Art. 1 
  1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il  comma
14 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «14-bis.  I  contratti  a  tempo  determinato  stipulati   per   il
conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3,  in  quanto
necessari  per  garantire  la  costante   erogazione   del   servizio
scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato solo nel caso di immissione in  ruolo,  ai  sensi
delle disposizioni vigenti e sulla base  delle  graduatorie  previste
dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c),  della
legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni». 
  1-bis. In attuazione del codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  gli  atti  di
convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze,
avvengono  anche  attraverso  la   casella   di   posta   elettronica
certificata. 
  2. Tenuto conto di quanto  previsto  dal  comma  1  e  al  fine  di
assicurare la qualita' e la continuita' del  servizio  scolastico  ed
educativo,  per  l'anno  scolastico  2009-2010  ed  in  deroga   alle
disposizioni contenute nella  legge  3  maggio  1999,  n.124,  e  nei
regolamenti attuativi relativi al  conferimento  delle  supplenze  al
personale  docente  e  al  personale   amministrativo,   tecnico   ed
ausiliario, l'amministrazione scolastica  assegna  le  supplenze  per
assenza  temporanea  dei  titolari,  con  precedenza  assoluta  ed  a
prescindere  dall'inserimento  nelle  graduatorie  di  istituto,   al
personale  inserito  nelle  graduatorie   ad   esaurimento   previste
dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n.296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle
graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico  delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n.297, e nelle graduatorie provinciali  ad  esaurimento,
gia' destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al
termine delle attivita' didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009  o
che abbia conseguito nel  medesimo  anno  scolastico,  attraverso  le
graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta  giorni,
che non abbia potuto stipulare per  l'anno  scolastico  2009-2010  la
stessa tipologia di contratto per carenza di posti  disponibili,  non
sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non  risulti
collocato a riposo. 
  3. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in  collaborazione
con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione
dalle  regioni  medesime,  progetti  della  durata   di   tre   mesi,
prorogabili  a   otto,   che   prevedano   attivita'   di   carattere
straordinario,   anche   ai   fini   dell'adempimento    dell'obbligo
dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante  l'utilizzo
dei lavoratori precari della scuola di cui  al  comma  2,  percettori
dell'indennita'  di  disoccupazione,  cui  puo'  essere   corrisposta
un'indennita' di  partecipazione  a  carico  delle  risorse  messe  a
disposizione dalle regioni. 
  4. Al  personale  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'  riconosciuta  la
valutazione   dell'intero   anno   di   servizio   ai    soli    fini
dell'attribuzione del  punteggio  nelle  graduatorie  ad  esaurimento
previste dall'articolo 1, comma  605,  lettera  c),  della  legge  27
dicembre 2006, n.296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato
articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il  termine  di
cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del  decreto-legge  3  luglio  2001,
n.255, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  agosto  2001,
n.333, e' prorogato al 31 agosto 2010. 
  4-ter. La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della  legge  27
dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, si  interpreta  nel
senso che nelle operazioni di integrazione e di  aggiornamento  delle
graduatorie permanenti di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  7
aprile 2004, n.97,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n.143, e' consentito ai docenti che ne  fanno  esplicita
richiesta, oltre che  la  permanenza  nella  provincia  prescelta  in
occasione  dell'aggiornamento  delle  suddette  graduatorie  per   il
biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di  essere  inseriti  anche
nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima  posizione  di  III
fascia nelle  graduatorie  medesime.  Il  decreto  con  il  quale  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  dispone
l'integrazione e l'aggiornamento delle predette  graduatorie  per  il
biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in  ottemperanza  a  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n.97  del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.143 del  2004,  e'
improntato al principio del riconoscimento  del  diritto  di  ciascun
candidato al trasferimento dalla  provincia  prescelta  in  occasione
dell'integrazione e  dell'aggiornamento  per  il  biennio  scolastico
2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di  sua  scelta,  con  il
riconoscimento del punteggio  e  della  conseguente  posizione  nella
graduatoria. 
  4-quater. Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle
graduatorie permanenti di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  7
aprile 2004, n.97,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n.143, trasformate in  graduatorie  ad  esaurimento  dal
citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n.296 del 2006,
e  successive  modificazioni,  da  disporre  con  decorrenza  dal  1º
settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e  2010-2011,  non
e' consentito modificare la scelta gia' precedentemente effettuata in
merito all'attribuzione del  punteggio  per  i  servizi  prestati  in
relazione ad una o piu' specifiche graduatorie. 
  4-quinquies. A decorrere dall'anno  scolastico  2010-2011,  non  e'
consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti
che  hanno  gia'  stipulato  contratto  a  tempo  indeterminato   per
qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. 
  4-sexies.   Restano   validi,   secondo   quanto   gia'   stabilito
dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge  30  dicembre  2008,
n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,
n.14,   l'abilitazione   all'insegnamento    e    il    diploma    di
specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti  ammessi  con
riserva  ai  corsi  speciali  indetti  con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n.21 del 9 febbraio
2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  giugno  2004,  n.143,
purche' in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di
cui al citato articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge  n.207  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.14  del  2009.  I
docenti di cui al periodo precedente sono  inseriti  a  pieno  titolo
nelle graduatorie ad esaurimento. 
