare l'art. 98, comma 11;
  Vista  la  legge  24  novembre  1981,  n. 689 recante «Modifiche al
sistema penale», e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7 recante «Misure
urgenti   per   la   tutela  dei  consumatori,  la  promozione  della
concorrenza,  lo  sviluppo  di  attivita'  economiche e la nascita di
nuove  imprese»,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007,  n.  40,  e  in  particolare, l'art. 1, comma 3, secondo cui «I
contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti
televisive  e  di  comunicazione elettronica, indipendentemente dalla
tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di
recedere  dal  contratto  o  di  trasferire  le  utenze  presso altro
operatore  senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza
spese  non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre
un  obbligo  di  preavviso  superiore  a  trenta  giorni. Le clausole
difformi  sono  nulle,  fatta  salva  la  facolta' degli operatori di
adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali
gia'  stipulati  alla  data di entrata in vigore del presente decreto
entro  i successivi sessanta giorni» e l'art. 1, comma 4, secondo cui
«l'Autorita'    per    le   garanzie   nelle   comunicazioni   vigila
sull'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al presente articolo e
stabilisce  le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma
2.  La  violazione  delle  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2 e 3 e'
sanzionata   dall'Autorita'   per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
applicando  l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui  al  decreto  legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato
dall'art.  2,  comma  136,  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
  Vista   la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle
comunicazioni  (di  seguito:  Autorita')  n.  4/06/CONS,  relativa al
«Mercato   dell'accesso   disaggregato   all'ingrosso  (ivi  compreso
l'accesso  condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della
fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli
identificati  dalla  raccomandazione  della  commissione  europea  n.
2003/311/CE):  identificazione ed analisi del mercato, valutazione di
sussistenza  di  imprese  con  significativo  potere  di  mercato  ed
individuazione degli obblighi regolamentari»;
  Vista  la delibera dell'Autorita' n. 274/07/CONS recante «Modifiche
ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalita' di attivazione,
migrazione e cessazione nei servizi di accesso»;
  Vista la delibera dell'Autorita' n. 27/08/CIR recante «Approvazione
dell'offerta  di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di
raccolta,   terminazione   e   transito  delle  chiamate  nella  rete
telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l'anno 2008»;
  Vista la delibera dell'Autorita' n. 68/08/CIR recante «Disposizioni
in  merito  alla capacita' giornaliera di evasione delle richieste di
migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS»;
  Vista  la  circolare  dell'Autorita'  del 9 aprile 2008, recante le
modalita'  attuative  della  delibera n. 274/07/CONS per il passaggio
degli  utenti  finali tra operatori, e relativi allegati tecnici, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della circolare;
  Visto  l'Accordo  quadro  sottoscritto  dagli  operatori in data 14
giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della
delibera  n. 274/07/CONS, pubblicato sul sito internet dell'Autorita'
il 21 luglio 2008;
  Vista  la  delibera dell'Autorita' n. 1/09/CIR recante «Diffida, ai
sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n.  259,  agli  operatori  di  rete  fissa ad adempiere alle previste
disposizioni normative in materia di migrazione»;
  Vista la delibera dell'Autorita' n. 23/09/CIR recante «Disposizioni
attuative  delle  procedure  di  cui  alla delibera n. 274/07/CONS in
merito  alla  fornitura  del  codice  di  migrazione  da  parte degli
operatori di rete fissa»;
  Vista la delibera dell'Autorita' n. 41/09/CIR recante «Integrazioni
e   modifiche  relative  alle  procedure  di  cui  alla  delibera  n.
274/07/CONS ed alla portabilita' del numero su rete fissa»;
I. Utilizzo  del  codice  di migrazione e problematiche relative alla
   sua autogenerazione
  Considerato  che,  sebbene  il  «codice  migrazione  (CdM)»  avesse
nell'ambito dell'Accordo quadro una funzione tecnica finalizzata alla
identificazione  dell'operatore  donating,  del servizio intermedio e
della risorsa da migrare, esso ha assunto - per alcuni operatori - la
funzione  di  strumento  di  verifica  che  il proprio cliente avesse
effettivamente  richiesto  il  CdM e, pertanto, di monitoraggio sulla
effettiva volonta' del cliente di trasferire la propria utenza presso
altro  operatore  di  rete fissa. Tale «funzione aggiuntiva» e' stata
ottenuta  mediante  la  implementazione di modalita' di fornitura del
CdM  di  tipo  «push»,  che  consentono  una  «tracciabilita'»  della
richiesta  del  CdM  alle  strutture  preposte  dell'operatore  e, di
conseguenza,  l'evidenza  di  un  ordine  di  migrazione  inviato dal
recipient  senza che lo stesso avesse ottenuto il relativo codice dal
cliente interessato (cd. «autogenerazione»);
  Considerato  che  non  tutti  gli operatori hanno attribuito al CdM
suddetta  funzione  aggiuntiva  e  che  l'Autorita',  con delibere n.
01/09/CIR  e  n.  23/09/CIR,  ha  reso obbligatoria l'implementazione
della  modalita' di fornitura del codice di migrazione di tipo «pull»
su  web  e  fattura, al fine di semplificare l'accesso del cliente al
proprio CdM;
  Considerato  che, nel contempo, la delibera n. 23/09/CIR stabilisce
che,   a   decorrere   dalla   disponibilita'  del  CdM  in  fattura,
quest'ultimo   deve  essere  richiesto  dall'operatore  recipient  al
cliente,   avendo   l'Autorita'   individuato   nella   prassi  della
autogenerazione  criticita'  nella funzionalita' delle procedure e di
tutela  dell'utenza rispetto ai passaggi tra operatori non richiesti,
oggetto, questi ultimi, di numerose segnalazioni all'Autorita';
  Considerato,  in  particolare, che con l'adozione della delibera n.
