IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E 
               DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.  31,
relativo alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo  umano,
pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001; 
  Viste le motivate richieste della regione Lazio circa la necessita'
di un periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai  provvedimenti
necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua; 
  Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio  superiore
di sanita' nella seduta del 7 ottobre 2009; 
  Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato  art.  13,  la
popolazione interessata deve essere tempestivamente  e  adeguatamente
informata  circa  le  deroghe  applicate  e  le  condizioni  che   le
disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua  erogata,  compreso
quello per la produzione, preparazione o trattamento degli  alimenti.
Ove occorra, la  regione  o  provincia  autonoma  deve  provvedere  a
formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali
la deroga possa costituire un rischio particolare; 
  Considerato  che,  il  Consiglio  superiore  di  sanita'  ha  fatto
presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto
dall'art. 13, comma 4, del  decreto  legislativo  n.  31/2001  e  che
pertanto, al  fine  dell'acquisizione  del  parere  favorevole  della
Commissione europea, sara' necessario predispone un dossier  completo
ed esaustivo che contenga tutte  le  informazioni  dettagliate  sugli
interventi effettuati e  le  motivazioni  che  rendano  eventualmente
necessaria l'ulteriore periodo di deroga; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La regione Lazio puo' concedere la deroga al comune di  Aprilia,
gia' in deroga per  il  parametro  arsenico,  localita'  Campo  pozzi
Campoleone per i parametri vanadio e fluoro entro  i  valori  massimi
ammissibili (VMA) rispettivamente di 160 ug/1 (fermo restando che  il
vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 ug/1)  e  di  2,5
mg/1 fino al 31 dicembre 2009. Puo'  altresi'  concedere  il  rinnovo
della deroga al comune di Cerveteri per il parametro fluoro a 3  mg/1
fino al 31 ottobre 2009. 
  2. E' rimessa  all'autorita'  regionale  la  verifica,  per  quanto
concerne le industrie alimentari presenti nel territorio  interessato
dal provvedimento di  deroga,  degli  effetti  sui  prodotti  finali,
soprattutto se destinati  alla  distribuzione  oltre  i  confini  del
suddetto territorio e la tempestiva comunicazione  al  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora dai  controlli
effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana. 
  3.  La  regione  deve  provvedere  ad  informare   la   popolazione
interessata in attuazione del disposto di cui al decreto  legislativo
2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate
concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata  quale  che  ne
sia l'utilizzo, compreso quello per  la  produzione,  preparazione  o
trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici
di  popolazione  per  i  quali   potrebbe   sussistere   un   rischio
particolare. 
  Delle  iniziative  adottate  dovra'  essere  data  informazione  al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
  4. Le  deroghe  al  valore  del  parametro  fluoro  possono  essere
concesse dalla regione Lazio  a  condizione  che  in  tutte  le  zone
interessate: 
    siano state informate le autorita' competenti al fine di  evitare
l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi; 
    sia  avvisata  la  popolazione  generale  sulla  opportunita'  di
limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro; 
    venga predisposto un opuscolo informativo in merito al fluoro  da
distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili; 
    sia informata  la  popolazione,  in  via  precauzionale,  che  il
consumo dell'acqua da bere in distribuzione  non  e'  consigliato  ai
soggetti di eta' inferiore ai quattordici anni.