IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente
modificato (nel seguito indicato come  il  «decreto-legge  n.  351»),
recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di   privatizzazione   e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo  dei
fondi comuni di investimento immobiliare; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato  come
l'«art. 4») in forza del quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione  di  uno  o  piu'
fondi comuni di investimento immobiliare,  conferendo  o  trasferendo
beni immobili ad uso diverso  da  quello  residenziale  dello  Stato,
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di  Stato  e  degli  enti
pubblici non territoriali, individuati con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale; 
  Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi  del  quale  le  disposizioni
degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351  si  applicano,  per
quanto compatibili, ai  trasferimenti  dei  beni  immobili  ai  fondi
comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4; 
  Visti i decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
attuazione dell'art. 4 ai sensi dei  quali  sono  stati  conferiti  e
trasferiti al fondo immobiliare  denominato  FIP  -  «Fondo  Immobili
Pubblici» (il «Fondo») i beni immobili, gia' individuati dai  decreti
dell'Agenzia del demanio ed indicati negli allegati a tali decreti  e
sono state emanate  disposizioni  volte  a  regolare  alcuni  aspetti
afferenti la complessiva operazione di conferimento  e  trasferimento
al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione  di  tali
immobili con l'Agenzia del demanio (i «Decreti Attuativi»); 
  Visto il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
emanato il 28 novembre 2008 mediante il quale, in virtu'  del  citato
Accordo di indennizzo, si e' provveduto alla sostituzione di immobili
e di porzioni di  immobili  gia'  trasferiti  dallo  Stato  al  Fondo
(«Decreto di indennizzo») come descritto negli allegati  al  medesimo
decreto; 
  Atteso che  e'  emersa  la  necessita',  per  taluni  immobili,  di
provvedere ad una piu' esatta identificazione catastale,  e  che  per
detti beni l'Agenzia del demanio  ha  proceduto  alla  rettifica  dei
decreti di individuazione a suo tempo emanati, come meglio illustrati
dall'allegato che fa parte integrante del presente decreto; 
  Tenuto conto di quanto disciplinato dall'art.  4  del  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  29  dicembre   2005
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006, n. 28)  che
prevede, ove si renda necessario, l'adozione di decreti  dirigenziali
emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze,  ai  fini  della
migliore  identificazione  delle  unita',  escluse  quelle   ad   uso
residenziali, facenti parte dei beni, gia'  individuati  dai  decreti
dell'Agenzia del demanio,  e  trasferiti  per  effetto  dei  «Decreti
Attuativi» al Fondo; 
  Vista la  nota  dell'Agenzia  del  demanio  del  17  novembre  2009
protocollo 2009/46798/DAO, con la quale e' stato trasmesso lo  schema
relativo ai beni gia' conferiti al Fondo, per il quale  l'Agenzia  ha
provveduto,  unitamente  al  soggetto  cui  sono  stati  apportati  o
trasferiti gli immobili, ad effettuare le dovute certificazioni; 
  Visto, altresi', il verbale dell'incontro tenutosi  il  2  novembre
2009, tra l'Agenzia  del  demanio  e  la  Investire  Immobiliare,  in
qualita' di gestore del Fondo, che fra  l'atro  attesta  la  disamina
congiunta e definitiva dei dati catastali riferiti a taluni beni  per
i quali si rende necessaria l'emanazione del decreto direttoriale  di
cui al menzionato art. 4 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, del 29 dicembre 2005; 
  Attesa l'opportunita'  di  individuare  in  modo  inequivocabile  i
predetti immobili ricadenti nella proprieta' del Fondo, anche oggetto
di alienazione a terzi acquirenti, con l'esigenza, fra l'altro, della
successiva  corretta  quantificazione  dell'importo  del  canone   di
locazione che l'Agenzia del demanio, in virtu' di quanto previsto dal
contratto di  locazione  stipulato  con  il  Fondo,  sara'  tenuta  a
corrispondere agli acquirenti di tali immobili; 
 
                              Decreta: 
 
  Gli immobili di proprieta' del Fondo e trasferiti  al  medesimo  in
forza  dell'art.  4  e  dei  decreti  attuativi  sono  individuati  e
descritti nell'allegato al presente decreto. 
  Il canone di locazione da corrispondersi da parte dell'Agenzia  del
demanio  agli  acquirenti  degli   immobili   alienati   dal   Fondo,
individuati  nell'allegato  al  presente  decreto,   e   disciplinato
dall'art. 5 del contratto di  locazione  stipulato  tra  il  Fondo  e
l'Agenzia  del  demanio  sara'  oggetto  di  successivo  decreto   di
accertamento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 novembre 2009 
 
                                        Il direttore generale: Grilli