23/09/CIR  l'Autorita'  si  era mostrata attenta ai potenziali rischi
della   autogenerazione  ed  aveva  preannunciato  l'opportunita'  di
introdurre  strumenti a maggiore tutela dei clienti (quali ad esempio
un  opportuno  codice  segreto)  laddove la modalita' di fornitura di
tipo   «pull»,  quali  la  immissione  in  fattura»,  avrebbe  potuto
incentivare    fenomeni    fraudolenti    per    il   tramite   della
autogenerazione,   in   tali   casi   non   verificabile   da   parte
dell'operatore donating;
  Considerato,  in particolare, che la delibera n. 23/09/CIR, al fine
di  disincentivare  l'avvio di procedure di migrazione non richieste,
aveva  ipotizzato  l'introduzione  di  uno  specifico  codice segreto
fornito dal donating al proprio cliente all'atto della sottoscrizione
del  contratto,  non  calcolabile  da  parte del recipient e a questi
necessario  ai fini di poter dare avvio alla procedura di migrazione.
La  fornitura  di  suddetto codice da parte del cliente all'operatore
recipient consegue, come misura regolamentare, alla pubblicazione del
codice  di migrazione in fattura al fine di evitare che questo ultimo
possa   essere  ricostruito  indipendentemente  dalla  richiesta  del
cliente,  producendo,  come  conseguenza,  un  incremento di pratiche
commerciali  scorrette  inerenti  l'attivazione  di  servizi senza il
consenso del cliente;
  Ritenuto  in generale opportuno introdurre - in aggiunta ai vigenti
strumenti normativi a tutela della corretta esecuzione della volonta'
del  cliente  finale, generalmente attivabili ex post - uno strumento
idoneo a contrastare, ex ante, fenomeni di attivazione di servizi non
richiesti  ed aggiramenti della volonta' del cliente finale, evitando
in  tal  modo  il  disagio  al  cliente  conseguente al passaggio non
richiesto;
II. Modifiche  unilaterali  delle  procedure  di  trasferimento delle
   utenze
  Considerato che l'Autorita' ha tuttavia in piu' occasioni, ai sensi
della   delibere  n.  4/06/CONS  e  n.  274/07/CONS,  richiamato  gli
operatori,  a  seguito  di  autonome  iniziative intraprese in merito
all'introduzione  di  sistemi  di sicurezza contro la autogenerazione
del  codice  di  migrazione,  a  non effettuare modifiche unilaterali
delle  procedure di passaggio dei clienti tra Operatori di rete fissa
ed,  in  particolare,  delle  procedure definite nell'Accordo quadro,
richiamato  nella  Circolare dell'Autorita' del 9 aprile 2008 e nelle
successive  disposizioni  normative  relative  ai trasferimenti delle
utenze di rete fissa;
  Ritenuto   infatti  che  tali  modifiche,  qualsiasi  sia  la  loro
finalita'  ed  indipendentemente  dalla  loro  fattibilita' tecnica o
efficacia  rispetto allo scopo, laddove non siano condivise fra tutti
gli  operatori,  determinano  problematiche  nell'operativita'  delle
procedure  di  passaggio  e, conseguentemente, disagi e disservizi ai
clienti  finali che vedono pregiudicato il proprio diritto a cambiare
operatore di rete fissa;
III.  Approfondimento  sulle  modalita' di implementazione del codice
   segreto ai sensi della delibera n. 41/09/CIR
  Considerato   che,   con  delibera  n.  41/09/CIR,  l'Autorita'  ha
previsto, ferma restando l'attuale normativa in merito ai servizi non
richiesti ed al fine di prevenire gli effetti dannosi di tale pratica
nei  confronti  del mercato, l'introduzione di un codice di sicurezza
contro  i  trasferimenti  non  richiesti di utenze (cosiddetto codice
segreto),  che  includono tra l'altro le migrazioni e le attivazioni,
ed   ha  disposto  l'avvio  di  un  approfondimento  in  merito  alle
specifiche tecniche di implementazione di suddetto codice;
  Considerato  che  il  codice  segreto  va  inteso  come  una parola
costituita  da  un  certo numero di caratteri alfanumerici. Il codice
segreto  e' consegnato dall'operatore al proprio cliente e da questi,
all'atto   della   adesione   ad   una   nuova  offerta  commerciale,
all'operatore  recipient. Quest'ultimo invia tale codice, nell'ambito
della   procedura   di   trasferimento  dell'utenza  di  rete  fissa,
all'operatore  donating, consentendo a quest'ultimo, mediante accesso
ad un data base che associa suddetta parola al cliente in oggetto, di
verificare,   con   ragionevole   certezza,   che  il  cliente  abbia
effettivamente richiesto il trasferimento di utenza;
  Visti  i  contributi forniti dagli operatori e dagli altri soggetti
interessati   in   merito   alla   tematica   oggetto   del  presente
provvedimento;
  Considerato  che la maggior parte degli Operatori accoglie comunque
favorevolmente misure volte al rafforzamento della tutela dell'utenza
e  degli  Operatori  virtuosi,  soprattutto in un'ottica di contrasto
alle  attivazioni dei servizi non richiesti. Tale pratica, sulla base
delle  evidenze  emerse  anche  in  sede  di  precedenti procedimenti
istruttori, viene spesso associata a fenomeni di auto-generazione del
codice di migrazione;
  Considerato   che   alcuni   Operatori   si  dichiarano  favorevoli
all'adozione di un codice segreto, al fine di contrastare le pratiche
commerciali  illegittime  direttamente  nelle  fasi preliminari delle
procedure,  evitando cosi' di generare ulteriori ed onerosi reclami e
contenziosi;
  Considerato che la stessa Telecom Italia ritiene l'introduzione del
