IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286,  del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio  2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n.  3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6  giugno  2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25
giugno  2009;  n.  3789  e  n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio  2009,  n.  3803  del  15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009,  n.  3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del  29  settembre  2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009 e n. 3817 del 16
ottobre 2009;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui  si  dispone  che  i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Viste  le note del 28 agosto 2009 della Fondazione dell'Universita'
degli  studi  dell'Aquila, dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della
protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del
13  ottobre  2009  della  Direzione  lavori  pubblici servizio idrico
integrato  gestione integrata dei bacini idrografici difesa del suolo
e della costa della regione Abruzzo;
  Vista   la   richiesta  dell'Ente  nazionale  di  previdenza  e  di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport con cui si
chiede  di dare attuazione all'art. 14, comma 3, del decreto-legge n.
39  del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, nella legge 24
giugno 2009, n. 77;
  Viste  le  richieste  in  data  8, 20 e 23 ottobre 2009 del sindaco
dell'Aquila;
  Viste le note del 15 ottobre 2009 dell'ordine degli ingegneri della
provincia  dell'Aquila,  del  22 ottobre 2009 del Consiglio nazionale
geometri  e  geometri laureati, del 23 ottobre 2009 dell'Associazione
regionale  comuni  d'Abruzzo nonche' di alcuni dei comuni interessati
dagli eventi sismici;
  Vista  la nota della Guardia di finanza - Comando regionale Abruzzo
del  16  ottobre  2009,  con  la  quale  e'  stata  rappresentata  la
necessita'   di   procedere  con  urgenza  ai  lavori  di  ripristino
dell'agibilita' della caserma «Tito Giorgi», danneggiata dagli eventi
sismici  del  6  aprile 2009, e la nota in pari data del provveditore
interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna;
  Vista la nota del 12 ottobre 2009 del provveditorato interregionale
alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;
  Viste le note del 19 e del 22 ottobre 2009 di Fintecna S.p.a.;
  Viste le note della Societa' autostrade per l'Italia S.p.a.;
  Visto  l'art.  2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui  si  dispone  che il commissario delegato, provvede in termini di
somma  urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi
destinati  ad  una  durevole  utilizzazione,  per  consentire la piu'
sollecita  sistemazione  delle persone fisiche le cui abitazioni sono
state  distrutte  o  dichiarate  non  agibili  dai  competenti organi
tecnici  pubblici  in  attesa della ricostruzione o riparazione degli
stessi,   ove   non   abbiano  avuto  assicurata  altra  sistemazione
nell'ambito dei comuni di residenza o dei comuni limitrofi;
  Visto  l'art.  2, comma 10, del sopra citato decreto-legge, con cui
si  dispone  che  il  commissario  delegato procede al reperimento di
alloggi  per  le  persone  sgomberate anche individuando immobili non
utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle
abitazioni riparate o ricostruite;
  Visto  l'art.  2, comma 11, del sopra citato decreto-legge, con cui
si dispone che l'assegnazione degli alloggi e' effettuata dal sindaco
del  comune  interessato,  secondo  criteri  stabiliti  con  apposite
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto   l'art.  1,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 con cui si dispone
che  il  presidente  della  regione  Abruzzo  ed i sindaci dei comuni
colpiti  dal  sisma  individuano  le  strutture  idonee ad assicurare
adeguata  sistemazione  alla  popolazione  interessata  dagli  eventi
sismici  di  cui  in  premessa  anche  mediante il reperimento di una
sistemazione  alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non
possono provvedervi autonomamente;
  Visto  l'art.  11  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n. 3754 del 9 aprile 2009 e seguenti modificazioni, con cui
