IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
2 ottobre 2009,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  alle  eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi il 4 settembre 2009; 
  Considerato che i medesimi eventi hanno causato la perdita  di  una
vita umana, l'esondazione di  corsi  d'acqua,  allagamenti,  fenomeni
franosi, danni alle infrastrutture e ad edifici pubblici  e  privati,
nonche'  una  situazione  di  grave  compromissione  delle  attivita'
produttive e turistiche; 
  Vista la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini  di
somma urgenza, di tutte  le  iniziative  finalizzate  alla  rimozione
delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di
vita; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre  l'attuazione   dei   primi
interventi  urgenti  finalizzati  a  fronteggiare  le  situazioni  di
criticita' in atto mediante il compimento di una serie di  iniziative
volte ad  assicurare  il  primo  soccorso  alle  popolazioni  colpite
nonche' la  messa  in  sicurezza  dei  territori  e  delle  strutture
interessati  dagli   eventi   in   questione,   anche   propedeutiche
all'emanazione di successive ordinanze di protezione civile; 
  Visto altresi' il permanere dello stato  di  emergenza  determinato
dai precedenti eventi  calamitosi  che  hanno  interessato  tutto  il
territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui  alle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309/2003,  n.
3339/2004, n. 3405/2005, n. 3495/2006, n. 3610/2007, n.  3709/2008  e
n. 3734/2009 e successive modificazioni; 
  Acquisita l'intesa della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'assessore  alla  protezione  civile  della  regione  Autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  e'  nominato  Commissario  delegato  per   il
superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. 
  2. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'. 
  3.  Il  Commissario  delegato,  previa  individuazione  dei  comuni
danneggiati dagli eventi calamitosi  di  cui  in  premessa,  provvede
all'accertamento dei danni, a rimuovere le  situazioni  di  pericolo,
all'adozione di tutte le necessarie ed  urgenti  iniziative  volte  a
fronteggiare  le  conseguenze  degli  eventi  calamitosi  citati   in
premessa, anche avvalendosi di soggetti attuatori. 
  4. Il Commissario delegato, sulla base delle  risorse  disponibili,
anche per piani stralcio, provvede in particolare: 
    a) all'erogazione di contributi per la  ripresa  delle  attivita'
produttive e per il ritorno alle normali  condizioni  di  vita  delle
popolazioni  interessate  dai  predetti  eventi  calamitosi,  secondo
modalita'  attuative  fissate  con  provvedimenti   del   Commissario
delegato stesso; 
    b)  agli  adempimenti  conseguenti   alla   presente   ordinanza,
avvalendosi, per il tramite della Protezione  civile  della  Regione,
degli Enti territoriali e  non  territoriali,  delle  amministrazioni
periferiche dello Stato, nonche' di uno o piu' soggetti cui  affidare
specifici settori di intervento,  ovvero,  in  qualita'  di  soggetti
attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi  calamitosi,  i
quali agiscono, per quanto concerne l'attivita'  di  gestione,  sulla
base di  specifiche  direttive  impartite  dal  medesimo  Commissario
delegato; 
    c) alla individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonche'  al
ripristino  delle  infrastrutture  e  dei  beni  pubblici  e  privati
distrutti e danneggiati; 
    d)  all'espletamento,  in  via  generale,  di  tutte   le   altre
iniziative  comunque   necessarie   al   superamento   del   contesto
emergenziale in rassegna.