codice  segreto  fondamentale  per  interrompere  le  attivazioni non
richieste,  fenomeno,  secondo  tale  societa',  ancora di dimensioni
rilevanti;
  Considerato   che   altri  operatori  ed  alcune  associazioni  dei
consumatori  hanno  espresso la preoccupazione che la introduzione di
un  codice  segreto  si possa porre come ostacolo alla concorrenza ed
alla liberta' di scelta dei consumatori;
  Considerato in particolare che alcune associazioni dei consumatori,
seppur  esprimendo  apprezzamento  per  la  riduzione dei tempi delle
migrazioni introdotta dalla delibera n. 41/09/CIR e per la intenzione
di  ridurre il fenomeno dei passaggi non richiesti, hanno espresso la
preoccupazione  che  il codice segreto possa aggiungersi al codice di
migrazione  (in passato oggetto di numerose segnalazioni per pratiche
commerciali  scorrette)  rendendo  piu'  complesso  e  oneroso  per i
consumatori il passaggio ad altro operatore;
  Considerato  che  la  maggior  parte degli operatori e dei soggetti
intervenuti  ha  ritenuto non condivisibile la introduzione di un PIN
(Personal  Identification  Number inteso, in tale sede, come sinonimo
di  codice  segreto)  aggiuntivo al codice di migrazione, sia a causa
degli  onerosi investimenti che sarebbero necessari per modificare le
attuali  procedure  di  trasferimento delle utenze di rete fissa, sia
per il rischio di rendere l'accesso a tale procedura, per il clienti,
eccessivamente  complesso dal momento che quest'ultimo avrebbe dovuto
richiedere  al  proprio  operatore, oltre al codice di migrazione, il
PIN;
  Considerato  che  alcuni  soggetti  intervenuti  ritengono  che  la
disponibilita'  di un codice segreto in fattura o reperibile via call
center/IVR,  in  quest'ultimo caso solo chiamando dalla linea di casa
secondo  la  implementazione  di  alcuni  operatori,  si  ponga  come
ostacolo  al facile reperimento del codice di migrazione o del codice
segreto;
  Ritenuto,  anche  ai  fini  di  una  maggiore semplificazione per i
clienti   nel   reperimento   delle   informazioni   necessarie  alla
effettuazione  del  trasferimento di utenza, troppo vincolante quanto
implementato  da  alcuni  operatori ed opportuno che il cliente possa
richiedere ed ottenere in tempo reale il proprio codice di migrazione
o il codice segreto chiamando il proprio operatore con un cellulare o
altra linea telefonica, che non sia necessariamente quella oggetto di
contratto con il donating;
  Ritenuto,  altresi',  che  le verifiche dell'identita' del cliente,
poste in essere al momento della chiamata da parte di quest'ultimo al
proprio  operatore  per  la richiesta del codice di migrazione/codice
segreto, siano ragionevoli e tali da non introdurre ulteriori ritardi
ponendosi   quindi   ad   ostacolo   alla  richiesta  del  codice  di
migrazione/codice  segreto.  A  tal fine va esclusa l'introduzione di
ulteriori codici utilizzati ai fini dell'identificazione;
  Considerato  che  altri  operatori  si  sono  dichiarati favorevoli
all'introduzione  di un codice segreto nell'ambito delle procedure di
migrazione  (passaggi  OLO-OLO  o da OLO a Telecom Italia) al fine di
impedire  l'autogenerazione del codice di migrazione; gli stessi sono
contrari   alla  sua  introduzione  nell'ambito  delle  procedure  di
attivazione (passaggi da Telecom Italia a OLO) ritenendo che, a causa
della   dominanza  sull'accesso  dell'operatore  storico,  il  codice
segreto possa essere da questi utilizzato per ostacolare le attivita'
degli  operatori concorrenti, congelando di fatto le attuali quote di
mercato, nettamente a favore dell'operatore dominante;
  Considerata la richiesta da parte dalla generalita' degli operatori
che,  qualora  l'Autorita'  intendesse  procedere  con l'adozione del
codice  segreto,  l'implementazione  di suddetta ulteriore previsione
normativa  sia  effettuata  in modo da ridurre, per quanto possibile,
gli investimenti sui sistemi degli operatori, preservando i necessari
requisiti di efficacia ed efficienza della misura;
  Considerato  che  alcuni  operatori  e associazioni dei consumatori
ritengono  che  sia  comunque  auspicabile che l'Autorita' svolgesse,
prima  di  ogni  decisione,  una  consultazione  pubblica  al fine di
consentire  al  mercato  di effettuare le proprie proposte e valutare
tutti gli aspetti della misura proposta;
  Considerato   tuttavia,   che   nel   corso   del  procedimento  di
approvazione  della  delibera  n.  41/09/CIR,  i soggetti interessati
(operatori  e  consumatori) sono stati, con la comunicazione di avvio
del  procedimento, gia' invitati ad esprimere le proprie posizioni in
merito   alla   «introduzione   di   accorgimenti   nel  processo  di
trasferimento  delle  utenze  che possano consentire la riduzione del
fenomeno dei passaggi tra Operatori mai richiesti dai clienti»;
  Considerato,  in particolare, che alcuni soggetti intervenuti nella
consultazione suddetta avevano gia' rappresentato (come da allegato 1
alla  delibera n. 41/09/CIR) che la tutela rispetto al fenomeno delle
attivazioni non richieste debba essere individuata nella possibilita'
di  prevedere  l'introduzione di un PIN specifico, fornito al cliente
dall'operatore donating;   (vedi nota 1)
  Considerato  che  la  stessa  Telecom  Italia aveva gia' richiesto,
nell'ambito  del  procedimento  di  approvazione  della  delibera  n.
