L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione del consiglio del 14 settembre 2009; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare
l'art. 1, commi 6, lettera a), numeri 14, 11, 12 e 13; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» ed in particolare l'art. 2, comma 24, lettera b); 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  il
Codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  ed  in  particolare  gli
articoli 84 e 98; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il
Codice del consumo, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento relativo alla  definizione  delle  materie  di
competenza  dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni
delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni, approvato  con
delibera n. 53/99 del  28  aprile  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 maggio 1999, n. 119; 
  Visto   il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e    il
funzionamento dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,
approvato  con  delibera  n.  316/02/CONS  del  9  ottobre  2002,   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera  n.  173/07/CONS  del  22  maggio  2007,  recante
«Approvazione del regolamento sulle procedure  di  risoluzione  delle
controversie tra operatori di comunicazione e utenti», ed i  relativi
allegati,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana del n. 120 del 25 maggio 2007; 
  Vista la delibera n.  95/08/CONS  del  19  febbraio  2008,  recante
«Interpretazione e integrazione dell'art. 5, comma 2, lettera a), del
regolamento sulle procedure di  risoluzione  delle  controversie  tra
operatori di  comunicazioni  elettroniche  ed  utenti  approvato  con
delibera  n.  173/07/CONS  del  19  aprile  2007»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 14 marzo 2008; 
  Vista la delibera  n.  502/08/CONS  del  29  luglio  2008,  recante
«Modifiche  al   regolamento   concernente   la   risoluzione   delle
controversie  tra  operatori  e  utenti  di  cui  alla  delibera   n.
173/07/CONS», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 127 del 23 agosto 2008; 
  Vista la delibera n.  316/09/CONS,  del  10  giugno  2009,  recante
«Delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni»; 
  Vista la raccomandazione della Commissione europea  n.  2001/310/CE
del  4  aprile   2001,   sui   principi   applicabili   agli   organi
extragiudiziali che partecipano alla  risoluzione  consensuale  delle
controversie in materie di consumo; 
  Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 98/257/CE del
30  marzo  1998  riguardante  i  principi  applicabili  agli   organi
responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in
materia di consumo; 
  Ritenuto di dover adeguare le previsioni  regolamentari  alla  luce
della effettiva delega ai comitati  regionali  per  le  comunicazioni
(d'ora in poi  «Co.re.com.»)  della  funzione  di  definizione  delle
controversie tra utenti ed operatori; 
  Ritenuto,  altresi',  opportuno  semplificare   la   procedura   di
definizione, improntandola a  maggiore  speditezza,  prediligendo  lo
scambio di comunicazioni in  via  telematica  o  a  mezzo  telefax  e
prevedendo il ricorso alla convocazione delle parti in  udienza  come
non piu' obbligatorio; 
  Ritenuto,  analogamente,  di   dover   escludere,   nel   caso   di
controversie di modico valore, la  cui  definizione  e'  delegata  al
direttore della struttura, la pubblicazione sul bollettino  ufficiale
dell'Autorita'; 
  Considerato,  inoltre,  che  i  primi  anni  di  applicazione   del
regolamento approvato  con  la  citata  delibera  173/07/CONS  (d'ora
innanzi «regolamento») hanno evidenziato  l'esigenza,  in  ottica  di
efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, di evitare sia
l'eventualita' che le  udienze  di  conciliazione  vengano  disertate
dalle  parti  sia  la  possibilita'  di  poter  presentare  presso  i
Co.re.com. istanze di  conciliazione  concernenti  controversia  gia'
sottoposte a precedenti tentativi di componimento; 
  Ritenuto, pertanto, di dover  approntare  strumenti  idonei  sia  a
favorire  la  tempestiva  conoscenza  da  parte  degli   uffici   dei
Co.re.com. dell'intenzione delle parti di non partecipare all'udienza
di conciliazione, sia ad escludere la riproponibilita' di istanze per
l'esperimento del tentativo di conciliazione relative a  controversie
gia' inutilmente sottoposte a tentativi di conciliazione; 
  Ritenuto  appropriato,  infine,  prevedere,  per  le   controversie
inerenti argomenti di natura particolare, per  la  definizione  delle
quali si rendano necessarie valutazioni  di  straordinaria  rilevanza
regolamentare, che i  Co.re.com  possano  chiedere  all'Autorita'  di
emanare atti di indirizzo in merito,  anche  al  fine  di  assicurare
uniformita' di giudizio; 
  Vista la  proposta  della  direzione  tutela  dei  consumatori,  di
concerto con il servizio giuridico; 
  Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Roberto Napoli,
relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento  per  l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
Modifiche   al   regolamento   concernente   la   risoluzione   delle
  controversie tra  operatori  e  utenti  di  cui  alla  delibera  n.
