IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della sanita', determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia; Visto il decreto 1° agosto 2005 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria; Visto il decreto 29 marzo 2006 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione; Visto il decreto 17 febbraio 2006 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativo alla modificazione del decreto 1° agosto 2005, nella parte relativa all'approvazione della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza; Visto il decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di integrazione del decreto 29 marzo 2006, con gli standard e requisiti minimi, relativi alla scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza; Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della conferenza stato-regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti dei contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per il triennio accademico 2008/2009 - 2010/2011 di cui all'art. 35, primo comma del decreto legislativo n. 368/1999; Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in corso di perfezionamento, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2008/2009, pari a 8848 unita' e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione; Visti i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca, rispettivamente in data 31 marzo 2009 e 6 marzo 2009, con i quali si e' provveduto all'assegnazione di n. 5000 contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione universitarie di cui al predetto decreto legislativo n. 368/1999; Visti in particolare l'art. 3 del decreto del 31 marzo 2009, sopra richiamato e la ministeriale n. 1194, del 31 marzo 2009, che prevedono, in una fase successiva, l'assegnazione dei posti aggiuntivi a finanziamento regionale e a finanziamento comunque acquisito dalle universita'; Rilevata l'opportunita' di soddisfare le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonche' quelle derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Universita', cosi' come previsto nel decreto ministeriale 31 marzo 2009; Ritenuto di dover modificare meri errori materiali riscontrati nel decreto ministeriale 31 marzo 2009, di cui due immediatamente comunicati alle universita' coinvolte con note numeri 1357 e 1524, rispettivamente dell'8 aprile 2009 e del 21 aprile 2009; Decreta: Art. 1 Per l'anno accademico 2008/2009 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle regioni e' stabilito alla III colonna della tabella allegata al presente decreto, secondo quanto comunicato dagli atenei.