41/09/CIR, che, in accordo con lo spirito della delibera n. 23/09/CIR
circa   l'esigenza   di   «disincentivare  l'avvio  di  procedure  di
migrazione  non  richieste»  attraverso  l'introduzione  di un codice
segreto,  tale  codice debba essere previsto anche nelle procedure di
attivazione;   (vedi nota 2)
  Considerato  che,  al  contempo, alcuni Operatori avevano ritenuto,
nella  stessa  sede,  che  la soluzione piu' idonea per contrastare i
fenomeni di attivazioni non richieste e' costituita dall'esercizio da
parte   dell'Autorita'   di  una  costante  vigilanza  e  conseguente
attivita' sanzionatoria;
  Ritenuto   che   l'attivita'   di   vigilanza  sulle  procedure  di
trasferimento  delle utenze svolta dall'Autorita' vada affiancata con
l'introduzione  di strumenti di sicurezza ex ante in grado di evitare
al cliente i disagi dei passaggi non richiesti;
  Ritenuto pertanto opportuna l'introduzione del codice segreto e che
l'implementazione  di  suddetta  ulteriore previsione normativa venga
comunque  effettuata  in  modo  ridurre,  per  quanto  possibile, gli
investimenti  sui  sistemi  degli  operatori, preservando i necessari
requisiti di efficacia ed efficienza della misura;
  Ritenuto  opportuno,  alla  luce  delle considerazione dei soggetti
intervenuti  nell'approfondimento sul codice segreto, non appesantire
le  attuali  procedure  di  migrazione  con  l'introduzione di un PIN
aggiuntivo al codice di migrazione;
  Considerato  che  alcuni  operatori  si  sono  mostrati,  nel corso
dell'approfondimento di cui alla delibera n. 41/09/CIR, favorevoli ad
una  soluzione  per  la  introduzione  di  un  codice segreto che non
modifichi   la   struttura  dei  tracciati  record  di  migrazione  e
attivazione  di cui all'Accordo Quadro e che si basi, pertanto, sulla
generazione dei codici di migrazione da parte del donating effettuata
introducendo    opportuni    accorgimenti    che    ne    impediscano
l'«autogenerazione» da parte del recipient;
  Considerato  che  alcuni  operatori  hanno  considerato, al fine di
introdurre  un  sistema di sicurezza rispetto alla autogenerazione ed
alle  attivazioni  non richieste, plausibile l'utilizzo del campo del
codice  di migrazione che identifica l'operatore donating (campo COW)
laddove  si  introduca,  in  luogo  dell'attuale  codice univoco (una
singola  tripletta  di  caratteri  alfanumerici identifica un singolo
operatore donating), un «codice multiplo» ovvero si associ, a ciascun
operatore,  un insieme di combinazioni di tre caratteri alfanumerici;
ad  ogni cliente l'operatore assegna un codice COW scelto casualmente
all'interno  dell'insieme  suddetto;  in  tal modo la possibilita' di
successo   della   autogenerazione  risulta  pari  all'inverso  della
cardinalita' dell'insieme di codici COW definito dall'operatore;
  Ritenuta  tecnicamente  fattibile  la  soluzione tecnica suddetta e
valutatone  il minore impatto, rispetto ad altre possibili soluzioni,
sulle  attuali  procedure  di migrazione, le quali continuerebbero ad
utilizzare i tracciati record di cui all'Accordo quadro;
  Ritenuto  opportuno che ciascun operatore definisca in autonomia la
struttura  dell'insieme  di  codici  operatore («COW multiplo») e che
questo  sia  comunicato  per  iscritto a tutti gli operatori aderenti
all'Accordo  quadro e reso pubblico sul portale dell'operatore stesso
o  su  altro  portale,  scelto  di  comune accordo  (vedi nota 3) con
almeno  trenta  giorni  solari  di  anticipo  rispetto  all'effettivo
utilizzo nell'ambito delle procedure di trasferimento delle utenze di
rete fissa;
IV. L'introduzione  del codice segreto nell'ambito delle procedure di
   migrazione
  Considerato  che  l'utilizzo  del  contenuto  del  campo COW per la
doppia  funzionalita' di identificazione dell'operatore donating e di
codice  segreto  non  altera, nella sostanza, il flusso delle attuali
procedure  di  migrazione  le  cui  specifiche  tecniche sono annesse
all'Accordo  quadro  e  richiamate  dalla Circolare del 9 aprile 2008
dell'Autorita';
  Considerato,  nello  specifico,  che  il campo COW continuerebbe ad
essere  fornito,  dall'operatore  al proprio cliente, all'interno del
codice   di   migrazione   nelle  modalita'  previste  dalla  vigente
normativa,   ovvero  dalle  delibere  n.  1/09/CIR,  n.  23/09/CIR  e
successive modificazioni, senza pertanto alcun ulteriore aggravio per
il cliente;
  Ritenuto  opportuno,  al  fine  di distribuire in modo uniforme gli
oneri  implementativi, che l'operatore recipient, una volta acquisito
il  codice  di  migrazione  con  il campo COW cosi' come generato dal
donating,  identifichi  quest'ultimo  e  comunichi,  allo  stesso, il
codice  cosi'  come  acquisito. A tale fine gli operatori alternativi
devono  implementare  le  necessarie  modifiche  nel processo atte al
riconoscimento,  prima  dell'avvio della fase 2, di tutti i possibili
codici COW relativi a ciascun Operatore. In fase 3 non sono richieste
ulteriori  elaborazioni  da  parte  dell'operatore recipient il quale
trasmette  il codice di migrazione con COW multiplo a Telecom Italia.
Quest'ultima  implementa  le logiche di riconoscimento dell'operatore
donating (ai fini dell'invio del codice sessione);
  Ritenuto quindi opportuno, al fine di ridurre l'impatto complessivo
sui  sistemi degli operatori e per ragioni di efficienza, che Telecom
Italia  rete determini, a seguito dell'invio dell'ordine di fase 3 da
parte  dell'operatore  recipient,  l'operatore donating associando la
singola  istanza  del  «codice  COW multiplo», inviata dall'operatore
recipient   all'operatore  donating  all'avvio  della  fase  2  della
migrazione,  al  codice  COW  univoco  (quello  attualmente  previsto
all'allegato  8  dell'Accordo  Quadro),  che  identifica  l'operatore
donating;
  Ritenuto   opportuno,   al  fine  di  prevenire  l'esaurimento  dei
possibili  codici  segreti  (il  numero  di  tali codici e' pari alle
possibili  combinazioni di tre caratteri alfanumerici del campo COW),
che  ogni  operatore  definisca un insieme di codici segreti («codice
COW multiplo») non superiore a 200;
  Considerato  che,  essendo  il  campo  COW  comunque  deputato alla
identificazione   dell'operatore   donating,   al   fine  di  evitare
malfunzionamenti  delle procedure, due clienti che usufruiscono delle
offerte  commerciali  di  operatori  diversi  non  possono utilizzare
codici segreti identici e che, pertanto, gli operatori devono evitare
tale  circostanza  comunicando  agli altri operatori i codici segreti
utilizzati;
  Ritenuto  che  eventuali situazioni di conflitto  (vedi nota 4) dei
codici  multipli  codici  segreti  debbano  essere, in prima istanza,
risolte nell'ambito del comitato tecnico di cui all'Accordo quadro;
V. Introduzione   di   un  codice  segreto  in  attivazione:  aspetti
   implementativi, impatti economici e regolamentari.