  4-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, l'abilitazione  all'insegnamento
conseguita dai  docenti  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  in
servizio presso la scuola pubblica,  ammessi  con  riserva  ai  corsi
speciali  indetti  con  i  decreti  del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n.21 del 9 febbraio 2005 e n.85  del
18 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile
2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n.143, e' titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di
mobilita' professionale previste dalla normativa vigente. 
  4-octies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i  docenti  e
il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono  o
chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla  legge  5  febbraio
1992, n.104, o dalla  legge  12  marzo  1999,  n.68,  all'atto  della
richiesta di inserimento nella graduatoria di una  provincia  diversa
da quella di residenza, trasmettono alle autorita' scolastiche  della
provincia nella  cui  graduatoria  chiedono  di  essere  inseriti  la
certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o
familiari che danno diritto a fruire dei benefici  medesimi.  Per  il
personale gia' inserito nella graduatoria di una provincia diversa da
quella di residenza alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, la certificazione e' trasmessa  nei
termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies. 
  4-novies. A decorrere dallo  stesso  anno  scolastico  indicato  al
comma 4-octies, i dirigenti scolastici che conseguono  la  nomina  in
regione diversa da quella di residenza trasmettono la  documentazione
di cui al medesimo comma 4-octies  all'ufficio  scolastico  regionale
competente. 
  4-decies. Sulla base della certificazione di cui ai commi  4-octies
e 4-novies, le autorita'  scolastiche,  qualora  sussistano  motivate
ragioni ovvero anche con  metodi  a  campione,  richiedono  ulteriori
accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari
che danno diritto a fruire dei benefici previsti dalle citate  norme;
questi ultimi sono svolti presso un'unita' sanitaria  locale  diversa
da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n.104, individuata  secondo  criteri  di
competenza stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies. 
  4-undecies.  Con  regolamento  emanato  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali,  sono
adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle  norme  di
cui ai commi da 4-octies a 4-decies. 
  4-duodecies. All'articolo 427, comma 4, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente  periodo:  «Fermo   restando   che   il   beneficiario   del
riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  deve  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato  il
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  puo'
limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3  del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, ai soli fini dell'accesso
ai posti  di  insegnamento  nelle  scuole  di  lingua  tedesca  della
provincia di Bolzano». 
  4-terdecies. Al fine di favorire  l'occupazione  e  la  formazione,
nonche' la ricollocazione dei soggetti titolari dei contratti di  cui
al comma 14-bis dell'articolo 4 della legge  3  maggio  1999,  n.124,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dei soggetti  di  cui
al comma 2 del presente  articolo,  all'articolo  19,  comma  4,  del
decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo le parole: «banca  dati»  sono
inserite  le  seguenti:  «nella  quale  confluiscono  tutti  i   dati
disponibili relativi ai percettori  di  trattamenti  di  sostegno  al
reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei  relativi
trattamenti e»; dopo le parole: «e  successive  modificazioni,»  sono
inserite le seguenti: «le regioni, il  Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali, la societa'  Italia  lavoro  Spa  e
l'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione  professionale   dei
lavoratori» e  le  parole:  «,  e  provvede»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «. L'INPS provvede altresi' al monitoraggio». 
  4-quaterdecies. Per i fini di cui al comma 4-terdecies, al  decreto
legislativo 10 settembre 2003,  n.276,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati; 
    b) all'articolo  15,  comma  4,  lettera  a),  il  numero  3)  e'
sostituito dal seguente:«3) alla  definizione,  alla  raccolta,  alla
comunicazione e alla diffusione dei dati che  permettono  la  massima
efficienza e trasparenza del  processo  di  incontro  tra  domanda  e
offerta  di  lavoro,  assicurando  anche  gli  strumenti  tecnologici
necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti
nei siti internet ai fini dell'incontro  tra  domanda  e  offerta  di
lavoro». 
  4-quinquiesdecies.   L'annullamento   di   atti   delle   procedure
concorsuali ordinarie e riservate a  posti  di  dirigente  scolastico
indette antecedentemente all'emanazione del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio  2008,  n.140,  non
incide  sulle  posizioni  giuridiche  acquisite  dai  candidati   dei
predetti concorsi che  in  quanto  vincitori  o  idonei  siano  stati
assunti in servizio. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4-sexiesdecies. Dall'attuazione del  presente  decreto  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
          Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11,  comma  1,
          del testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione
          delle leggi, sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente
          della Repubblica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
          testo unico, al solo fine  di  facilitare  la  lettura  sia
          delle disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con  le
          modifiche apportate dalla  legge  di  conversione,  che  di
          quelle modificate  o  richiamate  nel  decreto,  trascritte
          nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui riportati. 
              Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono
          stampate con caratteri corsivi. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988, n.  400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le modifiche apportate dalla  legge  di  conversione  hanno
          efficacia  dal  giorno  successivo  a  quello   della   sua
          pubblicazione. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma  605,  lettera
          c)  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296,   recante:
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»: 
              «605. Per meglio qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
          ... omissis; 
                c)  la  definizione  di  un   piano   triennale   per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, circa  la  concreta  fattibilita'  dello
          stesso, per complessive 150.000 unita',  al  fine  di  dare
          adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e  di
          evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere  piu'
          funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni  tese
          ad abbassare l'eta' media del  personale  docente.  Analogo
          piano di assunzioni a tempo  indeterminato  e'  predisposto
          per il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione dei piani di  cui  alla  presente  lettera  sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente  all'applicazione
          del piano triennale, il Ministro della pubblica  istruzione
          realizza un'attivita' di monitoraggio  sui  cui  risultati,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  riferisce  alle  competenti   Commissioni
          parlamentari, anche al fine di individuare nuove  modalita'
          di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
          attuali sistemi  di  reclutamento  del  personale  docente,
          nonche' di verificare, al fine della  gestione  della  fase
          transitoria,  l'opportunita'  di  procedere   a   eventuali
          adattamenti in relazione  a  quanto  previsto  nei  periodi
          successivi. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge  le  graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.   97,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,
          n. 143, sono trasformate  in  graduatorie  ad  esaurimento.
