IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009 e n. 3817 del 16 ottobre 2009; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Viste le note del 28 agosto 2009 della Fondazione dell'Universita' degli studi dell'Aquila, dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del 13 ottobre 2009 della Direzione lavori pubblici servizio idrico integrato gestione integrata dei bacini idrografici difesa del suolo e della costa della regione Abruzzo; Vista la richiesta dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport con cui si chiede di dare attuazione all'art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77; Viste le richieste in data 8, 20 e 23 ottobre 2009 del sindaco dell'Aquila; Viste le note del 15 ottobre 2009 dell'ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila, del 22 ottobre 2009 del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, del 23 ottobre 2009 dell'Associazione regionale comuni d'Abruzzo nonche' di alcuni dei comuni interessati dagli eventi sismici; Vista la nota della Guardia di finanza - Comando regionale Abruzzo del 16 ottobre 2009, con la quale e' stata rappresentata la necessita' di procedere con urgenza ai lavori di ripristino dell'agibilita' della caserma «Tito Giorgi», danneggiata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e la nota in pari data del provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna; Vista la nota del 12 ottobre 2009 del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna; Viste le note del 19 e del 22 ottobre 2009 di Fintecna S.p.a.; Viste le note della Societa' autostrade per l'Italia S.p.a.; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che il commissario delegato, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, per consentire la piu' sollecita sistemazione delle persone fisiche le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito dei comuni di residenza o dei comuni limitrofi; Visto l'art. 2, comma 10, del sopra citato decreto-legge, con cui si dispone che il commissario delegato procede al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite; Visto l'art. 2, comma 11, del sopra citato decreto-legge, con cui si dispone che l'assegnazione degli alloggi e' effettuata dal sindaco del comune interessato, secondo criteri stabiliti con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 con cui si dispone che il presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti dal sisma individuano le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici di cui in premessa anche mediante il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi autonomamente; Visto l'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e seguenti modificazioni, con cui si dispone che sulla base delle direttive del commissario delegato i sindaci provvedono ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009 un contributo per l'autonoma sistemazione, ove non sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009 e seguenti modificazioni, con cui e' disciplinata la locazione temporanea degli immobili resi disponibili da privati in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma, i cui componenti dichiarino in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non disporre di un'altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio, con assegnazione delle singole unita' abitative ai beneficiari secondo determinati criteri di priorita'; Visto l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, con cui si dispone che il commissario delegato provvede alla realizzazione, in termini di somma urgenza e con i poteri e le procedure di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, di Moduli abitativi provvisori (MAP) e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e' stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E», ed ove del caso di tipo «F», in conseguenza degli eventi simici del 6 aprile 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3806 del 14 settembre 2009, con cui sono adottati i criteri per l'assegnazione dei Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili C.A.S.E. finalizzati ad assicurare un'immediata sistemazione alloggiativa di carattere provvisorio alla popolazione residente o domiciliata stabilmente nel territorio del comune di L'Aquila, in attesa del rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3810 del 21 settembre 2009, con cui sono disposti provvedimenti funzionali alla requisizione di immobili di proprieta' privata per l'alloggiamento temporaneo della popolazione rimasta senza tetto, al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa riscontrata prima dell'arrivo della stagione invernale; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3811 del 28 settembre 2009, con cui sono previste espresse deroghe alla normativa vigente per la tempestiva realizzazione di Moduli abitativi provvisori (MAP), sempre al fine di assicurare un'immediata sistemazione alloggiativa della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nelle more della ricostruzione e della riparazione degli edifici distrutti o danneggiati; Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, con cui si dispone che i sindaci dei comuni interessati provvedono ad assegnare ai nuclei familiari aventi diritto, i Moduli abitativi provvisori (MAP), realizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, secondo criteri di assegnazione degli stessi previamente definiti con proprio provvedimento e che tale assegnazione determina la decadenza del contributo di autonoma sistemazione nonche' del diritto a beneficiare dell'ospitalita' gratuita presso strutture alloggiative reperite dal commissario delegato; Visto l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009, con cui si dispone che il sindaco del comune dell'Aquila e' autorizzato a ricevere e ad accettare le proposte avanzate per la messa a disposizione, anche a titolo di locazione, di 500 case mobili, al fine di reperire in termini di somma urgenza una sistemazione provvisoria ai nuclei familiari stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unita' immobiliari classificate con esiti B, C, F o collocate in zona rossa e ancora non alloggiati o anche di altri nuclei familiari privi di una abitazione, che presentano particolari problemi economici, sanitari e familiari oppure degli studenti universitari che necessitano di un alloggio per potere proseguire il corso di laurea, nelle more della riparazione o ricostruzione della propria abitazione, da assegnare secondo criteri di priorita' previamente definiti dallo stesso sindaco con proprio provvedimento; Considerato che il complesso delle iniziative adottate e' teso ad assicurare la sistemazione alloggiativa delle popolazioni sfollate con una pluralita' di soluzioni che tengano conto delle disponibilita' presenti sul territorio e, nei limiti del possibile, delle situazioni individuali coinvolte, nell'attesa del completamento del processo di ricostruzione o riparazione delle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009; Ritenuto che, ferme restando la validita' delle assegnazioni effettuate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e comunque la necessita' di assicurare l'obbiettivo della massima occupazione degli spazi disponibili nella concreta applicazione dei criteri di sistemazione delle popolazioni sfollate presso le varie soluzioni abitative reperite con le modalita' sopra indicate, il commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 assume apposite iniziative affinche', nell'assegnazione delle tipologie abitative e nella dislocazione sul territorio dei soggetti interessati, si tenga conto anche delle situazioni individuali o dei nuclei familiari o di coabitazione caratterizzate da elementi di specifica gravita' ed eccezionalita' che possono giustificare la rimodulazione dell'ordine di priorita' nell'assegnazione delle soluzioni alloggiative, della loro tipologia e delle relative dimensioni; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1. 1. In vista della riapertura dell'anno accademico dell'Universita' degli studi dell'Aquila, il presidente della regione Abruzzo, commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, provvede ad assicurare i servizi di mobilita' anche agli studenti iscritti per l'anno accademico 2009-2010 che non risiedono nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 39/2009, attraverso apposite corse dedicate, le cui localita' di partenza saranno individuate sulla base delle necessita' rappresentate dalla stessa Universita' degli studi dell'Aquila. 2. L'Universita' degli studi dell'Aquila provvede all'istruttoria del rilascio delle tessere in favore degli studenti di cui al comma 1, alla gestione del servizio di prenotazione delle corse ed alla comunicazione tempestiva dei relativi dati al commissario delegato di cui al comma 1. 3. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono affidati dal commissario delegato di cui al medesimo comma mediante contratto di noleggio di autobus con conducente ad imprese autorizzate in base alla legge n. 218/2003, al costo sociale di euro 1,10 a chilometro. 4. Nelle more della attivazione dei contratti di cui al comma 3, e' riconosciuto agli studenti di cui al comma 1 il rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti dal luogo di residenza o dimora e la sede della facolta', secondo modalita' e criteri stabiliti da successivo regolamento attuativo predisposto dall'Universita' degli studi dell'Aquila d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1. 5. Agli oneri necessari all'attuazione del presente articolo, valutati in euro 5 milioni, si provvede a valere sulle risorse che saranno assegnate al commissario delegato cui al comma 1, a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 39/2009.