IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, concernente «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»; Considerato che il suddetto decreto-legge n. 162/2008 dispone, all'art. 1, commi 1 e 2, che vengano rilevate, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi e dispone altresi', all'art. 1, comma 2, che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10 del decreto-legge medesimo; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2009, n. 106, contenente la «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'8%, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»; Considerato che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, all'art. 1, comma 4, che le istanze di compensazione per variazioni in aumento debbano essere presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale 30 aprile 2009; Considerato che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, altresi', ai successivi commi 8 e 9, che si possa far fronte a dette compensazioni nei limiti delle risorse e con le modalita' indicate all'art. 133, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e che, in caso di insufficienza delle predette risorse, tali compensazioni vengano riconosciute dalle Amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'art. 128 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Considerato che il comma 10, dell'art. 1, del decreto-legge n. 162/2008 stabilisce che, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9 sopra menzionati, per i soggetti indicati nel citato comma 10, si provveda alla copertura degli oneri fino alla concorrenza massima dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento prezzi di cui al successivo comma 11; Visto l'art. 1, comma 11, del predetto decreto-legge n. 162/2008, che, nell'istituire, per le finalita' di cui al suddetto comma 10, il Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300.000.000,00 di euro per l'anno 2009, dispone che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite le modalita' di utilizzo del fondo stesso, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalita' per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 42387 del 23 giugno 2009 con il quale e' stata disposta, tra l'altro, la variazione in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2009, nello stato previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - sul capitolo 7192, di nuova istituzione, denominato «Fondo da ripartire per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatesi nell'anno 2008» - per l'importo di euro 300.000.000,00; Vista la nota n. 2017 in data 15 luglio 2009 con la quale il Capo del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale assegna il suddetto capitolo 7192 alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali; Ritenuto di dover far riferimento agli articoli 3 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 «Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici» ai fini dell'individuazione delle piccole, medie e grandi imprese di costruzione richiamate nell'art. 1, comma 11, del citato decreto-legge n. 162/2008, intendendosi per: piccola impresa: l'impresa qualificata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e l'impresa in possesso della qualificazione nella prima e seconda classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; media impresa: l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; grande impresa: l'impresa in possesso della qualificazione nella settima e ottava classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; Ritenuto, al fine di assicurare alle categorie della piccola, media e grande impresa parita' di accesso al Fondo di € 300.000.000,00 di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008, di dover assegnare a ciascuna delle tre categorie una quota parte dello stesso Fondo pari a € 100.000.000,00; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2008, n. 201, nei termini fissati dall'art. 1, comma 4 del citato decreto-legge, e ritenute ammissibili ai sensi del decreto legge medesimo e del decreto ministeriale 30 aprile 2009, il Fondo per l'adeguamento prezzi, pari ad euro 300.000.000,00, e' cosi' ripartito: a) categoria «piccola impresa». Per «piccola impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa qualificata per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ovvero in possesso della qualificazione nella prima e seconda classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria e' assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00; b) categoria «media impresa». Per «media impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria, e' assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00; c) categoria «grande impresa». Per «grande impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione nella settima e ottava classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria e' assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00. 2. Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate dal precedente comma, esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato. 3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate al comma 1, esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, dall'impresa mandataria, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato. 4. Nel caso di operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, nonche' di quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita', l'individuazione della categoria di appartenenza di cui al comma 1, viene effettuata sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.