IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il comma 31 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che prevede che a decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario di  cui
all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e' ridotto di 313 milioni di euro  e  che  in  sede  di
ripartizione del fondo cosi'  rideterminato  si  tiene  conto,  anche
sulla base di certificazioni prodotte dagli enti  interessati,  delle
riduzioni  di  spesa  derivanti,  per  ciascun   ente   territoriale,
dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31; 
  Visto il comma 32 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che  dispone  che,  entro  il  30  giugno  2008,  sulla  base   delle
certificazioni degli enti interessati, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
locali, quantifica l'ammontare effettivo  delle  riduzioni  di  spesa
conseguibili  al  31  dicembre  2008  e  che  a   seguito   di   tale
accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione
alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e
la  riduzione  dei  trasferimenti,  adegua  con  propri  decreti   la
dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario  di  cui  all'art.  34,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
per i soli enti che hanno dato  piena  attuazione  alle  disposizioni
previste dai commi da 23 a 32, a valere  nei  limiti  dell'incremento
del fondo ordinario di cui al comma 31; 
  Visto il comma 32-bis che prevede che le regioni a statuto speciale
provvedono  ad  adottare  le  disposizioni  idonee  a  perseguire  le
finalita' di cui ai commi da 23 a  29  e  che,  in  caso  di  mancata
attuazione delle disposizioni di cui al primo  periodo  del  presente
comma entro la data del  30  giugno  2008,  la  riduzione  del  fondo
ordinario prevista dal comma 31 si applica  anche  agli  enti  locali
delle regioni a statuto speciale; 
  Considerato che per le finalita' previste  dal  terzo  periodo  del
citato comma 31 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  in
sede previsionale, il capitolo 1316 dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno  (fondo  ordinario)  e'  stato  integrato  per
l'anno 2008 dell'importo  di  100  milioni  di  euro  in  termini  di
competenza; 
  Tenuto conto dell'allegato elenco degli enti che hanno  inviato  le
certificazioni attestanti le riduzioni di spesa previste  dal  citato
comma 32, art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  secondo  il
modello di certificazione per l'acquisizione dei dati  approvato  con
decreto ministeriale del 15 luglio 2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2008; 
  Ritenuto di condividere  la  proposta  del  Ministero  dell'interno
volta ad escludere dal rimborso gli enti che  risultano  inadempienti
alla trasmissione della certificazione, al fine di non  procrastinare
ulteriormente il riparto delle somme disponibili tra gli enti  locali
interessati; 
  Acquisita  l'intesa  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 24 settembre 2009. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili  al  31
dicembre 2008, derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'art.
2, commi da 23 a 31,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e'
determinato con l'allegato elenco che  costituisce  parte  integrante
del presente decreto.