IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001; Viste le motivate richieste della regione Lazio circa la necessita' di un periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua; Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 7 ottobre 2009; Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare; Considerato che, il Consiglio superiore di sanita' ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sara' necessario predispone un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga; Decreta: Art. 1 1. La regione Lazio puo' concedere la deroga al comune di Aprilia, gia' in deroga per il parametro arsenico, localita' Campo pozzi Campoleone per i parametri vanadio e fluoro entro i valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 160 ug/1 (fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 ug/1) e di 2,5 mg/1 fino al 31 dicembre 2009. Puo' altresi' concedere il rinnovo della deroga al comune di Cerveteri per il parametro fluoro a 3 mg/1 fino al 31 ottobre 2009. 2. E' rimessa all'autorita' regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana. 3. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. Delle iniziative adottate dovra' essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 4. Le deroghe al valore del parametro fluoro possono essere concesse dalla regione Lazio a condizione che in tutte le zone interessate: siano state informate le autorita' competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi; sia avvisata la popolazione generale sulla opportunita' di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro; venga predisposto un opuscolo informativo in merito al fluoro da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili; sia informata la popolazione, in via precauzionale, che il consumo dell'acqua da bere in distribuzione non e' consigliato ai soggetti di eta' inferiore ai quattordici anni.