          Sono fatti salvi gli inserimenti nelle  stesse  graduatorie
          da effettuare per il biennio 2007-2008 per i  docenti  gia'
          in  possesso   di   abilitazione,   e   con   riserva   del
          conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
          frequentano, alla data di entrata in vigore della  presente
          legge, i corsi abilitanti speciali  indetti  ai  sensi  del
          predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i  corsi  presso  le
          scuole  di  specializzazione  all'insegnamento   secondario
          (SISS), i corsi biennali accademici di secondo  livello  ad
          indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica  della
          musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
          in Scienza della formazione primaria. La  predetta  riserva
          si intende sciolta  con  il  conseguimento  del  titolo  di
          abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione  (CNPI),  e'  successivamente  disciplinata   la
          valutazione dei titoli e dei servizi  dei  docenti  inclusi
          nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione  ai
          futuri concorsi per esami e titoli.  In  correlazione  alla
          predisposizione  del  piano  per   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato  per  il  personale  docente  previsto  dalla
          presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1°  settembre
          2007 la disposizione di cui  al  punto  B.3),  lettera  h),
          della  tabella  di  valutazione  dei  titoli  allegata   al
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E'  fatta
          salva la valutazione in misura doppia dei servizi  prestati
          anteriormente alla predetta data. Ai  docenti  in  possesso
          dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita  entro
          la data di scadenza  dei  termini  per  l'inclusione  nelle
          graduatorie permanenti per il biennio  2005/2006-2006/2007,
          privi del requisito di servizio di insegnamento  che,  alla
          data di entrata in vigore della legge  3  maggio  1999,  n.
          124, erano inseriti negli elenchi compilati  ai  sensi  del
          decreto del Ministro della pubblica istruzione 13  febbraio
          1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  3
          maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione  nel
          secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
          musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma
          2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
          comunque fatte salve le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
          Sui  posti  vacanti  e  disponibili  relativi   agli   anni
          scolastici 2007/2008,  2008/2009  e  2009/2010,  una  volta
          completate le nomine di cui al comma 619, si  procede  alla
          nomina dei candidati che  abbiano  partecipato  alle  prove
          concorsuali della procedura riservata bandita  con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato  la  relativa
          procedura concorsuale riservata,  alla  quale  siano  stati
          ammessi per effetto dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
          cento e siano risultati idonei e non nominati in  relazione
          al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente  si
          procede alla nomina dei candidati che  abbiano  partecipato
          alle prove concorsuali delle  procedure  riservate  bandite
          con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale,  4ª  serie  speciale,  n.  100  del  20
          dicembre 2002 e con  il  predetto  decreto  ministeriale  3
          ottobre  2006,  che  abbiano  superato  il   colloquio   di
          ammissione ai corsi di formazione previsti  dalle  medesime
          procedure,  ma  non  si  siano  utilmente  collocati  nelle
          rispettive graduatorie per la  partecipazione  agli  stessi
          corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare  a
          domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
          a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
          previsti nei citati  bandi,  inserendosi  nelle  rispettive
          graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere  relativo  al
          corso di formazione previsto dal  precedente  periodo  deve
          essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti  di
          bilancio.   Le   nomine,   fermo   restando    il    regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
          comma 3-bis, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  sono
          conferite secondo  l'ordine  di  indizione  delle  medesime
          procedure  concorsuali.  Nella  graduatoria  del   concorso
          riservato indetto con il decreto dirigenziale  17  dicembre
          2002  sono,  altresi',  inseriti,  ulteriormente  in  coda,
          coloro che hanno  frequentato  nell'ambito  della  medesima
          procedura il corso di formazione, superando  il  successivo
          esame finale, ma  che  risultano  privi  del  requisito  di
          almeno un anno di incarico di presidenza; 
          ... omissis.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante:
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' stato  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  del  16  maggio  2005,  n.  112,
          supplemento ordinario. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  554,  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297  recante  «Approvazione
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado»: 
              «Art. 554  (Accesso  ai  ruoli  della  terza  e  quarta
          qualifica funzionale). - 1. Le assunzioni nei  ruoli  della
          quarta  qualifica   sono   effettuate   mediante   concorsi
          provinciali per  titoli,  indetti  annualmente  nei  limiti
          delle vacanze dell'organico, dai  provveditori  agli  studi
          sulla base di  un'ordinanza  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, la quale indichera', fra l'altro, i titoli ed i
          criteri di valutazione. 
              2. Ai predetti concorsi e' ammesso il personale  A.T.A.
          non di ruolo, con almeno due  anni  di  servizio  prestato,
          senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle  dei
          ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la
          partecipazione al solo concorso indetto nella provincia  in
          cui si presta  servizio  alla  data  di  pubblicazione  del
          bando. 
