IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art.o 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  27
dicembre 2002, n. 286 del 6  aprile  2009  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009,  n.  3755  del  15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile  2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio  2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780  del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784  del  25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio  2009,  n.  3797  del  30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009,  n.  3805  del  3  settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15  settembre  2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009,  n.  3817  del  16
ottobre 2009 e n. 3820 del 12 novembre 2009; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi  previsti  sono  adottati  con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Considerato  che  la  complessita'  ed  il  numero  delle  pratiche
inerenti alle richieste di  contributo  per  la  ricostruzione  o  la
riparazione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6  aprile
2009  e  tale  da  richiedere  il  supporto  tecnico   di   peculiari
professionalita' che  possono  essere  garantite  esclusivamente  dal
Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas)
e dal  Consorzio  rete  dei  laboratori  universitari  di  ingegneria
sismica (ReLUIS), per gli ambiti di rispettiva competenza; 
  Visto il verbale del 5 novembre 2009  relativo  alle  attivita'  di
supporto assicurato ai comuni ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009; 
  Viste le  richieste  del  Provveditore  interregionale  alle  opere
pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna; 
  Vista la nota del 12 novembre  2009  con  cui  il  direttore  della
Confindustria dell'Aquila ha chiesto la  proroga  del  termine  della
presentazione delle domande di indennizzo di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 2009; 
  Vista la nota del 13 novembre 2009 del Prefetto dell'Aquila; 
  Vista la nota del 9 novembre  2009  della  Confederazione  italiana
agricoltori; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con particolare
riferimento al comma 6 che prevede che le indennita'  di  provvisoria
occupazione o di  espropriazione  sono  determinate  dal  Commissario
delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso,  tenuto
conto delle destinazioni  urbanistiche  antecedenti  la  data  del  6
aprile 2009; 
  Visti i decreti del Commissario delegato 11 maggio 2009, n.  6,  1°
luglio 2009, n. 3557, 24 agosto 2009, n. 18 e 1° ottobre 2009, n. 26,
con i quali si e' provveduto alla localizzazione delle  aree  per  la
realizzazione dei complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili
C.A.S.E.; 
  Visto l'art. 7 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 9 luglio 2009, n. 3790, ed i  conseguenti  decreti  adottati
dal Commissario delegato per la realizzazione  di  moduli  provvisori
destinati ad uso alloggiativo ovvero ad uso scolastico provvisorio; 
  Considerato  che  la  mole  di   adempimenti   necessari   per   la
determinazione  delle   numerosissime   indennita'   di   provvisoria
occupazione o di espropriazione delle  aree  interessate  dai  citati
provvedimenti,  effettuata   con   il   supporto   dell'Agenzia   del
territorio, comporta necessariamente una proroga del termine  di  sei
mesi previsto dal citato art. 2, comma 6, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In ragione delle maggiori esigenze operative  conseguenti  anche
alla riduzione  del  contingente  di  personale  delle  Forze  armate
impiegato negli interventi di soccorso e nelle  attivita'  necessarie
al superamento della situazione di emergenza conseguente agli  eventi
sismici del 6 aprile 2009, ferme restando le autorizzazioni di  spesa
di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77,  al
sopra citato personale, nel limite di 150 unita',  sono  riconosciute
dal 1° agosto fino al 31 dicembre  2009,  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario effettuate in deroga alla vigente normativa, nel limite
massimo di 150 ore mensili pro capite effettivamente rese.