IL DIRETTORE GENERALE 
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE)  n.  510/2006
che consente allo Stato membro di accordare,  a  titolo  transitorio,
protezione a livello nazionale delle denominazioni trasmesse  per  la
registrazione ai servizi della Commissione europea e, se del caso, un
periodo di adattamento; 
  Visto  il  decreto  3  febbraio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 35  del  12
febbraio 2004 con il quale alla denominazione  «Albicocca  Vesuviana»
e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale; 
  Visto  il  decreto  4  febbraio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2004 con il
quale l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo  di
certificazione agroalimentare» e' stato autorizzato ad  effettuare  i
controlli  sulla  denominazione   «Albicocca   Vesuviana»,   protetta
transitoriamente a livello nazionale con il decreto sopra citato; 
  Visto  il  decreto  23  ottobre  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2009, con il quale, a  seguito  della
domanda  di   ritiro   della   richiesta   di   registrazione   della
denominazione «Albicocca Vesuviana» presentata  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali  all'Organismo  comunitario
competente, e' stata revocata la protezione transitoria  accordata  a
livello nazionale alla medesima denominazione; 
  Ritenuto che si sono  concretizzate  le  condizioni  preclusive  al
mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza; 
  Ritenuto di dover procedere alla  revoca  del  predetto  decreto  4
febbraio 2004; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  L'autorizzazione  rilasciata,  con   decreto   4   febbraio   2004,
all'organismo denominato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto  Mediterraneo  di
certificazione agroalimentare» ad espletare le funzioni di  controllo
previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006  per
la denominazione «Albicocca Vesuviana», e' revocata a decorrere dalla
data del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Roma, 13 novembre 2009 
 
                                      Il direttore generale: La Torre