IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche,  recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e
2004/18/CE»;
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n.
201,  concernente  «Interventi  urgenti in materia di adeguamento dei
prezzi   di   materiali   da  costruzione,  di  sostegno  ai  settori
dell'autotrasporto,  dell'agricoltura  e  della  pesca professionale,
nonche'  di  finanziamento  delle opere per il G8 e definizione degli
adempimenti  tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli
eventi sismici del 1997»;
  Considerato  che  il  suddetto  decreto-legge  n. 162/2008 dispone,
all'art.   1,  commi  1  e  2,  che  vengano  rilevate,  con  decreto
ministeriale,  le  variazioni  percentuali  su  base  semestrale,  in
aumento  o  in diminuzione, superiori all'8%, relative all'anno 2008,
dei  singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi e
dispone  altresi', all'art. 1, comma 2, che per detti materiali si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui
ai commi 8, 9 e 10 del decreto-legge medesimo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  aprile 2009, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale 9 maggio 2009, n. 106, contenente la «Rilevazione
dei  prezzi  medi  per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su
base  semestrale,  superiori  all'8%, relative all'anno 2008, ai fini
della  determinazione  delle  compensazioni  dei  singoli  prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi»;
  Considerato  che  il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, all'art.
1, comma 4, che le istanze di compensazione per variazioni in aumento
debbano essere presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla
stazione  appaltante  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del citato decreto ministeriale 30 aprile 2009;
  Considerato  che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, altresi',
ai  successivi  commi  8  e  9,  che  si  possa  far  fronte  a dette
compensazioni  nei  limiti  delle risorse e con le modalita' indicate
all'art.  133, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e che, in
caso  di  insufficienza  delle  predette  risorse, tali compensazioni
vengano  riconosciute dalle Amministrazioni aggiudicatrici nei limiti
della  rimodulazione  dei  lavori  e  delle relative risorse presenti
nell'elenco   annuale   di   cui  all'art.  128  del  citato  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  Considerato  che  il  comma  10,  dell'art. 1, del decreto-legge n.
162/2008  stabilisce  che,  in caso di insufficienza delle risorse di
cui  ai  commi  8  e  9 sopra menzionati, per i soggetti indicati nel
citato  comma  10,  si  provveda alla copertura degli oneri fino alla
concorrenza   massima  dell'importo  di  300  milioni  di  euro,  che
costituisce   tetto   massimo  di  spesa,  attraverso  il  Fondo  per
l'adeguamento prezzi di cui al successivo comma 11;
  Visto  l'art.  1, comma 11, del predetto decreto-legge n. 162/2008,
che, nell'istituire, per le finalita' di cui al suddetto comma 10, il
Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300.000.000,00 di
euro  per  l'anno 2009, dispone che con apposito decreto del Ministro
delle  infrastrutture e dei trasporti siano stabilite le modalita' di
utilizzo  del  fondo  stesso, garantendo la parita' di accesso per la
piccola,  media e grande impresa di costruzione e la proporzionalita'
per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
42387 del 23 giugno 2009 con il quale e' stata disposta, tra l'altro,
la  variazione  in  termini  di  competenza  e  di  cassa, per l'anno
finanziario   2009,   nello  stato  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture,
gli  affari  generali  ed  il personale - sul capitolo 7192, di nuova
istituzione,  denominato  «Fondo  da  ripartire  per fronteggiare gli
aumenti  repentini  dei  prezzi  di  alcuni  materiali da costruzione
verificatesi nell'anno 2008» - per l'importo di euro 300.000.000,00;
  Vista  la  nota n. 2017 in data 15 luglio 2009 con la quale il Capo
del  Dipartimento  per  le  infrastrutture, gli affari generali ed il
personale  assegna  il suddetto capitolo 7192 alla Direzione generale
per  lo  sviluppo  del  territorio,  la  programmazione ed i progetti
internazionali;
  Ritenuto  di dover far riferimento agli articoli 3 e 28 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 «Regolamento
recante  istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di
lavori  pubblici»  ai fini dell'individuazione delle piccole, medie e
grandi  imprese  di costruzione richiamate nell'art. 1, comma 11, del
citato decreto-legge n. 162/2008, intendendosi per:
   piccola  impresa:  l'impresa qualificata ai sensi dell'art. 28 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000 e l'impresa in
possesso della qualificazione nella prima e seconda classifica di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
   media  impresa:  l'impresa  in possesso della qualificazione dalla
terza  alla  sesta  classifica  di  cui  all'art.  3  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000;
   grande  impresa:  l'impresa in possesso della qualificazione nella
settima  e  ottava  classifica  di  cui  all'art.  3  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000;
  Ritenuto, al fine di assicurare alle categorie della piccola, media
e grande impresa parita' di accesso al Fondo di € 300.000.000,00
di  cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008, di dover
assegnare a ciascuna delle tre categorie una quota parte dello stesso
Fondo pari a € 100.000.000,00;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1. Ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute
ai  soggetti  indicati  all'art.  1,  comma  10, del decreto-legge 23
ottobre  2008,  n.  162  convertito,  con modificazioni, dall'art. 1,
comma  1  della  legge  22 dicembre 2008, n. 201, nei termini fissati
dall'art. 1, comma 4 del citato decreto-legge, e ritenute ammissibili
ai  sensi  del  decreto  legge medesimo e del decreto ministeriale 30
aprile  2009,  il  Fondo  per  l'adeguamento  prezzi,  pari  ad  euro
300.000.000,00, e' cosi' ripartito:
   a)  categoria  «piccola  impresa».  Per «piccola impresa», per gli
effetti  del  presente decreto, deve intendersi l'impresa qualificata
per  l'esecuzione  dei  lavori  di  cui  all'art.  28 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000,  ovvero in possesso della
qualificazione nella prima e seconda classifica di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria
e' assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00;
   b) categoria «media impresa». Per «media impresa», per gli effetti
del  presente  decreto,  deve  intendersi l'impresa in possesso della
qualificazione  dalla  terza  alla sesta classifica di cui all'art. 3
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000. A detta
categoria, e' assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00;
   c)  categoria  «grande  impresa».  Per  «grande  impresa», per gli
effetti  del  presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso
della  qualificazione  nella  settima  e  ottava  classifica  di  cui
all'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A
detta   categoria   e'   assegnata   una   dotazione   pari  ad  euro
100.000.000,00.
  2.  Ciascuna  impresa  concorre  alla  distribuzione  delle risorse
assegnate   alle   categorie   individuate   dal   precedente  comma,
esclusivamente  in  ragione della propria qualificazione ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000 a prescindere
dall'importo del contratto aggiudicato.
  3.  Nel  caso  di  raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo
orizzontale   e   verticale,   ai  sensi  dell'art.  37  del  decreto
legislativo  12  aprile 2006, n. 163, ciascun raggruppamento concorre
alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate
al comma 1, esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta,
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 34/2000,
dall'impresa  mandataria,  a  prescindere  dall'importo del contratto
aggiudicato.
  4.  Nel  caso  di  operatori  economici stabiliti negli altri Stati
aderenti  all'Unione  europea,  nonche' di quelli stabiliti nei Paesi
firmatari    dell'accordo   sugli   appalti   pubblici   che   figura
nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale
del  commercio,  o  in  Paesi  che, in base ad altre norme di diritto
internazionale,  o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione
europea  o  con  l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti
pubblici   a   condizioni  di  reciprocita',  l'individuazione  della
categoria  di  appartenenza di cui al comma 1, viene effettuata sulla
base  della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 47 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.