IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, il quale prevede  che  il  Ministro  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze puo' disporre, in deroga alla normativa
vigente, la concessione, anche senza  soluzione  di  continuita',  di
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali nel limite complessivo di spesa di € 600 milioni di
euro per l'anno 2009 a carico del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
all'art. 1, comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1993, n. 236; 
  Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio  2009,  n.
2, come modificato dall'art. 7-ter,  comma  5  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, il quale  prevede  la  possibilita',  nell'ambito
delle  risorse  finanziarie  di  cui  al  capoverso  precedente,   di
prorogare, anche senza soluzione di continuita', i  trattamenti  gia'
concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244; 
  Visti,  altresi',  i  commi  2,  3,  6,  7  dell'art.   7-ter   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge  28  gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per  l'occupazione  e  la
formazione; 
  Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di  Conferenza
Stato, regioni e province autonome; 
  Vista la successiva intesa dell'8 aprile  2009  in  attuazione  del
predetto accordo; 
  Visto il decreto interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009,  con
il quale, in attuazione dell'accordo governativo del 16 aprile  2009,
sono state assegnate alla regione Veneto risorse finanziarie pari  ad
€ 50 milioni per la concessione o la proroga in deroga  alla  vigente
normativa  di  trattamenti  di  cassa   integrazione   guadagni,   di
mobilita',  di  disoccupazione  speciale  in  favore  dei  lavoratori
coinvolti in situazione di crisi occupazionali a rilevanza regionale; 
  Vista l'allegata nota del 18 giugno 2009, con la quale  la  regione
Veneto chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali un'integrazione alle risorse di cui al capoverso  precedente,
in considerazione  delle  problematiche  occupazionali  dell'area  di
riferimento; 
  Visto l'allegato accordo governativo del 23 settembre 2009, con  il
quale sono state attribuite  alla  regione  Veneto,  ad  integrazione
delle  risorse  di  cui  all'accordo  del  16  aprile  2009,  risorse
finanziarie pari ad € 50 milioni per  la  concessione  o  proroga  in
deroga alla vigente normativa di trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni,   ordinaria   e/o   straordinaria,   di    mobilita',    di
disoccupazione  speciale  ai  lavoratori  a  tempo   determinato   ed
indeterminato, con inclusione  degli  apprendisti  e  dei  lavoratori
somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima; 
  Ritenuto, pertanto, di  procedere  all'integrazione  delle  risorse
finanziarie gia' assegnate con il decreto interministeriale n.  46449
del 7 luglio 2009 per la concessione o proroga in deroga alla vigente
normativa di trattamenti di cassa  integrazione  guadagni,  ordinaria
e/o  straordinaria,  di  mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai
lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nella regione Veneto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  Sono assegnate alla regione Veneto  ulteriori  risorse  finanziarie
pari ad € 50 milioni per la concessione  o  proroga  in  deroga  alla
vigente normativa di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed  indeterminato,  con  inclusione
degli apprendisti  e  dei  lavoratori  somministrati,  delle  imprese
ubicate nella regione medesima.