                 Implementazione e impatti economici

  Considerato che l'art. 17-bis (Modalita' di attivazione dei servizi
di  accesso)  della  delibera  n.  274/07/CONS, che modifica l'art.17
della delibera n. 4/06/CONS, definisce le modalita' di attivazione di
un  servizio  di  accesso presso un operatore alternativo, intendendo
per   operatore  donating  la  divisione  commerciale  dell'operatore
notificato,  mentre  per  recipient  la  direzione  commerciale di un
operatore alternativo;
  Considerato  che  il  comma 2 dell'articolo succitato prevede, alla
lettera  b),  che  l'operatore  recipient  trasmetta  la richiesta di
attivazione  alla divisione rete dell'operatore notificato, indicando
la data attesa di consegna concordata con il cliente;
  Ritenuto  che  un  eventuale  invio  del codice segreto nell'ambito
degli  attuali  processi  di attivazione comporterebbe, per tutti gli
operatori  che  acquistano  servizi  di  accesso  da  Telecom Italia,
investimenti   di  notevole  entita'  (richiedendo  la  modifica  dei
tracciati  e  dei  sistemi  preposti  al  provisioning dei servizi di
accesso  wholesale al fine di integrare i dati, che sino ad oggi sono
stati  necessari e sufficienti all'esecuzione dell'ordinativo, con il
codice  segreto). Tali investimenti risulterebbero maggiori di quelli
richiesti  per  adattare le procedure di migrazione per le quali puo'
essere utilizzato il codice di migrazione con l'aggiuntiva valenza di
codice segreto;
  Ritenuto  opportuno  minimizzare  i  costi e gli oneri in capo agli
operatori,  evitando,  per  quanto  tecnicamente possibile, modifiche
degli attuali processi di attivazione dei servizi wholesale;
  Considerato   che   il  database  clienti,  cui  verrebbe  aggiunta
l'informazione  relativa  al  codice segreto, e' nella disponibilita'
della divisione commerciale di Telecom Italia (Telecom Italia retail)
la quale opera in veste di operatore donating; pertanto una eventuale
comunicazione  del codice segreto alla divisione wholesale di Telecom
Italia   richiederebbe  che  la  stessa  disponesse  dell'accesso  al
database suddetto;
  Ritenuto   opportuno,  in  linea  con  le  osservazioni  di  alcuni
operatori,  che  Telecom  Italia  wholesale  non  sia coinvolta nella
verifica  del  codice  segreto,  il quale e' nella disponibilita' dei
database  clienti  di  Telecom  Italia  Retail. Cio' anche al fine di
evitare   che   la   divisione   wholesale  dell'operatore  dominante
verticalmente  integrato  sia  investita  di  una funzione impropria,
essendo  la  stessa deputata esclusivamente alla fornitura di servizi
intermedi;
  Ritenuto opportuno, in conclusione, che l'operatore recipient invii
il  codice  segreto  alla  divisione  retail  di Telecom Italia e che
questa  utilizzi  tale  informazione  al  solo  fine di verificare la
correttezza del codice suddetto;
  Ritenuto  ragionevole,  considerando  il  carico  dei  sistemi, che
l'esito  della  verifica  del  codice  segreto sia inviato da Telecom
Italia  retail  all'operatore recipient entro un giorno solare, oltre
il quale si applica il meccanismo del silenzio assenso;
  Considerato che l'operatore recipient puo' inviare, senza rilevante
aggravio  sulle attuali procedure di migrazione, la comunicazione del
codice  segreto  alla  divisione retail di Telecom Italia utilizzando
gli  attuali  tracciati  record  di  migrazione,  aggiungendo Telecom
Italia  retail tra gli operatori donating; Telecom Italia retail puo'
comunicare all'operatore recipient, entro un certo tempo limite e per
il tramite degli stessi tracciati record, l'esito della verifica;
  Ritenuto  pertanto  opportuno che Telecom Italia retail, al fine di
utilizzare  gli  attuali  tracciati record delle migrazioni, utilizzi
come codice segreto una parola contenente un numero di tre caratteri,
in analogia a quanto effettuato per le migrazioni;
  Ritenuto  opportuno  che  Telecom  Italia  fornisca suddetto codice
segreto  ai  propri clienti nelle modalita' stabilite dalla normativa
vigente  per  il  codice  di  migrazione  e,  nello  specifico,  come
stabilito  dal  punto  1,  lettere  a) e b) della diffida di cui alla
delibera  n.  1/09/CIR,  per  le modalita' di fornitura via IVR, call
center,  web,  e  alla  delibera n. 23/09/CIR, art.1, comma 1, per la
fornitura  nella fattura periodicamente inviata, in qualsiasi forma e
modalita', al cliente;
  Ritenuto  opportuno  che,  in  assenza  di un riscontro da parte di
Telecom  Italia  retail,  l'operatore  recipient  possa  applicare il
meccanismo  del  silenzio assenso per cui, ricevuto, entro 24 ore, un
riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso l'operatore
richiedente avvia comunque la procedura di attivazione;
  Considerata  la  necessita'  che Telecom Italia wholesale, all'atto
della  richiesta  di  attivazione,  correli  quest'ultima con l'esito
della  verifica del codice segreto inviato dall'operatore recipient a
Telecom Italia retail;
  Considerato  che  la verifica suddetta puo' essere effettuata con o
senza l'utilizzo di un Codice Sessione:
  Gestione  della  verifica  da  parte  di  TI del Codice Segreto con
l'utilizzo  di  un  Codice  Sessione.  Telecom Italia Retail comunica
l'esito della verifica del codice segreto all'operatore recipient. In
caso   positivo  invia  anche  un  Codice  Sessione  che  l'operatore
recipient  inserisce  nella  richiesta  di  attivazione verso Telecom
Italia  Wholesale.  Quest'ultima,  prima di dare avvio al processo di
attivazione,   verifica  in  automatico  la  correttezza  del  Codice
Sessione  suddetto  interrogando il Gateway di Telecom Italia Retail,
finalizzato  alla  gestione  delle migrazioni. Tale verifica concerne
l'espletamento  della  verifica del codice segreto e la validita' del
Codice  Sessione (le procedure ne prevedono normalmente una validita'
limitata  nel  tempo).  Appare  opportuno,  in  analogia  con  quanto
previsto  per  le  procedure  di  migrazione, che la validita' Codice
Sessione  si  estenda fino a quindici giorni lavorativi dalla data di
emissione.  Nel  caso  in  cui  tale  verifica  abbia esito negativo,
l'operatore  ne  viene  informato mediante apposita causale e Telecom
Italia  Wholesale  interrompe  il  processo  di attivazione. Suddetta
soluzione richiede l'inserimento, nell'attuale tracciato record delle
attivazioni, di un campo aggiuntivo finalizzato a veicolare il Codice
Sessione,   con  rilevante  impatto  implementativo  per  l'operatore
interconnesso.
