IL DIRETTORE GENERALE 
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione
di origine protetta «Val di Mazara»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006, concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari, disponendo l'istituzione di  un  elenco  degli  organismi
privati  autorizzati  con  decreto  del  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni  ed  individuando
nel  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali
l'Autorita' nazionale preposta  al  coordinamento  dell'attivita'  di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; 
  Visto il  decreto  20  febbraio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo  2006,  con  il
quale  l'organismo  di  controllo   «Agroqualita'   SpA»   e'   stato
autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di  origine
protetta «Val di Mazara»; 
  Visto  il  decreto  18  marzo  2009  con  il  quale  la   validita'
dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo  di  controllo
«Agroqualita' SpA» e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto
di  rinnovo  dell'autorizzazione  all'organismo   stesso   oppure   a
eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del  citato
art. 14  della  legge  n.  526/1999,  dal  Consorzio  per  la  tutela
dell'olio DOP Val di Mazara con la quale  il  predetto  Consorzio  ha
confermato quale organismo di controllo da autorizzare  per  svolgere
l'attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta «Val
di Mazara» con sede in Roma, piazza G. Marconi n. 25; 
  Considerato che «Agroqualita'  SpA»  ha  predisposto  il  piano  di
controllo per la denominazione di origine protetta  «Val  di  Mazara»
conformemente allo schema tipo; 
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Val di Mazara»; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e  forestali,  in  quanto  l'Autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Considerata la necessita', espressa dal suddetto Gruppo tecnico  di
valutazione, di rendere evidente  e  immediatamente  percepibile  dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi degli articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero  una  struttura  di
controllo con il compito di verificare ed attestare che la  specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 10 novembre 2009; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi del comma  1  dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo denominato «Agroqualita' SpA» con sede in Roma,  piazza
G. Marconi  n.  25,  e'  autorizzato  ad  espletare  le  funzioni  di
controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del  regolamento  (CE)  n.
510/2006 per la denominazione di origine protetta  «Val  di  Mazara»,
registrata in ambito europeo con  regolamento  (CE)  n.  138  del  24
gennaio 2001.