  173/07/CONS 
  L'art. 1 del regolamento e' cosi' modificato: 
    a) al comma 1, lettera  f),  dopo  la  parola  «consumatori»,  e'
introdotto il seguente testo: «; nel caso  in  cui  la  funzione  sia
esercitata dall'organismo regionale, per  "direttore"  va  inteso  il
dirigente apicale del Co.re.com., salvo diversamente stabilito  dalla
normativa regionale di riferimento»; 
    b) al comma 1, dopo la lettera  p),  e'  introdotta  la  seguente
lettera q): 
    «q)  "Organo  collegiale",  l'organo  deliberante  dell'Autorita'
competente ad adottare il provvedimento finale, ovvero  il  comitato,
nel  caso  in  cui  la   funzione   sia   esercitata   dall'organismo
regionale;». 
  All'art. 2, comma 2, le parole «dell'art.»  sono  sostituite  dalle
parole «degli articoli» e dopo le parole «641 c.p.c.»  sono  aggiunte
le parole «e s.s.». 
  3. All'art. 3 del regolamento, dopo il comma 3,  e'  introdotto  il
seguente comma 3-bis: 
  «3-bis. Il tentativo di conciliazione non e' proponibile dinanzi al
Co.re.com. se, per la medesima controversia, e' gia'  stato  esperito
un tentativo di conciliazione ai sensi del comma 1.». 
  4. All'art. 5, comma 3, dopo le parole «art. 3»  sono  aggiunte  le
parole «comma 1,». 
  5. L'art. 8 del regolamento e' cosi' modificato: 
    a) al comma 2,  lettera  e),  dopo  la  parola  «procedura»  sono
aggiunte le seguenti parole «e le relative  conseguenze  in  caso  di
mancata comunicazione,»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La parte che non ha proposto l'istanza, entro dieci giorni  dal
ricevimento dell'avviso di convocazione ha l'onere di  comunicare  al
Co.re.com.,  con  le  modalita'  indicate  nell'avviso  medesimo,  la
propria volonta' di partecipare alla procedura conciliativa.  Decorso
detto termine, in mancanza di tale comunicazione, ovvero in  caso  di
dichiarazione esplicita  di  non  voler  partecipare  all'udienza  di
conciliazione, il responsabile del procedimento redige un verbale con
il quale da' atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione,
trasmettendolo tempestivamente alla parte istante.»; 
    c) dopo il comma 3 e' introdotto il seguente comma 3-bis: 
  «3-bis.  L'istante  che  intenda  rinunciare  all'esperimento   del
tentativo di conciliazione ne da' comunicazione al Co.re.com. al piu'
presto, e comunque con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla
data fissata per l'udienza.». 
  6. All'art. 9, comma 5, la parola «ulteriore» e'  sostituita  dalla
parola «altra». 
  7. L'art. 12 e' cosi' modificato: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Se in udienza non si raggiunge l'accordo, su tutti o alcuni dei
punti  controversi,  il  responsabile  del  procedimento  redige   un
sintetico verbale in cui si annota esclusivamente che la controversia
e' stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito  negativo.
Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione  parziale
sulla  quale   concordano,   ovvero   le   rispettive   proposte   di
componimento.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Se una o  entrambe  le  parti  non  compaiono  in  udienza,  il
responsabile  del  procedimento  da'  atto  nel  verbale   dell'esito
negativo della procedura di conciliazione. Tuttavia, se l'assenza  e'
dipesa da giustificati motivi prontamente comunicati, il responsabile
del procedimento fissa una nuova udienza, dandone comunicazioni  alle
parti.». 
  8. L'art. 14 e' cosi' modificato: 
    a) al comma 1,  dopo  la  parola  «negativo»,  e'  introdotto  il
seguente testo: «ai sensi degli articoli 8, comma 3 e 12, commi  3  e
4»; 
    b) al comma 4, dopo la parola «controversia»,  e'  introdotto  il
seguente testo «nonche' l'indirizzo e-mail o il numero di fax ove  si
intendono ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento». 
  9. L'art. 15 e' cosi' modificato: 
    a) al comma 2, la parola «trasmette» e' sostituita con la  parola
«comunica», prima delle parole «a mezzo fax»  la  parola  «anche»  e'
eliminata ed il testo «l'invito a comparire all'udienza  fissata  per
la discussione  della  controversia»  e'  sostituito  con  il  testo:
«l'avvio del procedimento»; 
    b) al comma 3 le parole  «alla  parte»  sono  sostituite  con  le
parole «alle parti» e prima della parola «udienza» e'  introdotta  la
parola «eventuale»; 
    c) alla lettera c) del comma  3,  dopo  la  parola  «udienza»  e'
introdotto il seguente testo: «nei casi di cui all'art. 16, comma 4»; 
    d) alla lettera f) del comma 3, prima delle parole «il termine di
conclusione del procedimento» sono introdotte le seguenti  parole  «i
termini entro cui produrre  memorie  e  documentazione,  nonche'  per
integrazioni e repliche alle produzioni avversarie, ed». 
