IL DIRETTORE 
                     dell'Agenzia delle entrate 
 
                                  e 
 
                            IL DIRETTORE 
                     dell'Agenzia del territorio 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
      per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia 
 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720,  concernente  l'istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e successive modificazioni, che  ha  approvato  il  testo  unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro; 
  Visto il decreto legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  che  ha
approvato il testo unico delle disposizioni  concernenti  le  imposte
ipotecaria e catastale; 
  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  il
quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati  e  documenti  formati
dalla  pubblica  amministrazione  e   dai   privati   con   strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche'  la  loro  archiviazione   e   trasmissione   con   strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; 
  Visto il decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  463,  ed  in
particolare  gli  articoli  3-bis,  3-ter  e   3-sexies   riguardanti
l'utilizzazione di  procedure  telematiche  per  gli  adempimenti  in
materia  di  registrazione,  di  trascrizione,  di   iscrizione,   di
annotazione  e  di  voltura  degli  atti  relativi  a  diritti  sugli
immobili; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, concernente le modifiche normative
conseguenti all'introduzione delle procedure telematiche; 
  Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal  direttore  generale
del  Dipartimento  delle  entrate  e  dal  direttore   generale   del
Dipartimento del territorio del Ministero delle  finanze,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre  2000,  n.  302,  concernente
l'utilizzazione delle procedure telematiche per  gli  adempimenti  in
materia di  atti  immobiliari  e  l'approvazione  del  modello  unico
informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione
dei dati; 
  Visto  il  decreto  12  dicembre  2001,   emanato   dal   direttore
dell'Agenzia  del  territorio  e  dal  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  22  dicembre  2001,  n.
297, concernente l'attivazione della trasmissione per via  telematica
del modello unico informatico per la  registrazione,  trascrizione  e
voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (Codice
dell'amministrazione digitale), ed in particolare l'art. 24; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81,  il
quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei  direttori
delle Agenzie delle entrate e del  territorio,  di  concerto  con  il
Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini  e  le  modalita'
della progressiva  estensione  delle  procedure  telematiche  di  cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  463,  a
tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la  registrazione
di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di  successione,
le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari  e
alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre  le
modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via  telematica,
relative sia alla prima fase di  sperimentazione,  che  a  quella  di
regime; 
  Visto il  provvedimento  6  dicembre  2006  emanato  dal  direttore
dell'Agenzia  del  territorio  e  dal  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate di concerto con  il  Ministero  della  giustizia,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  12  dicembre  2006,  n.  288,  riguardante
l'estensione delle  procedure  telematiche  per  gli  adempimenti  in
materia di registrazione,  trascrizione,  iscrizione,  annotazione  e
voltura ad ulteriori tipologie di atti e soggetti; 
  Visto il provvedimento  8  novembre  2007,  emanato  dal  direttore
dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
276 del 27 novembre 2007, che approva il modello di  versamento  «F24
enti pubblici» (F24 EP); 
  Visto  il  provvedimento  30  aprile  2008  emanato  dal  direttore
dell'Agenzia  del  territorio  e  dal  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate di concerto con  il  Ministero  della  giustizia,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2008, n. 109, riguardante le nuove
specifiche  tecniche  e  il  rinvio  del   termine   per   l'utilizzo
facoltativo delle procedure telematiche; 
  Visto l'art. 32-ter del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
concernente  l'estensione  del  sistema  di  versamento   «F24   enti
pubblici» ad  altre  tipologie  di  tributi,  nonche'  ai  contributi
assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi; 
  Visto  il  provvedimento  23  marzo  2009  emanato  dal   direttore
dell'Agenzia delle entrate che  estende  l'utilizzo  del  modello  di
versamento «F24 enti pubblici» (F24 EP) ad altre tipologie di tributi
erariali; 
  Considerata la necessita' di stabilire le  modalita'  tecniche  per
l'attivazione delle procedure telematiche di cui all'art.  3-bis  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  463,  per  i  segretari  o
delegati  della  pubblica  amministrazione  e  gli   altri   pubblici
ufficiali diversi dai notai, di cui alla lettera b) dell'art. 10  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: 
    a) «servizio telematico»: il sistema informatico che consente  la
trasmissione  e  la  ricezione  del  modello  unico  informatico  per
l'esecuzione degli adempimenti di  cui  all'art.  3-bis  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; 
    b) «modello unico informatico»: il modello informatico contenente
le  richieste  di  registrazione,  le  note  di  trascrizione  e   di
iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonche'
la richiesta di pagamento, mediante addebito sul conto dell'ente, dei
tributi dovuti in base all'autoliquidazione, relative agli atti per i
quali e' utilizzata la procedura telematica; 
    c) «modulo»: l'apposito modello da utilizzarsi per  la  richiesta
di abilitazione e/o revoca all'utilizzo del servizio telematico; 
    d) «pubblici ufficiali»: i segretari o  delegati  della  pubblica
amministrazione e gli altri pubblici ufficiali, diversi dai notai, di
cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 
    e) «enti»: amministrazioni dello Stato, ed enti pubblici,  presso
cui  operano  i  pubblici  ufficiali  di  cui  alla  lettera  d);  in
particolare enti aventi i seguenti requisiti: 
      e.1) amministrazioni dello Stato ed enti pubblici che non  sono
soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge  29  ottobre
1984, n. 720, e sono autorizzati a detenere un conto corrente  presso
una banca oppure presso Poste Italiane S.p.a.; 
      e.2)  amministrazioni  dello  Stato  ed   enti   pubblici   che
utilizzano il modello di versamento «F24 enti pubblici» (F24 EP),  di
cui al provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  8
novembre 2007.