IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1989, n. 154,  e  in  particolare
l'art. 34, comma 8-bis; 
  Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, e in particolare l'art. 2; 
  Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000; 
  Vista  l'istanza  presentata  dal   legale   rappresentante   della
filiazione University of Oregon; 
  Visto il conferimento dei poteri  di  legale  rappresentante  della
filiazione University of Oregon alla sig.ra  Silvia  Minucci  nata  a
Siena il 27 aprile 1971; 
  Visto lo statuto della University of Oregon avente  sede  a  Eugene
(OR - USA), 1226 University of Oregon; 
  Visto l'atto con il quale l'autorita' competente  della  University
of Oregon ha deliberato l'insediamento della  propria  filiazione  in
Siena, piazza La Lizza n. 10; 
  Visti l'elenco dei programmi didattici della University of Oregon e
l'elenco delle discipline, parti di tali programmi didattici, che  si
intendono svolgere in Italia presso la filiazione; 
  Considerato il decreto ministeriale 10 maggio 2005 con il quale  e'
stata concessa l'esenzione fiscale di cui all'art.  34,  comma  8-bis
della legge 27 aprile 1989, n. 154, per l'attivita' svolta in  Italia
dalla University of Oregon, per la sede operante in Macerata; 
  Considerato che la documentazione trasmessa e'  conforme  a  quanto
previsto dalla direttiva ministeriale 23 maggio 2000; 
  Constatato che  tutta  la  documentazione  e'  stata  trasmessa  in
originale o in copia conforme, corredata da traduzione  ufficiale  in
lingua italiana; 
  Rilevato che l'attivita' della filiazione in Siena della University
of Oregon e' senza scopo di  lucro,  come  dichiarato  dall'autorita'
competente dell'istituzione medesima; 
  Rilevato che lo scopo della filiazione e' lo studio  in  Italia  di
materie che fanno parte di programmi didattici  o  di  ricerca  della
University of Oregon; 
  Rilevato che gli insegnamenti saranno  impartiti  solo  a  studenti
effettivamente iscritti presso la University of Oregon; 
  Rilevato l'esplicito impegno a trasmettere, all'inizio di ogni anno
accademico, ai Ministeri competenti, l'elenco nominativo  dei  propri
studenti che si  recheranno  presso  la  sede  della  filiazione  con
l'indicazione della  rispettiva  cittadinanza  e  degli  insegnamenti
impartiti; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Si autorizza l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-bis
della legge 27 aprile 1989, n. 154, per l'attivita' svolta in  Italia
dalla filiazione della University of Oregon, avente  sede  in  Siena,
piazza La Lizza n. 10, ai sensi dell'art. 2, legge 14  gennaio  1999,
n. 4. 
  2.  La  presente  autorizzazione  non  comporta  il  riconoscimento
giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 1  del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonche' per
i fini di cui all'art. 2,  comma  5,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,  n.  25  e  successive
modificazioni. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della repubblica Italiana. 
 
    Roma, 6 novembre 2009 
 
                                                 Il Ministro: Gelmini