IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e,  in
particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede  che  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  acquisito  il
parere del Ministero della sanita', determina il numero dei posti  da
assegnare  a  ciascuna  scuola  di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia; 
  Visto il decreto  1°  agosto  2005  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, relativo al riassetto delle  scuole
di specializzazione di area sanitaria; 
  Visto il  decreto  29  marzo  2006  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  d'intesa  con  il  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,  con  il  quale  sono
stati definiti gli standard e i  requisiti  minimi  delle  scuole  di
specializzazione; 
  Visto il decreto 17 febbraio  2006  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  relativo  alla  modificazione  del
decreto 1° agosto 2005, nella parte relativa  all'approvazione  della
scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza; 
  Visto il decreto 22  gennaio  2008  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  d'intesa  con  il  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di  integrazione  del
decreto 29 marzo 2006, con gli standard e requisiti minimi,  relativi
alla scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  province  autonome
di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della
conferenza stato-regioni, sulla determinazione del numero globale dei
medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e  sui
contingenti dei contratti di formazione  specialistica  da  assegnare
alle scuole di specializzazione mediche per  il  triennio  accademico
2008/2009 - 2010/2011 di cui all'art. 35,  primo  comma  del  decreto
legislativo n. 368/1999; 
  Visto il decreto del Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, in corso di perfezionamento, adottato di  concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e
con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  concernente  il
fabbisogno annuo di medici specialisti da  formare  nelle  scuole  di
specializzazione per l'anno accademico 2008/2009, pari a 8848  unita'
e  la  determinazione  del  numero  complessivo  dei   contratti   di
formazione specialistica da assegnare nel medesimo  anno  accademico,
pari a complessivi n. 5.000,  con  la  conseguente  ripartizione  per
ciascuna tipologia di scuola di specializzazione; 
  Visti i decreti del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
rispettivamente in data 31 marzo 2009 e 6 marzo 2009, con i quali  si
e' provveduto all'assegnazione di n.  5000  contratti  di  formazione
specialistica alle scuole di specializzazione universitarie di cui al
predetto decreto legislativo n. 368/1999; 
  Visti in particolare l'art. 3 del decreto del 31 marzo 2009,  sopra
richiamato e  la  ministeriale  n.  1194,  del  31  marzo  2009,  che
prevedono,  in  una  fase  successiva,   l'assegnazione   dei   posti
aggiuntivi a  finanziamento  regionale  e  a  finanziamento  comunque
acquisito dalle universita'; 
  Rilevata l'opportunita' di  soddisfare  le  esigenze  rappresentate
dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonche'
quelle  derivanti   da   finanziamenti   comunque   acquisiti   dalle
Universita', cosi' come previsto nel decreto  ministeriale  31  marzo
2009; 
  Ritenuto di dover modificare meri errori materiali riscontrati  nel
decreto  ministeriale  31  marzo  2009,  di  cui  due  immediatamente
comunicati alle universita' coinvolte con note numeri  1357  e  1524,
rispettivamente dell'8 aprile 2009 e del 21 aprile 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  Per l'anno accademico 2008/2009 il numero di medici  da  ammettere,
con assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati
dalle regioni e' stabilito alla III colonna della tabella allegata al
presente decreto, secondo quanto comunicato dagli atenei.