IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate e IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ed in particolare gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, concernente le modifiche normative conseguenti all'introduzione delle procedure telematiche; Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati; Visto il decreto 12 dicembre 2001, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2001, n. 297, concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ed in particolare l'art. 24; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime; Visto il provvedimento 6 dicembre 2006 emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2006, n. 288, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e soggetti; Visto il provvedimento 8 novembre 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, che approva il modello di versamento «F24 enti pubblici» (F24 EP); Visto il provvedimento 30 aprile 2008 emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2008, n. 109, riguardante le nuove specifiche tecniche e il rinvio del termine per l'utilizzo facoltativo delle procedure telematiche; Visto l'art. 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente l'estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonche' ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi; Visto il provvedimento 23 marzo 2009 emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate che estende l'utilizzo del modello di versamento «F24 enti pubblici» (F24 EP) ad altre tipologie di tributi erariali; Considerata la necessita' di stabilire le modalita' tecniche per l'attivazione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, per i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali diversi dai notai, di cui alla lettera b) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Dispongono: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) «servizio telematico»: il sistema informatico che consente la trasmissione e la ricezione del modello unico informatico per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; b) «modello unico informatico»: il modello informatico contenente le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonche' la richiesta di pagamento, mediante addebito sul conto dell'ente, dei tributi dovuti in base all'autoliquidazione, relative agli atti per i quali e' utilizzata la procedura telematica; c) «modulo»: l'apposito modello da utilizzarsi per la richiesta di abilitazione e/o revoca all'utilizzo del servizio telematico; d) «pubblici ufficiali»: i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali, diversi dai notai, di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; e) «enti»: amministrazioni dello Stato, ed enti pubblici, presso cui operano i pubblici ufficiali di cui alla lettera d); in particolare enti aventi i seguenti requisiti: e.1) amministrazioni dello Stato ed enti pubblici che non sono soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e sono autorizzati a detenere un conto corrente presso una banca oppure presso Poste Italiane S.p.a.; e.2) amministrazioni dello Stato ed enti pubblici che utilizzano il modello di versamento «F24 enti pubblici» (F24 EP), di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007.