              3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato
          almeno due anni di  servizio,  in  tutto  o  in  parte,  in
          qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi  sono
          stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi  per  la
          qualifica immediatamente inferiore. 
              4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di  cui  al
          presente articolo si prescinde dal limite massimo  di  eta'
          previsto dalle vigenti disposizioni. 
              5. Le assunzioni nei ruoli della terza  qualifica  sono
          effettuate  tramite  le  apposite  liste  di   collocamento
          previste dalla legge, previo esaurimento delle  graduatorie
          di conferimento delle supplenze annuali gia' compilate alla
          data del 5 luglio 1988,  salvo  quanto  previsto  dall'art.
          587. 
              6. I titoli di  studio  richiesti  sono  stabiliti  con
          regolamento. Per l'accesso ai  posti  relativi  ai  profili
          professionali di collaboratore tecnico e  di  collaboratore
          amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione,  con
          propria  ordinanza,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative, individua i titoli di  studio
          da   ritenere   equivalenti   al   diploma   di   qualifica
          professionale richiesto per l'ammissione al concorso. 
              7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al  comma
          1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito  di
          ciascuno dei successivi concorsi. A  tal  fine  coloro  che
          presentano la domanda per la prima volta sono  inclusi  nel
          posto spettante in base al punteggio complessivo  riportato
          e i concorrenti gia' compresi in graduatoria, ma non ancora
          nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e  ad
          ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei
          nuovi titoli, purche' abbiano presentato  apposita  domanda
          di permanenza, corredata dei nuovi titoli  nel  termine  di
          cui al bando di concorso. 
              8. Le  nomine  sono  disposte,  nei  limiti  dei  posti
          disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti,
          integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4,  commi  1  e  2  del
          decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.  333  recante
          «Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato   avvio
          dell'anno scolastico 2001/2002»: 
              «Art.  4  (Accelerazione  di  procedure).   -   1.   Le
          assunzioni  a  tempo  indeterminato,  i  provvedimenti   di
          utilizzazione,  di  assegnazione  provvisoria  e   comunque
          quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
          devono essere completati entro  il  31  luglio  di  ciascun
          anno. I  contratti  a  tempo  indeterminato  stipulati  dai
          dirigenti  territorialmente  competenti  dopo   tale   data
          comportano il differimento delle assunzioni in servizio  al
          1°  settembre  dell'anno  successivo,  fermi  restando  gli
          effetti  giuridici  dall'inizio  dell'anno  scolastico   di
          conferimento della nomina a regime entro lo stesso  termine
          del 31 luglio devono  essere  conferiti  gli  incarichi  di
          presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
          data  i  dirigenti  territorialmente  competenti  procedono
          altresi' alle nomine  dei  supplenti  annuali,  e  fino  al
          termine   dell'attivita'    didattica    attingendo    alle
          graduatorie permanenti provinciali. 
              2. Decorso  il  termine  del  31  luglio,  i  dirigenti
          scolastici provvedono alle nomine dei supplenti  annuali  e
          fino al termine delle attivita' didattiche attingendo  alle
          graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine  relative
          alle supplenze brevi e saltuarie, di  cui  all'articolo  4,
          comma 3, della legge 3 maggio 1999, n.  124,  il  dirigente
          utilizza le graduatorie di istituto,  predisposte,  per  la
          prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti  per
          le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2. 
          ... Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge  7
          aprile 2004, n. 97  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 giugno 2004, n. 143 recante  «Disposizioni  urgenti
          per  assicurare  l'ordinato  avvio   dell'anno   scolastico
          2004-2005, nonche' in  materia  di  esami  di  Stato  e  di
          Universita'»: 
              «Art.  1  (Disposizioni  in  materia   di   graduatorie
          permanenti).  -  1.  A   decorrere   dall'anno   scolastico
          2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile  1994,
          n. 297, e successive modificazioni, di seguito  denominato:
          «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo
          scaglione previsto dall'art. 1, comma 1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in  base
          alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili,
          dando luogo all'attribuzione del punteggio,  esclusivamente
          i titoli previsti dalla predetta Tabella. 
              1-bis. Dall'anno scolastico  2005-2006,  la  permanenza
          dei docenti nelle graduatorie permanenti  di  cui  all'art.
          401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da
          presentarsi entro il termine  fissato  per  l'aggiornamento
          della  graduatoria  con  apposito  decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   La
          mancata   presentazione   della   domanda    comporta    la
          cancellazione dalla graduatoria  per  gli  anni  scolastici
          successivi.  A  domanda  dell'interessato,  da  presentarsi
          entro il medesimo termine, e' consentito  il  reinserimento
          nella graduatoria, con il recupero del  punteggio  maturato
          all'atto della cancellazione. 
              2.  Il  comma  3  dell'art.  401  del  testo  unico  e'
          abrogato. 
              3.  L'abilitazione  conseguita  presso  le  scuole   di
          specializzazione   all'insegnamento    secondario    (SSIS)
          costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento
          nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti  di  cui
          al comma 1. 
              3-bis. Costituisce altresi' titolo di accesso  ai  fini
          dell'inserimento nelle graduatorie di cui  al  comma  1  il
          diploma accademico di secondo livello di cui alla legge  21
          dicembre  1999,  n.   508,   e   successivi   provvedimenti
          applicativi, rilasciato dalle accademie di  belle  arti,  a
          conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da
          apposito    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  e  a  seguito  di  esame
          finale con valore di esame di Stato abilitante. 