   Gestione  della  verifica  da parte di TI del Codice Segreto senza
l'utilizzo di un Codice Sessione. Fermo restando la verifica iniziale
da  parte  di  Telecom Italia Retail del codice segreto, e' possibile
non  utilizzare  il  Codice  Sessione  consentendo  a  Telecom Italia
wholsale,  una  volta  ricevuta  una  richiesta  di  attivazione,  la
possibilita'  di  verificare  in  automatico,  sul sistema di Telecom
Italia  Retail  sopra  descritto,  l'avvenuta  validazione del codice
segreto  da  parte  di quest'ultima. Tale procedura deve consentire a
Telecom  Italia  Wholesale  di  accertare,  a  fronte  dei  dati  che
caratterizzano  una  specifica  richiesta  di attivazione (i dati del
cliente  e  dell'operatore Recipient), l'avvenuta verifica del codice
segreto da parte di Telecom Italia Retail per la medesima richiesta e
che  la  richiesta  di  attivazione sia avvenuta entro un ragionevole
limite   temporale   dall'effettuazione  della  verifica  del  codice
segreto.  Appare ragionevole, in analogia con le migrazioni, che tale
limite  non  ecceda  i  quindici  giorni lavorativi. In caso di esito
negativo   della  verifica  suddetta,  l'operatore  ne  e'  informato
mediante  apposita  causale con conseguente interruzione del processo
di attivazione.
  Considerato  che,  dei  due  approcci sopra descritti, quello senza
l'utilizzo  del  Codice  Sessione  non  richiede alcuna modifica agli
attuali tracciati record di attivazione;
  Ritenuto  opportuno, per quanto sopra ed al fine di minimizzare gli
impatti  sui  sistemi  degli operatori, che questi possano utilizzare
gli  attuali  tracciati  record  di attivazione o quelli che saranno,
nell'ambito degli appositi procedimenti, di volta in volta definiti;
  Considerato   comunque   opportuno   prevedere   che,  in  fase  di
applicazione  di  quanto indicato al punto precedente, Telecom Italia
fornisca  all'Autorita'  le  specifiche delle comunicazioni trasmesse
tra  TI  Wholesale  e  Retail  al fine di consentire la vigilanza sul
rispetto degli obblighi di separazione amministrativa;
  Ritenuto   in   conclusione   ragionevole,   per   quanto  riguarda
l'introduzione   del   codice   segreto   anche  nelle  procedure  di
attivazione,  prevedere  che  questo  sia  comunicato  dall'operatore
recipient  alla  divisione  retail  di Telecom Italia utilizzando gli
attuali  tracciati  record delle procedure di migrazione, aggiungendo
Telecom  Italia retail come operatore donating; Telecom Italia retail
verifica  la  correttezza  del  codice;  l'esito  della  verifica  e'
trasmesso  all'operatore  richiedente  entro  un  ragionevole arco di
tempo;  in  assenza  di  un riscontro si applica il silenzio assenso;
ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso
l'operatore  recipient  avvia la procedura di attivazione utilizzando
gli  attuali  tracciati  record  di attivazione o quelli che saranno,
nell'ambito degli appositi procedimenti, di volta in volta definiti;
                         Misure di garanzia

  Considerato  quanto  riportato  nelle  premesse  alla  delibera  n.
274/07/CONS   laddove   la  Commissione  europea,  nel  rilevare  che
l'obbligo  di  trasmettere  i  dettagli  del contratto alla divisione
retail   di  TI  potrebbe  comportare  il  rischio  di  comportamenti
anticompetitivi,  ad  es.  pratiche  di  retention  da  parte  di  TI
attraverso  l'uso  di informazioni della sua divisione retail, invita
l'AGCOM  a  «considerare  qualora,  al fine di limitare il rischio di
comportamenti   di   retention   anticompetitivi,   sia   sufficiente
trasmettere   le  informazioni  solo  alle  divisioni  wholesale  del
donating prima dell'avvenuta migrazione. Queste ultime dovrebbero poi
passare  alla  divisione  retail  solo  le  informazioni strettamente
necessarie alla migrazione del cliente.»;
  Considerato   che,   nelle   stesse   premesse   sopra  richiamate,
l'Autorita'  aveva ritenuto necessario prevedere, al fine di limitare
il  rischio  di  comportamenti  di retention anticompetitivi da parte
dell'operatore  incumbent,  che  in  fase  di attivazione dei servizi
intermedi,  l'operatore recipient comunichi unicamente alla divisione
wholesale  di  Telecom Italia la richiesta di attivazione ed altresi'
che  la  divisione wholesale di Telecom Italia potra' successivamente
trasmettere  alla  divisione  retail  dello  stesso operatore le sole
informazioni  strettamente  necessarie  alla migrazione del cliente e
che  in  nessun  caso  la  divisione  wholesale potra' trasmettere il
nominativo  dell'operatore recipient o altre informazioni relative al
nuovo  servizio  di  cui e' stata richiesta l'attivazione da parte di
quest'ultimo operatore;
  Considerato  che, per quanto sopra richiamato, il comma 2 dell'art.