si  dispone che sulla base delle direttive del commissario delegato i
sindaci provvedono ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata in esecuzione di provvedimenti
delle  competenti  autorita',  adottati  a  seguito degli eccezionali
eventi  sismici  del  6  aprile  2009  un  contributo  per l'autonoma
sistemazione,   ove   non   sia   stata   reperita  una  sistemazione
alloggiativa   alternativa   ai   sensi   dell'art.   1,   comma   2,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769
del  15 maggio 2009 e seguenti modificazioni, con cui e' disciplinata
la locazione temporanea degli immobili resi disponibili da privati in
favore  dei nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state
distrutte  o  dichiarate  inagibili  in  conseguenza del sisma, i cui
componenti  dichiarino  in  conformita' alle disposizioni del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, di non
disporre  di  un'altra soluzione abitativa alternativa nel territorio
della  provincia  di residenza o di domicilio, con assegnazione delle
singole  unita'  abitative ai beneficiari secondo determinati criteri
di priorita';
  Visto  l'art.  7  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3790  del  9  luglio  2009,  con  cui si dispone che il
commissario delegato provvede alla realizzazione, in termini di somma
urgenza  e  con  i poteri e le procedure di cui all'art. 2 del citato
decreto-legge  28  aprile 2009, n. 39, di Moduli abitativi provvisori
(MAP)  e  delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui
all'art.  1  del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  24  giugno  2009,  n.  77,  destinati
all'alloggiamento  provvisorio  delle  persone  la  cui abitazione e'
stata  distrutta  o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei
danni  di tipo «E», ed ove del caso di tipo «F», in conseguenza degli
eventi simici del 6 aprile 2009;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3806
del   14  settembre  2009,  con  cui  sono  adottati  i  criteri  per
l'assegnazione    dei    Complessi    antisismici    sostenibili   ed
ecocompatibili   C.A.S.E.   finalizzati  ad  assicurare  un'immediata
sistemazione  alloggiativa  di carattere provvisorio alla popolazione
residente  o  domiciliata  stabilmente  nel  territorio del comune di
L'Aquila,   in  attesa  del  rientro  nelle  abitazioni  distrutte  o
gravemente danneggiate;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3810
del 21 settembre 2009, con cui sono disposti provvedimenti funzionali
alla   requisizione   di   immobili   di   proprieta'   privata   per
l'alloggiamento  temporaneo della popolazione rimasta senza tetto, al
fine   di   fronteggiare   l'emergenza  abitativa  riscontrata  prima
dell'arrivo della stagione invernale;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3811
del  28  settembre  2009, con cui sono previste espresse deroghe alla
normativa vigente per la tempestiva realizzazione di Moduli abitativi
provvisori   (MAP),   sempre   al  fine  di  assicurare  un'immediata
sistemazione  alloggiativa  della popolazione colpita dal sisma del 6
aprile 2009, nelle more della ricostruzione e della riparazione degli
edifici distrutti o danneggiati;
  Visto  l'art.  9  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3813  del  29  settembre 2009, con cui si dispone che i
sindaci  dei  comuni  interessati  provvedono  ad assegnare ai nuclei
familiari  aventi  diritto,  i  Moduli  abitativi  provvisori  (MAP),
realizzati   ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1,  dell'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790,
secondo criteri di assegnazione degli stessi previamente definiti con
proprio  provvedimento e che tale assegnazione determina la decadenza
del  contributo  di  autonoma  sistemazione  nonche'  del  diritto  a
beneficiare  dell'ospitalita'  gratuita presso strutture alloggiative
reperite dal commissario delegato;
  Visto  l'art.  8  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3817  del  16  ottobre  2009, con cui si dispone che il
sindaco  del  comune  dell'Aquila  e'  autorizzato  a  ricevere  e ad
accettare  le  proposte avanzate per la messa a disposizione, anche a
titolo  di  locazione,  di  500  case  mobili, al fine di reperire in
