IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 83-bis, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal citato regolamento n. 273/2007, sono destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonche' ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale, come modificato dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, suppl. ord. n. 49); Visto il comma 28 dell'art. 83-bis teste' richiamato, che destina agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro, e prevede che le relative modalita' di erogazione siano disciplinate con regolamenti governativi; Visto il comma 29 del ripetuto art. 83-bis, in base al quale, agli oneri derivanti dall'attuazione, fra l'altro, del comma 28 dello stesso articolo, si fa fronte con le risorse disponibili sul Fondo di cui all'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto nel limite dell'importo di euro 7.000.000 di cui all'art. 83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009; Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato regolamento, in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, sono stabiliti termini e modalita' per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere; Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 87; Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa; Visto il Regolamento (CE) n. 800/20089 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, ed in particolare gli articoli 38 e 39 che prevedono aiuti alla formazione; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi; Visto l'art. 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, cosi' come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle «Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' stata prorogata l'attivita' della Societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM, da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero, e le azioni della Societa' stessa sono state cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la Convenzione in data 29 maggio 2009, stipulata fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Societa' RAM, registrata dalla Corte dei conti in data 15 luglio 2009, che prevede - tra l'altro - la possibilita' che tale Societa', quale struttura operativa del Ministero, svolga attivita' connesse alla realizzazione del sistema integrato di servizi di trasporto; Ritenuta l'esigenza di avvalersi della Societa' RAM per la gestione dell'intervento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, mediante la stipula di apposita convenzione; Decreta: Art. 1 Finalita', beneficiari, intensita' del contributo 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto le imprese di autotrasporto, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitivita', l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, con riferimento alle seguenti attivita': a) iscrizione e mantenimento a corsi di formazione o aggiornamento professionale presso enti od istituti individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, anche con possibilita' di partecipazione a stages al di fuori dello Stato italiano; b) progetti di formazione predisposti e realizzati d'intesa fra imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto, ed istituti universitari, volti alla creazione di nuove figure professionali o alla specializzazione post universitaria nel settore dei trasporti. In tale ipotesi, l'istituto universitario interessato dovra' entrare a far parte delle associazioni temporanee di cui alla lettera b) del citato comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2009. 3. L'intensita' massima del contributo ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. In base a tale disposizione, - l'intensita' massima e' pari a: a) il 25% dei costi ammissibili per le azioni di formazione specifica; b) il 60% dei costi ammissibili per le azioni di formazione generale. L'intensita' puo' essere aumentata fino ad un massimo dell'80% dei costi ammissibili, nei seguenti casi: a) il 10% in piu' se la formazione e' destinata a lavoratori svantaggiati o disabili; b) il 10% in piu' se i contributi riguardano le medie imprese; c) il 20% in piu' se i contributi riguardano le piccole imprese; - i costi ammissibili sono i seguenti: a) costi del personale docente; b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione; c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto di formazione; d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, limitatamente alla quota riferibile al loro uso esclusivo per la realizzazione del progetto di formazione; e) costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata; f) costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette, secondo le modalita' dettate dal richiamato art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008.