IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro: 
    di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno  od
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio
e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare   nominale,   il   tasso
d'interesse o  i  criteri  per  la  sua  determinazione,  la  durata,
l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed  ogni
altra caratteristica e modalita', nonche' il  foro  competente  e  la
legge applicabile nelle controversie derivanti dalle medesime; 
    di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito  pubblico
interno  ed  estero,   al   rimborso   anticipato   dei   titoli,   a
trasformazione di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche'  a
sostituzione tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri  strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  118249  del  30  dicembre  2008,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano  disposte  dal  direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della  Direzione
seconda del Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con  la  quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e  gli
atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.a.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito  dall'art.  2
della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si e' stabilito il  limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  12
novembre 2009 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a  118.149  milioni  di  euro  e  tenuto  conto  dei
rimborsi ancora da effettuare; 
  Visti i decreti in data 26  gennaio,  20  febbraio,  24  marzo,  26
aprile, 25 maggio, 23 giugno e 23 luglio 2004, 10 aprile e 9 dicembre
2008, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime  diciotto
tranche dei buoni del  Tesoro  poliennali  4,25%,  con  godimento  1°
febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali,  da  destinare  ad  operazioni  di  concambio,
mediante scambio di  titoli  in  circolazione  con  titoli  di  nuova
emissione effettuato da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di
titoli di Stato in circolazione, al fine di  ridurre  la  consistenza
del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore  nominale
dei titoli acquistati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di  una  diciannovesima  tranche  di  buoni  del
Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1°
agosto 2014 (codice IT0003618383) fino all'importo massimo  di  2.500
milioni di euro, di cui al decreto del 26 gennaio 2004, citato  nelle
premesse, recante l'emissione  delle  prime  due  tranche  dei  buoni
stessi, e da regolarsi attraverso i titoli di cui all'art. 2, secondo
le modalita' previste dall'art. 8. 
  I  titoli  sono  emessi  senza  indicazione  di  prezzo   base   di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto del 26 gennaio 2004. 
  I buoni medesimi sono ammessi  alla  quotazione  ufficiale  e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di  essi,  come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  2008,   possono   essere
effettuate operazioni di «coupon stripping». 
  Le prime undici cedole dei buoni emessi con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.