17-bis  (Modalita'  di  attivazione  dei  servizi  di  accesso) della
delibera  n.  274/07/CONS,  che  modifica  l'art.17 della delibera n.
4/06/CONS,   prevede,   alla   lettera   c)  che  la  divisione  rete
dell'operatore  notificato,  dopo  aver  preso  in  carico  l'ordine,
confermi  al  recipient  la  data di attesa consegna e comunichi, non
prima  di  cinque  giorni dalla data di attesa consegna, alla propria
divisione  commerciale  la cessazione del cliente. Tale comunicazione
non  contiene alcuna indicazione relativa al recipient ed al servizio
di cui e' stata richiesta l'attivazione;
  Ritenuto   pertanto  necessario  prevedere  opportuni  sistemi  che
garantiscano  che  l'invio del codice segreto da parte dell'operatore
recipient  a  Telecom Italia retail sia utilizzato solo al fine della
verifica  della  correttezza  di tale codice e non per altre pratiche
commerciali;
  Ritenuto  opportuno,  ai  sensi  della  delibera n. 274/07/CONS che
modifica  la  delibera  n.  4/06/CONS,  che  i  dati comunicati dagli
operatori  a Telecom Italia Retail non siano accessibili da personale
commerciale di Telecom Italia retail;
  Ritenuto  opportuno  che  i  dati  suddetti  siano  memorizzati nei
sistemi  di  Telecom  Italia  retail  per  il  tempo  necessario alle
verifiche    che    dovessero    rendersi    necessarie   nel   corso
dell'operativita'  delle  procedure,  non  ultimo al fine di dirimere
eventuali  controversie  in  merito  ai  codici segreti inviati dagli
operatori;
  Ritenuto  che, ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, che modifica
la  delibera  4/06/CONS,  l'accesso  da parte di personale di Telecom
Italia  ai sistemi informativi che gestiscono le verifiche del codice
segreto  sia  protetto mediante la previsione di strumenti quali User
ID,  Password,  procedure  di abilitazione dell'accesso, tracciamento
degli  accessi/attivita'  e  comunque  dall'adozione  delle misure di
riservatezza  di  cui  alla  delibera  n.  152/02/CONS  e  successive
modificazioni;
VI. Introduzione del carattere di controllo
  Considerato che all'atto della comunicazione del codice (inteso nel
seguito  equivalentemente come codice di migrazione o, nel caso delle
attivazioni,  come  la  sequenza  del  codice  segreto  e  del numero
telefonico) dal donating al cliente e da questi al recipient, possono
verificarsi  errori  a  seguito  dei  quali  il  codice acquisito dal
recipient   potrebbe  risultare  difforme  da  quello  effettivamente
generato dall'operatore donating;
  Considerato  che un errore di comunicazione del codice da parte del
cliente  viene rilevato dall'Operatore recipient solo a seguito delle
verifiche  formali  svolte  dall'Operatore donating nell'ambito della
procedura di trasferimento dell'utenza, con conseguente ritardo nello
svolgimento della stessa;
  Ritenuto  opportuno  ridurre  la probabilita' di errore suddetta al
fine  di rendere maggiormente efficienti le procedure e minimizzare i
disservizi per il cliente;
  Considerato  che  la  introduzione  di  un  carattere  di controllo
associato al codice, calcolato dal donating secondo un algoritmo noto
e  da  questi  consegnato  al  cliente, consentirebbe al recipient di
effettuare,   in  modo  semplice  e  preventivo,  la  rivelazione  di
eventuali errori di comunicazione o trascrittura del codice;
  Considerato,  nello  specifico, che l'operatore recipient, all'atto
della  acquisizione  del  codice  potrebbe  verificare che non vi sia
stato  un  errore  di  trascrizione  o  di comunicazione da parte del
cliente  calcolando,  a  sua  volta,  il  carattere  di  controllo  e
confrontando  l'esito  del  calcolo  con  il  carattere  di controllo
ricevuto dal cliente;
  Ritenuto  pertanto  opportuno  disporre,  nell'ambito  del presente
provvedimento,  l'adozione  di  un  carattere di controllo secondo le
modalita'  definite  nell'allegato  1  alla presente delibera, di cui
costituisce parte integrante;
VII. Il periodo transitorio
  Considerati  i tempi necessari agli operatori per adeguare i propri
sistemi in fase di attivazione  (vedi nota 5) e migrazione;
  Ritenuto  opportuno che, nelle more della implementazione del nuovo
processo  di  trasferimento  delle  utenze  di rete fissa che include
l'utilizzo del codice segreto di cui al presente provvedimento, resti
operativo  l'attuale  processo  di  attivazione  e  migrazione,  come
definito dalla normativa vigente;
  Ritenuto pertanto opportuno, nelle more della implementazione delle
misure  relative  al codice segreto di cui al presente provvedimento,
che  gli operatori utilizzino il processo di attivazione e migrazione
di cui alla Circolare dell'Autorita' del 9 aprile 2008;
  Ritenuto  opportuno  svolgere  ulteriori  approfondimenti in merito
alla modalita' di introduzione del codice segreto per le richieste di
Number  Portability  pura, anche alla luce delle attivita' tuttora in
corso  per  la  definizione  delle  specifiche  tecniche dei relativi
processi,  ai  sensi della delibera n. 41/09/CIR, per i trasferimenti
su rete fissa;
  Visti gli atti del procedimento in oggetto;
  Sentite,  in  data  15  settembre  2009  le societa' Wind, Fastweb,
Teleunit,  Brennercom,  Infracom e AIIP, in data 16 settembre 2009 le
societa'  Welcome  Italia  e  Eutelia,  in  data 18 settembre 2009 le
societa' Vodafone, BT Italia, Telecom Italia;
  Udita  la  relazione  del  Commissario Stefano Mannoni, relatore ai
sensi  dell'articolo  29  del  Regolamento per l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:


                               Art. 1.