              4. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2005-2006,  gli
          aggiornamenti   e   le   integrazioni   delle   graduatorie
          permanenti,  per  la  graduatoria  base  e  per  tutti  gli
          scaglioni, sono effettuati con cadenza  biennale.  All'art.
          2, comma 1,  del  decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto  2001,
          n. 333, le parole: «da effettuare con periodicita'  annuale
          entro il 31 maggio di  ciascun  anno»  sono  soppresse  con
          effetto  dall'anno   scolastico   2005-2006.   Per   l'anno
          scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti  e  le  integrazioni
          delle graduatorie di cui al presente comma sono  effettuati
          entro il 15 giugno 2004. 
              4-bis. In  sede  di  prima  applicazione  del  presente
          decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale
          nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso  del
          diploma abilitante di didattica della  musica,  purche'  in
          possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento  e
          che abbiano prestato, entro  l'anno  scolastico  2003-2004,
          trecentosessanta  giorni  di  servizio  nella   classe   di
          concorso 77/A.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 36,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge 30 dicembre  2008  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14  recante:
          «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          disposizioni finanziarie urgenti»: 
              «Art. 36 (Procedure di nomina in  ruolo  del  personale
          docente). omissis. 
              1-bis.  Resta  valida  l'abilitazione  all'insegnamento
          conseguita dai docenti che sono stati ammessi  con  riserva
          ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione  o
          idoneita'   all'insegnamento    indetti    dal    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con
          decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge
          7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 giugno  2004,  n.  143,  che  abbiano  maturato  il
          requisito di servizio di trecentosessanta giorni,  reso  in
          qualunque ordine e grado di scuola,  entro  il  termine  di
          presentazione delle domande di partecipazione  ai  suddetti
          corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.». 
              -   Il    decreto    del    Ministro    dell'istruzione
          dell'universita' e della ricerca del 9  febbraio  2005,  n.
          21, fornisce alle Universita' ed  Accademie  indicazioni  e
          istruzioni  per  organizzare  ed  attivare  corsi  speciali
          riservati ai docenti in possesso di trecentosessanta giorni
          di servizio, al fine del  conseguimento  dell'abilitazione,
          idoneita'    all'insegnamento    o    del    diploma     di
          specializzazione per il sostegno. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge  7
          aprile 2004, n. 97  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 giugno 2004, n. 143 recante  «Disposizioni  urgenti
          per  assicurare  l'ordinato  avvio   dell'anno   scolastico
          2004-2005, nonche' in  materia  di  esami  di  Stato  e  di
          Universita'»: 
              «Art. 2 (Disposizioni  speciali  per  il  conseguimento
          dell'abilitazione   all'insegnamento).   -   1.   Nell'anno
          accademico 2004-2005, e  comunque  non  oltre  la  data  di
          entrata  in  vigore  del  decreto   legislativo   attuativo
          dell'art.  5  della  legge  28  marzo  2003,  n.   53,   le
          universita' e le istituzioni di alta formazione artistica e
          musicale (AFAM)  istituiscono,  nell'ambito  delle  proprie
          strutture didattiche, corsi  speciali  di  durata  annuale,
          riservati: 
                a) agli insegnanti di scuola secondaria  in  possesso
          della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili
          conseguita ai sensi del decreto  ministeriale  24  novembre
          1998 del Ministro  della  pubblica  istruzione,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno  1999,  e  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
          970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle
          scuole di istruzione  secondaria,  ma  in  possesso  di  un
          diploma di laurea o del diploma  ISEF  o  di  accademia  di
          belle  arti  o  di  istituto  superiore  per  le  industrie
          artistiche, idoneo per l'accesso ad  una  delle  classi  di
          concorso di cui al  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione  n.  39  del  30  gennaio  1998,  e   successive
          modificazioni,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  al
          Bollettino   ufficiale   del   Ministero   della   pubblica
          istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo  1998,  e
          che abbiano prestato servizio  su  posti  di  sostegno  per
          almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre  1999  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
                b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in
          possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla
          lettera   a),   privi   di   abilitazione    o    idoneita'
          all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su  posti
          di sostegno per almeno 360 giorni  dal  1°  settembre  1999
          alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
                c) agli insegnanti in possesso della specializzazione
          per il sostegno di cui alla lettera a) e di un  diploma  di
          maturita' afferente alle classi di concorso comprese  nelle
          tabelle C  e  D  del  citato  decreto  del  Ministro  della
          pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive
          modificazioni,  alle  classi  di  concorso  comprese  nella
          tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con  il
          possesso di un titolo conclusivo di un corso di  studio  di
          scuola secondaria superiore  di  durata  quinquennale,  che
          siano privi di  abilitazione  o  idoneita'  e  che  abbiano
          prestato  servizio  su  posti  di   sostegno   per   almeno
          trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto; 
                c-bis)  agli  insegnanti  in  possesso   del   titolo
          conclusivo del  corso  di  studi  dell'istituto  magistrale
          conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e  2002,  che
          siano privi di  abilitazione  o  idoneita'  e  che  abbiano
          prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni  nella
          scuola materna e nella scuola elementare dal  1°  settembre
          1999 alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
          successivamente  e  in  conformita'   alle   modalita'   di
          formazione definite nella fase  transitoria  di  attuazione
          del decreto legislativo da emanare  ai  sensi  dell'art.  5
          della legge n. 53 del 2003; 
                c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici,  in  possesso
          del titolo di studio di cui  alla  lettera  c),  che  siano
          privi di abilitazione o idoneita' e  che  abbiano  prestato
          servizio  per  almeno  trecentosessanta   giorni   dal   1°
          settembre 1999 alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. 