termini  di  somma  urgenza  una  sistemazione  provvisoria ai nuclei
familiari stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unita'
immobiliari  classificate con esiti B, C, F o collocate in zona rossa
e  ancora  non  alloggiati o anche di altri nuclei familiari privi di
una   abitazione,  che  presentano  particolari  problemi  economici,
sanitari   e   familiari   oppure  degli  studenti  universitari  che
necessitano  di un alloggio per potere proseguire il corso di laurea,
nelle   more   della   riparazione   o  ricostruzione  della  propria
abitazione,  da  assegnare  secondo  criteri di priorita' previamente
definiti dallo stesso sindaco con proprio provvedimento;
  Considerato  che  il complesso delle iniziative adottate e' teso ad
assicurare  la  sistemazione  alloggiativa delle popolazioni sfollate
con   una   pluralita'   di   soluzioni   che   tengano  conto  delle
disponibilita'  presenti  sul territorio e, nei limiti del possibile,
delle situazioni individuali coinvolte, nell'attesa del completamento
del   processo   di  ricostruzione  o  riparazione  delle  abitazioni
distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009;
  Ritenuto  che,  ferme  restando  la  validita'  delle  assegnazioni
effettuate  alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e
comunque  la  necessita'  di  assicurare  l'obbiettivo  della massima
occupazione  degli  spazi disponibili nella concreta applicazione dei
criteri  di  sistemazione  delle popolazioni sfollate presso le varie
soluzioni  abitative  reperite  con  le  modalita' sopra indicate, il
commissario   delegato   nominato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri del 6 aprile 2009 assume apposite iniziative
affinche',   nell'assegnazione  delle  tipologie  abitative  e  nella
dislocazione  sul territorio dei soggetti interessati, si tenga conto
anche  delle  situazioni  individuali  o  dei  nuclei  familiari o di
coabitazione  caratterizzate  da  elementi  di  specifica gravita' ed
eccezionalita'  che possono giustificare la rimodulazione dell'ordine
di  priorita'  nell'assegnazione  delle soluzioni alloggiative, della
loro tipologia e delle relative dimensioni;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.  In vista della riapertura dell'anno accademico dell'Universita'
degli   studi  dell'Aquila,  il  presidente  della  regione  Abruzzo,
commissario  delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge
28  aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno  2009,  n.  77,  provvede ad assicurare i servizi di mobilita'
anche  agli studenti iscritti per l'anno accademico 2009-2010 che non
risiedono  nei  comuni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  citato
decreto-legge  n. 39/2009, attraverso apposite corse dedicate, le cui
localita' di partenza saranno individuate sulla base delle necessita'
rappresentate dalla stessa Universita' degli studi dell'Aquila.
  2.  L'Universita'  degli studi dell'Aquila provvede all'istruttoria
del  rilascio  delle tessere in favore degli studenti di cui al comma
1,  alla  gestione  del  servizio di prenotazione delle corse ed alla
comunicazione tempestiva dei relativi dati al commissario delegato di
cui al comma 1.
  3.  I  servizi  di  trasporto  di  cui al comma 1 sono affidati dal
commissario  delegato  di cui al medesimo comma mediante contratto di
noleggio  di  autobus  con  conducente ad imprese autorizzate in base
alla legge n. 218/2003, al costo sociale di euro 1,10 a chilometro.
  4. Nelle more della attivazione dei contratti di cui al comma 3, e'
riconosciuto  agli studenti di cui al comma 1 il rimborso delle spese
sostenute  per  i  trasferimenti dal luogo di residenza o dimora e la
sede  della  facolta',  secondo  modalita'  e  criteri  stabiliti  da
successivo  regolamento  attuativo predisposto dall'Universita' degli
studi  dell'Aquila  d'intesa  con  il  commissario delegato di cui al
comma 1.
  5.  Agli  oneri  necessari  all'attuazione  del  presente articolo,
valutati  in  euro  5 milioni, si provvede a valere sulle risorse che
saranno  assegnate  al  commissario delegato cui al comma 1, a fronte
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 14, comma 1, del citato
decreto-legge n. 39/2009.