IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE  del  7  settembre  2005,  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Vista l'istanza della sig.ra Arnone Giada, cittadina italiana, nata
a Bologna il 3 maggio 1974, diretta ad ottenere, ai  sensi  dell'art.
16  del sopra  citato  decreto  legislativo,  il  riconoscimento  del
proprio titolo professionale di «Abogado»  conseguito  in  Spagna  ai
fini   dell'accesso   all'albo   degli   ingegneri   e    l'esercizio
della professione di avvocato; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Universita' degli  studi
di Bologna in data 20 febbraio 2002  e  che  detto  titolo  e'  stato
omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 20
novembre 2007 dal Ministerio de Educacion y Ciencia; 
  Considerato che e' iscritto all'«Ilustre  colegio  de  abogados  de
Madrid» dal 18 febbraio 2008; 
  Considerato che con la domanda di riesame pervenuta il 28 settembre
2009 la sig.ra Arnone Giada dimostrava di aver completato la  pratica
forense presso uno studio  legale  italiano  come  da  attestato  dal
Consiglio dell'ordine degli avvocati di  Bologna  come  attestato  in
data 12 novembre 2008; 
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 27 ottobre 2009; 
  Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nela
Conferenza sopra citata; 
  Considerato che comunque parere  del  rappresentante  di  categoria
nella Conferenza sopra citata; 
  Considerato che comunque sussistono differenze  tra  la  formazione
professionale richiesta in Italia per l'esercizio  della  professione
di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; 
  Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  Alla sig.ra Arnone Giada, cittadina italiana, nata a Bologna  il  3
maggio 1974, e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di  cui  in
premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione   all'albo   degli
avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.