              1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e  comunque  non
          oltre la data di entrata in vigore del decreto  legislativo
          attuativo dell'art. 5  della  legge  n.  53  del  2003,  le
          universita'   istituiscono,   nell'ambito   delle   proprie
          strutture didattiche,  e  senza  oneri  aggiuntivi  per  il
          bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per
          il conseguimento del  titolo  di  specializzazione  per  il
          sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di  scuola
          materna  ed  elementare  in  possesso  di  abilitazione   o
          idoneita' conseguite in  pubblici  concorsi  indetti  prima
          della data di entrata in vigore della legge 3 maggio  1999,
          n.  124,  che  abbiano   prestato   servizio   per   almeno
          trecentosessanta  giorni  su  posti  di  sostegno,  dal  1°
          settembre 1999 alla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto. 
              1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di
          attuazione del decreto  legislativo  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 5 della legge n. 53 del 2003,  sono  definite  le
          modalita' di  formazione  per  consentire  ai  docenti  non
          abilitati che hanno prestato almeno trecentosessanta giorni
          di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente   decreto,   l'inserimento    nelle    graduatorie
          permanenti di cui all'art. 401 del testo unico. 
              2. Gli insegnanti in possesso  dei  diplomi  rilasciati
          dai conservatori di musica o istituti musicali  pareggiati,
          che siano privi  di  abilitazione  all'insegnamento  e  che
          abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio
          complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal
          1° settembre 1999  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  ammessi,  per  l'anno  accademico
          2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito
          nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i
          conservatori, secondo modalita' definite  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
          Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente  comma  sono
          finanziati sulla base delle modalita' definite ai sensi del
          comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7. 
              3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per  il
          conseguimento      dell'abilitazione      o       idoneita'
          all'insegnamento, a seguito di esame finale  avente  valore
          di esame di Stato e per il  conseguente  inserimento  nelle
          graduatorie permanenti di cui all'art. 1,  comma  1,  sulla
          base  di  modalita'  definite  con  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  che
          prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo,
          in ciascuna universita', per l'attivazione  del  rispettivo
          corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi  in
          relazione al numero degli iscritti. 
              3-bis. Al fine di  evitare  differenti  interpretazioni
          tra i vari atenei e  diversi  criteri  di  valutazione  dei
          corsisti, il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della   ricerca   impartisce   alle   universita'   precise
          disposizioni relative  alle  modalita'  di  attuazione  dei
          corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di
          scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie
          chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto  dell'attivita'
          lavorativa  dei  frequentatori  che   operano   in   scuole
          dislocate su tutto il territorio nazionale. 
              4. Gli insegnanti in possesso  dei  diplomi  rilasciati
          dai conservatori di musica o istituti musicali  pareggiati,
          che siano privi  di  abilitazione  all'insegnamento  e  che
          abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio
          nella classe di concorso 77/A dal 1°  settembre  1999  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          ammessi,  per  l'anno  accademico   2004-2005,   anche   in
          soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica  della
          musica coordinati  con  le  relative  classi  di  strumento
          presso  i  conservatori,  ai  fini  del  conseguimento   di
          specifica abilitazione per lo strumento  musicale,  nonche'
          per educazione musicale  nella  scuola  secondaria  secondo
          modalita'    definite    con    decreto    del     Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  tenuto
          anche conto dei criteri di cui al comma 3. 
              4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso
          dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso
          31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno trecentosessanta
          giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita
          dall'art. 9 del decreto  ministeriale  6  agosto  1999  del
          Ministro  della  pubblica  istruzione,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n.  235  del  6  ottobre  1999,  dal  1°
          settembre 1999 alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto,  sono   ammessi,   ai   fini   del   conseguimento
          dell'abilitazione all'insegnamento in  quest'ultima  classe
          di concorso, all'ultimo anno del corso di  didattica  della
          musica coordinato  con  le  relative  classi  di  strumento
          presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in
          relazione  all'abilitazione  posseduta,  secondo  modalita'
          definite  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca.  Al  presente  comma  si
          applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni  di
          cui al comma 7. 
              5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al  presente
          articolo, il servizio di insegnamento  e'  valido  solo  se
          prestato con il possesso del prescritto titolo di studio  e
          per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi
          di concorso. 
              6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali
          di cui al comma 1 sono istituiti soltanto  per  gli  ambiti
          disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti  per
          i quali  nell'anno  scolastico  2003-2004  non  sono  stati
          banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento
          nelle graduatorie permanenti ed il  relativo  aggiornamento
          possono essere disciplinati con apposita legge provinciale,
          adattando la normativa alle specifiche esigenze locali. 
              7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 4 e  6
          sono finanziati con le maggiori  entrate  realizzate  dalle
          universita' e dai conservatori con i proventi derivanti dal
          pagamento  delle  tasse  e  dei  contributi  a  carico  dei
          corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri  aggiuntivi
          a carico del bilancio dello  Stato  e  del  bilancio  delle
          singole universita' e dei singoli conservatori. 