  10. L'art. 16 e' cosi' modificato: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente «Le parti hanno facolta'
di  presentare  memorie   e   depositare   documenti,   a   pena   di
irricevibilita', entro il termine assegnato ai  sensi  dell'art.  15,
comma 3, lettera f), che non potra' essere inferiore  a  dieci giorni
ne' superiore a trenta. Sempre a pena  di  irricevibilita'  le  parti
possono presentare integrazioni e repliche alle produzioni avversarie
nel termine, non superiore a dieci giorni, assegnato ai  sensi  della
medesima disposizione. I documenti depositati ai sensi  del  presente
comma devono essere contestualmente inviati alla controparte per  via
telematica o a mezzo fax.»; 
    b) al comma 4, il primo periodo e' preceduto dal  seguente:  «Nel
caso in cui  lo  ritenga  opportuno  ai  fini  dell'istruzione  della
controversia, ovvero su espressa richiesta di  una  delle  parti,  il
responsabile del procedimento convoca le parti  interessate  per  una
udienza di discussione.». 
  11. L'art. 18 e' cosi' modificato: 
    a) al comma 1, il testo «dell'udienza di discussione oppure nelle
precedenti fasi della procedura» e' sostituito  con  le  parole  «del
procedimento» e, dopo la parola «udienza» e' introdotto  il  seguente
testo: «ovvero a rivolgere loro apposite richieste istruttorie»; 
    b) al comma 2, dopo la  parola  «conoscitivi»  e'  introdotto  il
seguente testo «anche ai sensi del comma 1»; dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto il  seguente:  «I  documenti  acquisiti  sono  integralmente
accessibili per le parti, che in qualsiasi momento possono richiedere
al  responsabile  del  procedimento,  anche  per  le  vie  brevi,  di
prenderne visione.». 
  12. L'art. 19 e' cosi' modificato: 
    a) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Nel
provvedimento decisorio  l'Autorita',  nel  determinare  rimborsi  ed
indennizzi,  tiene  conto  del  grado   di   partecipazione   e   del
comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo  di
conciliazione e  puo'  riconoscere  anche  il  rimborso  delle  spese
necessarie  e  giustificate  per  l'espletamento   della   procedura,
liquidate secondo criteri di equita' e proporzionalita'.»; 
    b) al comma 7, dopo l'ultimo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
«Alle decisioni adottate ai sensi del presente comma si applicano  le
disposizioni dei precedenti commi da 3 a 6, ad eccezione dell'obbligo
di pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale.  Nel  caso  in  cui  la
funzione decisoria sia svolta dal Co.re.com. la delega  al  direttore
puo' essere disposta conformemente alla normativa regionale.». 
  13. Al comma 1 dell'art. 21 dopo la parola «direzione» e'  aggiunto
il seguente testo «ovvero al Co.re.com., nei casi di cui al  comma  3
dell'art. 22». 
  14. L'art. 22 e' cosi' modificato: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente  «La  definizione  delle
controversie di cui al presente regolamento, ad esclusione di  quelle
di cui all'art. 15, comma 5, e' delegata ai Co.re.com, previa stipula
di apposita convenzione.»; 
    b) al comma 3, dopo la parola «negativo», e' aggiunto il seguente
testo: «ai sensi dell'art. 14, comma 1»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Al procedimento per la
definizione della controversia si applicano,  ove  non  espressamente
derogate da apposite disposizioni del presente regolamento, le  norme
di cui al capo III e la funzione  della  direzione  e'  svolta  dalla
struttura del Co.re.com.»; 
    d) dopo il comma 4 e' introdotto il seguente comma 4-bis: 
  «4-bis.  In  caso  di   procedimenti   riguardanti   questioni   di
eccezionale rilevanza,  su  fattispecie  non  oggetto  di  precedenti
pronunce da parte dell'Autorita', il Co.re.com.,  previa  sospensione
della  procedura  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  2,  riferisce  la
questione   all'Autorita',    trasmettendo    alla    direzione    la
documentazione necessaria. In tali casi, l'Autorita' puo' emanare  un
atto di indirizzo che e' pubblicato nel Bollettino  ufficiale  e  sul
sito web dell'Autorita'. La mancata risposta al Co.re.com.  entro  il
termine di sessanta giorni  comporta  l'automatica  riassunzione  del
procedimento presso il medesimo Co.re.com.». 
  15. Al comma 1, dell'art. 23,  dopo  la  parola  «regolamento»,  e'
aggiunto il seguente testo: «ed i provvedimenti di definizione  delle
controversie adottati ai sensi dell'art. 22, comma 1,».