Modalita'  di  implementazione  del  codice segreto nell'ambito delle
procedure di migrazione di cui all'art. 1 della delibera n. 41/09/CIR
    che modifica le procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS

  1.  Ai  sensi  dell'art.1,  comma  2,  lettera b) della delibera n.
41/09/CIR, tra le informazioni che il recipient fornisce, nell'ambito
della  comunicazione  della  richiesta  di  migrazione  all'operatore
donating,  e'  incluso il codice segreto del cliente che ha richiesto
il trasferimento di utenza su rete fissa;
  2.  Il  codice segreto di cui al comma precedente corrisponde ad un
singolo elemento scelto tra un insieme di N combinazioni casuali di X
caratteri alfanumerici. Tale insieme e' associabile in modo univoco a
ciascun  operatore;  l'operatore assegna ad ognuno dei propri clienti
il  codice  segreto  estraendo,  con  algoritmo  casuale, un elemento
dell'insieme suddetto;
  3.  Ai  fini del presente provvedimento il codice segreto di cui al
comma  precedente  e'  costituito da X=3 caratteri alfanumerici ed e'
scelto tra un insieme di N=200 combinazioni;
  4.  Il  codice  segreto  di  cui  al comma precedente e' comunicato
dall'operatore   recipient  all'operatore  donating  all'interno  del
codice di migrazione, utilizzando il campo che identifica l'operatore
donating  (campo  COW);  la  comunicazione  di  cui al presente comma
avviene  secondo le specifiche tecniche relative all'invio del codice
di  migrazione,  allegate  alla Circolare dell'Autorita' del 9 aprile
2008 come successivamente modificate;
  5.  Il  codice  di  migrazione,  di  cui  al comma 4, e' fornito al
cliente  nelle  modalita'  previste  dalla  vigente normativa, ovvero
dalle delibere nn. 1/09/CIR, 23/09/CIR e successive modificazioni;
  6. Ferme restando le tempistiche di cui alla lettera c) del comma 2
dell'art.18  della  delibera  n.  274/07/CONS,  come modificato dalla
delibera  n.  41/09/CIR, l'operatore donating verifica la correttezza
del  codice  segreto inviatogli, ai sensi del comma 1, dall'operatore
recipient;
  7.  Qualora  il codice segreto inviato dall'operatore recipient non
sia,  a  seguito  delle verifiche di cui al comma 6, corrispondente a
quello   fornito   dall'operatore   donating   al   proprio  cliente,
l'operatore  donating  non  da'  seguito alla procedura di migrazione
comunicando  all'operatore  recipient  uno scarto con causale «codice
segreto   errato»;   resta  in  vigore  quanto  gia'  definito  nelle
specifiche  tecniche  allegate  alla  Circolare  dell'Autorita' del 9
aprile  2008, e successive modificazioni, relativamente alla verifica
degli altri campi del Codice di Migrazione;
  8. Ciascun operatore definisce un insieme di N combinazioni casuali
di  tre  caratteri alfanumerici, di cui al comma 3, e lo comunica per
iscritto,  con  almeno  trenta  giorni  solari  di  anticipo rispetto
all'effettivo  utilizzo  nell'ambito delle procedure di trasferimento
delle   utenze   di  rete  fissa,  a  tutti  gli  operatori  aderenti
all'Accordo  Quadro,  incluso  Telecom  Italia wholesale, la quale lo
rende pubblico sul proprio portale wholesale;
  9.  L'utilizzo  del  campo  COW  del  codice  di  migrazione per la
comunicazione  del  codice segreto non altera il flusso delle attuali
procedure  di  migrazione  di  fase  2  e di fase 3 le cui specifiche
tecniche sono annesse all'Accordo Quadro e richiamate dalla Circolare
del 9 aprile 2008 dell'Autorita';
  10.  Telecom  Italia  wholesale,  prima  dell'avvio  della  fase  3
determina,   in   base   al   contenuto   del  campo  COW  inviatogli
dall'operatore  recipient, l'operatore donating, sulla base di quanto
da quest'ultimo comunicato ai sensi del comma 8;
  11.  I codici segreti comunicati dagli operatori nelle modalita' di
cui al comma 8 non possono essere utilizzati da altri operatori;
  12.   Eventuali   situazioni  di  coincidenza  tra  codici  segreti
utilizzati  da  due  o piu' operatori sono, in prima istanza, risolte
nell'ambito del comitato tecnico di cui all'Accordo Quadro;


(1) «Una possibile ipotesi potrebbe consistere nella previsione di un
codice  a  5  cifre,  diverso  ed  aggiuntivo  rispetto  al codice di
migrazione,  fornito  dal  cliente  al  recipient e, successivamente,
comunicato  dal  recipient al donating nell'ambito delle procedure di
migrazione  al  fine di dare avvio della «fase 2». Viene chiarito che
l'implementazione  del  PIN  comporta,  da un lato, una modifica agli
attuali  tracciati  record per l'inserimento di un ulteriore campo e,
dall'altro,  una  modifica dei processi per consentire agli operatori
donating  di  automatizzare  la  verifica  sulla  correttezza del PIN
fornito  dall'operatore  recipient. Le relative modalita' di sviluppo
potranno essere condivise nel corso di un apposito tavolo tecnico».
(2)  «Tale  codice  segreto dovrebbe essere univocamente associato al
cliente, oltre che presente in bolletta e ben visibile. Il Recipient,
ottenuto  il  codice segreto dal cliente, lo trasmette al Donating il
quale,  nel  caso  in  cui il codice ricevuto non sia uguale a quello
fornito  al  proprio  cliente,  invia  al Recipient una comunicazione
contenente  la causale di scarto «Codice segreto non valido», mentre,
in  caso  contrario,  conferma la correttezza del codice o applica il
meccanismo del «silenzio assenso»»;
(3)  Ad oggi le informazioni relative alle specifiche tecniche di cui
all'Accordo  quadro sono accessibili sul portale wholesale di Telecom
Italia.
(4)  Due  o  piu'  operatori  definiscono  uno  o piu' codici segreti
coincidenti;
(5)  L'operatore  dovra'  sincronizzare  la  ricezione  del  KO, OK o
silenzio  assenso  con  l'invio  del tracciato record di attivazione.
Telecom  Italia dovra' implementare la gestione del codice segreto in
attivazione.