              7-bis. A decorrere dall'anno scolastico  2005-2006,  e'
          valida l'abilitazione all'insegnamento  conseguita  con  il
          superamento dell'esame finale da parte di coloro  che  sono
          stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza
          del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio  2001,  n.
          1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie  speciale
          - n. 15 del 20 febbraio 2001, purche' abbiano  maturato  il
          requisito  sulla  durata  del  servizio  prestato  di   cui
          all'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto  2000,
          n. 240,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          ottobre 2000, n. 306, entro la data di  entrata  in  vigore
          della medesima legge n. 306.». 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca del 18 novembre  2005,  n.
          85 riguarda le modalita' di svolgimento e  l'organizzazione
          dei corsi finalizzati  all'abilitazione  e  ripropone,  con
          lievi adattamenti, le disposizioni emanate con  il  decreto
          ministeriale  n.  21  del  2005.  Nel   decreto   e'   data
          particolare   evidenza   alle    disposizioni    di    tipo
          organizzativo,   nella   considerazione   che   le   stesse
          concorrano ad un migliore e piu' tempestivo svolgimento dei
          corsi stessi. 
              -  La  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   recante:
          «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone handicappate»,  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  del  17  febbraio  1992,  n.  39,
          supplemento ordinario. 
              - La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il
          diritto al lavoro dei disabili» e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999,  n.  68,  supplemento
          ordinario. 
              - Il testo vigente dell'art. 427, comma 4, del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante:  «Approvazione
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado» cosi' come modificato dalla presente legge  e'  il
          seguente: 
              «Art. 427 (Reclutamento del personale  docente).  -  1.
          Per l'accesso ai ruoli del personale docente  della  scuola
          elementare,  degli  istituti   e   scuole   di   istruzione
          secondaria, degli istituti d'arte  e  licei  artistici  con
          lingua d'insegnamento tedesca e  delle  scuole  elementari,
          secondarie  e  artistiche  delle  localita'  ladine   della
          provincia di Bolzano, sono indetti  appositi  concorsi  per
          titoli ed esami e per titoli a  norma  del  presente  testo
          unico. 
              2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di
          lingua materna tedesca e, limitatamente alle  scuole  delle
          localita'  ladine,  i  cittadini  dei  gruppi   linguistici
          previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
          febbraio 1983, n. 89 . 
              3. Nei  concorsi  per  titoli  ed  esami  previsti  dal
          presente   articolo,   ad   eccezione   di    quelli    per
          l'insegnamento  dell'italiano,  le  prove  si  svolgono  in
          lingua tedesca. Ai concorsi per soli  titoli  sono  ammessi
          esclusivamente coloro che hanno  maturato  l'anzianita'  di
          servizio di cui alla lettera b) dell'art.o 401 nelle scuole
          con lingua di insegnamento tedesca  o  nelle  scuole  delle
          localita' ladine. 
              4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua  di
          insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai  posti
          di insegnamento delle classi di concorso di  tedesco  nella
          scuola media in lingua italiana della provincia di  Bolzano
          e  di  tedesco  negli  istituti  di  istruzione  secondaria
          superiore in lingua italiana della  provincia  di  Bolzano,
          possono accedere anche coloro che siano in possesso  di  un
          titolo  di   studio   conseguito   all'estero,   dichiarato
          equipollente  dal  Ministero  della  pubblica   istruzione,
          sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai
          soli  fini  dell'insegnamento.  Fermo   restando   che   il
          beneficiario   del    riconoscimento    delle    qualifiche
          professionali deve  possedere  le  conoscenze  linguistiche
          necessarie,  su  richiesta  dell'interessato  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  puo'
          limitare gli effetti del riconoscimento previsti  dall'art.
          3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai  soli
          fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole  di
          lingua tedesca della provincia di Bolzano. 
              5. Nelle  scuole  d'istruzione  primaria  e  secondaria
          della  provincia  di  Bolzano  i  concorsi  relativi   alle
          discipline  da  impartire  in  lingua  diversa  da   quella
          italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento. 
              6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana  o
          tedesca, a seconda  che  si  tratti  di  scuole  in  lingua
          tedesca o di scuole in lingua italiana,  e'  richiesta  una
          adeguata  conoscenza  della  lingua  d'insegnamento   della
          scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del
          titolo I del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          luglio  1976,  n.  752,  e  successive  modificazioni.  Nei
          confronti del personale non di ruolo il relativo  attestato
          conserva validita' oltre  il  sesto  anno  dalla  data  del
          conseguimento,  anche  ai  fini  dell'accesso   al   ruolo,
          sempreche' gli interessati continuino a  prestare  servizio
          in qualita' di docenti non di ruolo o  si  trovino  inclusi
          nelle relative graduatorie. 
              7. Per il  reclutamento  del  personale  docente  delle
          scuole delle localita' ladine della provincia di Trento  si
          applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo   16
          dicembre 1993, n. 592.». 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  19,  comma   4,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.2,  recante
          «Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale»  cosi'  come
          modificato dalla presente legge e' il seguente: 
              «Art. 19 (Potenziamento ed estensione  degli  strumenti
          di tutela del reddito in caso di sospensione dal  lavoro  o
          di disoccupazione, nonche' disciplina  per  la  concessione
          degli ammortizzatori in deroga). omissis. 
