IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; 
  Visti i  regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e  n.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative  della  terza  fase
del programma di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2,  della
direttiva n. 91/414/CEE e fissano un elenco  di  sostanze  attive  da
valutare, ai fini della loro  eventuale  iscrizione  nell'allegato  I
della citata direttiva,  che  comprende,  tra  l'altro,  le  sostanze
attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio,  o-nitrofenolato  di
sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad; 
  Considerato che gli effetti di tali sostanze  attive  sulla  salute
umana  e  sull'ambiente  sono  stati  valutati  in  conformita'  alle
disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per  una
serie di impieghi proposti dai notificanti ai rispettivi Stati membri
relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione
all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA); 
  Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze
bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato  di  sodio,
p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad, esaminate dagli Stati membri
relatori e  dall'EFSA  sono  state  successivamente  presentate  alla
Commissione e riesaminate nell'ambito del Comitato permanente per  la
catena alimentare e la salute degli animali dove sono stati approvati
sotto forma di rapporti di riesame; 
  Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso
che  i  prodotti   fitosanitari   contenenti   le   sostanze   attive
bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato  di  sodio,
p-nitrofenolato di sodio  e  tebufenpirad  soddisfano,  in  linea  di
massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e
b), della direttiva n. 91/414/CEE in particolare per quanto  riguarda
gli impieghi presi in considerazione e specificati  nei  rapporti  di
riesame della Commissione; 
  Considerato che per le sostanze attive bensulfuron, 
  5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, 
  p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad,  e'  necessario  acquisire
ulteriori informazioni su alcuni punti specifici, a  norma  dell'art.
6, paragrafo 1, della direttiva n. 91/414/CEE, per avere una conferma
della valutazione del rischio gia' effettuata; 
  Considerato che deve essere concesso agli Stati membri un  adeguato
periodo di tempo per rivedere le vigenti autorizzazioni  di  prodotti
fitosanitari   contenenti    le    sostanze    attive    bensulfuron,
5-nitroguaiacolato    di    sodio,    o-nitrofenolato    di    sodio,
p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad  per  garantire  il  rispetto
delle disposizioni della direttiva n. 91/414/CEE  ed  in  particolare
dell'art. 13; 
  Ritenuto di dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva  n.
2009/11/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato  di  sodio,
p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad, nell'allegato I del  decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito  la  direttiva
n. 91/414/CEE; 
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva n. 2009/11/CE
si deve tenere  conto  anche  delle  eventuali  limitazioni  e  delle
prescrizioni riportate, per le  sostanze  attive  sopra  citate,  nei
relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati,
secondo  i  tempi  e  le  modalita'  riportati  nelle  parti  A  e  B
dell'allegato al presente decreto; 
  Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei  prodotti
fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve  tener  conto,
se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli  93  e
94, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  che  stabilisce
norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela  di  aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; 
  Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008,  recante:  delega  di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche
sociali, per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione,  al
Sottosegretario di Stato on. Francesca  Martini,  ed  in  particolare
l'art. 1, comma 2, lettera b); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Iscrizione delle sostanze attive 
 
  1. Le sostanze attive  bensulfuron,  5-nitroguaiacolato  di  sodio,
o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato  di  sodio  e  tebufenpirad
sono aggiunte, fino al 31 ottobre 2019, nell'allegato I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con  le  definizioni  chimiche  ed
alle condizioni specifiche  previste  e  riportate  nell'allegato  al
presente decreto.