              4. L'INPS stipula con gli enti  bilaterali  di  cui  ai
          commi precedenti,  secondo  le  linee  guida  definite  nel
          decreto di cui al comma  3,  apposite  convenzioni  per  la
          gestione dei trattamenti  e  lo  scambio  di  informazioni,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, anche  tramite  la  costituzione  di  un'apposita
          banca  dati  nella  quale   confluiscono   tutti   i   dati
          disponibili  relativi  ai  percettori  di  trattamenti   di
          sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per  la
          gestione dei relativi trattamenti  e   alla  quale  possono
          accedere anche i servizi  competenti  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera g),  del  decreto  legislativo  21  aprile
          2000, n. 181, e successive modificazioni,  le  regioni,  il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, la societa' Italia lavoro Spa e l'Istituto per  lo
          sviluppo della  formazione  professionale  dei  lavoratori.
          L'INPS provvede altresi' al monitoraggio dei  provvedimenti
          autorizzativi dei benefici di  cui  al  presente  articolo,
          consentendo  l'erogazione  dei  medesimi  nei  limiti   dei
          complessivi  oneri  indicati  al  comma   1,   ovvero,   se
          determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
          decreto di cui al comma 3, comunicandone le  risultanze  al
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              omissis.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 15 del
          decreto legislativo  10  settembre  2003,  n,  276  recante
          «Attuazione delle  deleghe  in  materia  di  occupazione  e
          mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,  n.
          30», cosi' come modificati dalla presente legge: 
              «Art.  8  (Ambito  di  diffusione  dei  dati   relativi
          all'incontro domanda-offerta di lavoro). - 1. Abrogato. 
              2. Abrogato. 
              3. Per le informazioni che facciano riferimento a  dati
          amministrativi in possesso dei servizi per  l'impiego,  con
          particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore
          di  particolari  benefici  contributivi  e   fiscali,   gli
          elementi contenuti  nella  scheda  anagrafico-professionale
          prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.  297,
          hanno valore certificativo delle stesse. 
              omissis.». 
              «Art. 15 (Principi e criteri generali). - 1. A garanzia
          dell'effettivo godimento  del  diritto  al  lavoro  di  cui
          all'art.  4  della  Costituzione,  e  nel  pieno   rispetto
          dell'articolo  120   della   Costituzione   stessa,   viene
          costituita la borsa continua nazionale  del  lavoro,  quale
          sistema aperto e trasparente  di  incontro  tra  domanda  e
          offerta di lavoro basato su una  rete  di  nodi  regionali.
          Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a
          tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli
          operatori pubblici e privati,  autorizzati  o  accreditati,
          sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. 
              2.  La  borsa  continua   nazionale   del   lavoro   e'
          liberamente accessibile da parte  dei  lavoratori  e  delle
          imprese e deve essere consultabile da  un  qualunque  punto
          della rete. I lavoratori e le  imprese  hanno  facolta'  di
          inserire  nuove  candidature  o  richieste   di   personale
          direttamente e senza rivolgersi ad alcun  intermediario  da
          qualunque   punto   di   rete   attraverso   gli    accessi
          appositamente dedicati  da  tutti  i  soggetti  pubblici  e
          privati, autorizzati o accreditati. 
              3. Gli operatori  pubblici  e  privati,  accreditati  o
          autorizzati,  hanno  l'obbligo  di  conferire  alla   borsa
          continua nazionale del lavoro i  dati  acquisiti,  in  base
          alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 8 e
          a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito  temporale  e
          territoriale prescelto. 
              4. Gli ambiti in cui  si  articolano  i  servizi  della
          borsa continua nazionale del lavoro sono: 
                a) un livello nazionale finalizzato: 
                  1)  alla   definizione   degli   standard   tecnici
          nazionali e dei flussi informativi di scambio; 
                  2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali; 
                  3)   alla   definizione,   alla   raccolta,    alla
          comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono  la
          massima efficienza e trasparenza del processo  di  incontro
          tra domanda e offerta  di  lavoro,  assicurando  anche  gli
          strumenti  tecnologici  necessari  per  la  raccolta  e  la
          diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai
          fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
                b)  un  livello  regionale  che,  nel  quadro   delle
          competenze  proprie  delle  regioni  di  programmazione   e
          gestione delle politiche regionali del lavoro: 
                  1) realizza l'integrazione dei sistemi  pubblici  e
          privati presenti sul territorio; 
                  2) definisce e realizza il modello  di  servizi  al
          lavoro; 
                  3)  coopera   alla   definizione   degli   standard
          nazionali di intercomunicazione. 
              5. Il coordinamento  tra  il  livello  nazionale  e  il
          livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto
          degli  articoli  4  e  120  della  Costituzione,  la  piena
          operativita' della borsa continua nazionale del  lavoro  in
          ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
          lavoro  e  delle  politiche   sociali   rende   disponibile
          l'offerta degli  strumenti  tecnici  alle  regioni  e  alle
          province autonome che  ne  facciano  richiesta  nell'ambito
          dell'esercizio delle loro competenze.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10  luglio
          2008, n. 140 concernente «Regolamento recante la disciplina
          per il reclutamento  dei  dirigenti  scolastici,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 618, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296.» e' stato pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  del  9
          settembre 2008, n. 211.